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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42355/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza in data 17 marzo 2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina in concorso e tentata estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il congiunto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza in data 17 marzo 2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene concordate dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina in concorso e tentata estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il congiunto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 42355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris