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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 1994

Cassazione n. 47485/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Wartani taWra OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto per la assenza del requisito della necessaria presenza di più persone è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente riferimento ai dati probatori, ha rilevato come in occasione delle offese rivolte ad alta voce nei confronti dei pubblici ufficiali fossero presenti numerosi altri detenutiche ivi si trovavano per la distribuzione T dei beni e che tutta la popolazione carceraria avesse potuto sentire le espressioni utilizzate dal ricorrente in considerazione del tono alto di voce con cui furono proferite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/05/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Wartani taWra OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto per la assenza del requisito della necessaria presenza di più persone è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con pertinente riferimento ai dati probatori, ha rilevato come in occasione delle offese rivolte ad alta voce nei confronti dei pubblici ufficiali fossero presenti numerosi altri detenutiche ivi si trovavano per la distribuzione T dei beni e che tutta la popolazione carceraria avesse potuto sentire le espressioni utilizzate dal ricorrente in considerazione del tono alto di voce con cui furono proferite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 47485/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris