CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 07123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; edr-x [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversoentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 30, comma 1 lett.a), L.n.157 del 1992, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e all'omessa assunzione di prova decisiva. twesitigne=1:60<a doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo il giudice a quo pervenuto a conclusioni in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la responsabilità emerge in modo evidente dalla acquisizione della documentazione fotografica e dalle dichiarazioni del teste Carradori, che nella sua qualità di agente accertatore, aveva visionato le immagini- effettuate da un ambientalista che ha effettuato la segnalazione- che ritraevano un soggetto che imbracciava un fucile e che puntava i volatili, e che aveva riscontrato nel luogo oggetto di segnalazione la presenza del ricorrente mentre avvistava con un binocolo il passaggio dei falchi, e che erano stati rinvenuti, nell'incavo di un albero in prossimità di quei luoghi, 27 munizioni inesplose e una cartuccia esplosa. L'imputato è stato riconosciuto dalle immagini visionate. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 liere esten