CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua per il reato di rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, tuttavia ammettendolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che, con l’unico motivo, il ricorrente denuncia che il Giudice specializzato avrebbe erroneamente formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, rendendo una motivazione assertiva nella quale si è omesso di considerare lo svolgimento di attività di volontariato per la [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di messa alla prova in altro procedimento; ribadito che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza – la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha posto alla base della decisione una valutazione sintetica, ma senz'altro adeguata, evidenziando le ragioni per le quali, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, ha reputato insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura; ritenuto che la decisione del Giudice specializzato s’inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato e che, pertanto, detta motivazione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass