CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 26.09.2023 con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 bis cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (laddove la sentenza impugnata nel dare atto della ricostruzione della sentenza di primo grado riporta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose pacificamente attestata dal tentativo di forzatura della porta d'ingresso dell'abitazione, essendo stato udito l'imputato armeggiare con rumori metallici vicino alla serratura, e ciò di là della configurabilità di tale aggravante anche in caso di tentativo del reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggi