CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 30858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. sentito l'avv [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. g [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Mo- sole Luca avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari del 25 novembre 2021 (eseguita il 24 gennaio 2022) di applicazione della misura cautelare della cu- stodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 4 I. n. 895 del 1967 ed altro (reati commessi tra il 27 novembre 2016 e il 3 aprile 2017). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Si osserva che erroneamente il Tribunale del riesame ha basato il giudizio di attualità delle esigenze cautelari sulla gravità dei reati addebitati al Mosole. Nono- stante il G.I.P. avesse escluso la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al reato associativo, il Tribunale del riesame ha tratto elementi dai singoli reati di cessione di stupefacenti in non meglio identificati sintomi della sua presunta natura di narcotrafficante, che agirebbe in ambito associativo con compiti direttivi ed orga- nizzativi. Si è illogicamente evidenziato il presunto mantenimento di contatti con narco- trafficanti di livello più elevato nonostante il decorso di cinque anni dalla data di con- testazione dei reati e la mancanza di contestazioni di episodi criminosi più recenti. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione dei precedenti specifici in relazione al requisito dell'attualità. Si deduce, ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari, l'impossibilità di valutare i precedenti penali, se risalenti ad epoca remota (280566). La sentenza di riconoscimento di provvedimento emesso in Spagna riguardava un traffico di stu- pefacenti risalente al 2005 e gli ulteriori precedenti penali concernevano reati com- messi venticinque anni fa. I procedimenti pendenti per fatti successivamente commessi riguardavano un lieve episodio di percosse e alcune violazioni degli artt. 648 e 474 cod. pen. collegate all'attività lecita di vendita di pezzi di ricambio per Fiat 500 storiche. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rilevanza delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente rispetto alla valutazione del t requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Si rileva l'illogicità dell'asserzione che, alla luce dell'apparente agiata condizione economica, tuttora il Mosole trarrebbe i mezzi di sostentamento da attività illecite, nonostante l'assenza di precedenti penali recenti e la risalenza nel tempo dei reati per i quali si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attua- lità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equi- parabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, in- vece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del sog- getto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva sta ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata o sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neu- tralizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). 2. L'impugnazione non si confronta con la compiuta motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha affatto eluso il tema dell'attualità del pericolo di recidiva in relazione al fattore tempo. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, eviden- ziando come le vicende criminose in esame, sebbene collocatesi negli anni 2016 - 2017, si inseriscono in una logica di costante dedizione a traffici criminali e di colle- gamento con esponenti di rilievo del narcotraffico internazionale. Il Tribunale del riesame ha rilevato che, sebbene il G.I.P. avesse escluso la sus- sistenza della gravità indiziaria per la fattispecie associativa, era emersa comunque la personalità particolarmente pericolosa del Mosole alla luce dei seguenti elementi: a) la disponibilità di droga in enormi quantità (nel periodo monitorato di 500 kg. di hashish, di 373 kg. di hashish, di 800 gr. di marijuana movimentati verso la Sar- degna nel novembre 2016 e nel febbraio 2017 e 20 kg. indirizzati, tramite il vettore D'Isidoro, in Veneto), che gli consentiva di trarre da tale commercio guadagni rile- vantissimi, nell'ordine di centinaia di migliaia di euro; b) la disponibilità di locali di stoccaggio nel torinese, zona dove diffondeva la droga nel mercato clandestino; c) l'esercizio nei confronti di sodali piemontesi e del gruppo sardo di direttive nel settore del narcotraffico, fornendo indicazioni per il trasporto dello stupefacente e per evitare interventi delle forze dell'ordine, tanto da essergli riconosciuti elevati profes- sionalità e carisma; d) il compimento di azioni ritorsive, mediante organizzazioni di spedizioni puni- tive con l'uso di armi, anche in territorio sardo, per costringere i debitori, come il Sanna, a regolare le proprie pendenze; e) la diretta gestione delle fasi cruciali delle consegne di stupefacente (vedi gli episodi di Sardegna e Veneto); f) l'abilità e la freddezza dimostrate dopo l'arresto del Silla nel febbraio 2017, imponendo ai complici di liberarsi delle [OSCURATO:PERSONA] e adoperandosi di trovare un legale che potesse assistere il predetto; g) le peculiarità estremamente negative della personalità del Mosole, soggetto pienamente addentro ai meccanismi di diffusione della droga, tali da far ritenere che, sebbene nel corso del quinquennio non risultassero a suo carico illeciti analoghi, egli non aveva reciso i contatti coi compratori dello stupefacente e coi narcotrafficanti operanti a livello più elevato, assicurandogli con le loro forniture una costante dispo- nibilità di ingenti partite di droga; h) i precedenti penali per reati della stessa indole, avendo riportato tre condanne per traffici internazionali e domestici di droga, indicative della sua totale insofferenza per le prescrizioni e del mancato sfruttamento dei periodi di carcerazione per mutare il proprio stile di vita; i) i precedenti giudiziari per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede (percosse dell'ottobre 2019 e delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione risalenti all'aprile 2020), indicativi di indole violenta e di permanenza in circuiti criminali dai quali ritrarre guadagni illeciti; I) gli acquisti di tre immobili per importi non proporzionati ai redditi del Mosole o di altri familiari nonostante risultasse titolare di redditi nulli. A fronte di tale apprezzamento di merito, non inficiato da alcun profilo di illogicità manifesta, l'odierno ricorso si è limitato sostanzialmente a riproporre il tema dell'am- pio intervallo cronologico esistente tra la commissione dei fatti e l'adozione della mi- sura. In realtà, il quadro indiziario raggiunto, la valorizzata assenza di cesure nell'at- tività delinquenziale, la mancata recisione dei legami tra l'indagato e il medesimo contesto delinquenziale frequentato nonché l'indole particolarmente violenta giustifi- cavano la formulazione di una prognosi altamente infausta circa il pericolo di ricaduta, ritenuto fronteggiabile solo con il presidio di massimo rigore. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di