Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 dicembre 1985

Cassazione n. 36956/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 18/12/1985 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento - giusta sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di cassazione - di quella con la quale era stata confermata la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in concorso con DINU [OSCURATO:PERSONA], per i furti di cui ai capi e) e g) della rubrica, riqualificati nel delitto di cui all'art. 624 bis, cod. pen., ha assolto il coimputato e qualificato nuovamente la condotta di cui al capo e) quale furto ai sensi dell'art. 624, cod. pen., con le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 5, cod. pen. e le già riconosciute generiche, rideterminando la pena e confermando nel resto.

In sede di annullamento, il giudice di legittimità aveva ritenuto infondato il primo motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, fondato il secondo (con il quale la difesa aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti, in relazione al luogo del commesso reato, che assumeva non costituire privata dimora), ritenendo assorbite le restanti censure (inerenti al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen.).

Secondo la Corte rimettente, la ricostruzione dei giudici territoriali, corretta quanto al capo g), non era idonea a qualificare il reato di cui al capo e) come furto in abitazione, non essendo possibile evincere, per quanto emerso dalle sentenze di merito, che all'interno dei locali della società proprietaria dei beni asportati si svolgessero ordinariamente concrete manifestazioni della vita privata del titolare, sia pur connesse all'attività lavorativa.

Elementi che la Corte del rinvio ha ritenuto insussistenti, concludendo per la riqualificazione del reato sub e) della rubrica nel senso sopra indicato.

Inoltre, per quanto qui d'interesse, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla asserita mancanza di legittimazione del PASCALE a presentare la querela: nella specie, costui, pur privo di potere di rappresentanza, era legittimato a proporre la querela siccome titolare di una detenzione qualificata sul bene, quale capo cantiere della SARIM per la zona di Castellabate.

2. La difesa ha proposto ricorsi, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto a proporre querela, limitatamente al capo e) dell'imputazione: nella specie, la difesa ha ravvisato una duplice carenza probatoria che avrebbe generato l'obbligo di proscioglimento: una riguarderebbe l'asserita insussistenza di un potere diretto sulla res da parte del capo cantiere; l'altra, invece, l'insussistenza della qualifica in capo al PASCALE.

In particolare, secondo la difesa, costui non avrebbe spiegato quali fossero le sue mansioni e il suo potere sulle cose presenti sul luogo, soprattutto considerato che il delitto era stato commesso in quella che era la sede nella quale la società operava normalmente; inoltre, il querelante non avrebbe fornito prova documentale, anche informale, della dichiarata qualifica soggettiva.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. La querela è stata presentata dal PASCALE nella dichiarata qualità di capo cantiere della SARIM per la zona di Castellabate.

In tale veste, egli godeva dunque di propria legittimazione, sicché di nessun rilievo è il dedotto difetto di poteri di rappresentanza conferitigli dall'ente, come opportunamente precisato dalla Corte territoriale.

Sul punto, mette conto evidenziare che il possesso del quale si disquisisce non va inteso nell'accezione civilistica, ma «in senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore», poiché la norma protegge il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine.

Tale relazione, non coincidente con i concetti civilistici di detenzione e di possesso, rileva anche se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, con la conseguenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato.

Se ne desume che il possessore nell'accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di querela.

Il possesso penalistico di cui si parla, dunque, non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, com'è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona.

Esso neppure implica necessariamente una relazione fisica con il bene, essendo concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa.

La qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere, dunque, diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene e, per esempio, si attaglia alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene (in motivazione, Sez.

U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio).

Di conseguenza, non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01).

Con riferimento al secondo punto, invece, la doglianza è del tutto aspecifica.

Essa, invero, si fonda sul rilievo della mancata documentazione della qualifica di capo cantiere da parte del querelante che la difesa ha ritenuto essenziale, senza tuttavia aver contestato la relazione materiale del querelante con il luogo teatro dell'azione predatoria e neppure le circostanze fattuali emergenti in sede di denuncia, implicanti - per l'appunto - la relazione materiale con il bene oggetto dell'azione predatoria che fonda la contestata legittimazione.

3. Alla decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alle ragioni della inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 30 settembre 2025 La Consigliera est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 18/12/1985 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento - giusta sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di cassazione - di quella con la quale era stata confermata la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in concorso con DINU [OSCURATO:PERSONA], per i furti di cui ai capi e) e g) della rubrica, riqualificati nel delitto di cui all'art. 624 bis, cod. pen., ha assolto il coimputato e qualificato nuovamente la condotta di cui al capo e) quale furto ai sensi dell'art. 624, cod. pen., con le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 5, cod. pen. e le già riconosciute generiche, rideterminando la pena e confermando nel resto. In sede di annullamento, il giudice di legittimità aveva ritenuto infondato il primo motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, fondato il secondo (con il quale la difesa aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti, in relazione al luogo del commesso reato, che assumeva non costituire privata dimora), ritenendo assorbite le restanti censure (inerenti al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen.). Secondo la Corte rimettente, la ricostruzione dei giudici territoriali, corretta quanto al capo g), non era idonea a qualificare il reato di cui al capo e) come furto in abitazione, non essendo possibile evincere, per quanto emerso dalle sentenze di merito, che all'interno dei locali della società proprietaria dei beni asportati si svolgessero ordinariamente concrete manifestazioni della vita privata del titolare, sia pur connesse all'attività lavorativa. Elementi che la Corte del rinvio ha ritenuto insussistenti, concludendo per la riqualificazione del reato sub e) della rubrica nel senso sopra indicato. Inoltre, per quanto qui d'interesse, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla asserita mancanza di legittimazione del PASCALE a presentare la querela: nella specie, costui, pur privo di potere di rappresentanza, era legittimato a proporre la querela siccome titolare di una detenzione qualificata sul bene, quale capo cantiere della SARIM per la zona di Castellabate. 2. La difesa ha proposto ricorsi, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto a proporre querela, limitatamente al capo e) dell'imputazione: nella specie, la difesa ha ravvisato una duplice carenza probatoria che avrebbe generato l'obbligo di proscioglimento: una riguarderebbe l'asserita insussistenza di un potere diretto sulla res da parte del capo cantiere; l'altra, invece, l'insussistenza della qualifica in capo al PASCALE. In particolare, secondo la difesa, costui non avrebbe spiegato quali fossero le sue mansioni e il suo potere sulle cose presenti sul luogo, soprattutto considerato che il delitto era stato commesso in quella che era la sede nella quale la società operava normalmente; inoltre, il querelante non avrebbe fornito prova documentale, anche informale, della dichiarata qualifica soggettiva.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. La querela è stata presentata dal PASCALE nella dichiarata qualità di capo cantiere della SARIM per la zona di Castellabate. In tale veste, egli godeva dunque di propria legittimazione, sicché di nessun rilievo è il dedotto difetto di poteri di rappresentanza conferitigli dall'ente, come opportunamente precisato dalla Corte territoriale. Sul punto, mette conto evidenziare che il possesso del quale si disquisisce non va inteso nell'accezione civilistica, ma «in senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore», poiché la norma protegge il possesso quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Tale relazione, non coincidente con i concetti civilistici di detenzione e di possesso, rileva anche se costituitasi senza titolo o in modo clandestino, con la conseguenza che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato. Se ne desume che il possessore nell'accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di querela. Il possesso penalistico di cui si parla, dunque, non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, com'è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona. Esso neppure implica necessariamente una relazione fisica con il bene, essendo concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa. La qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere, dunque, diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene e, per esempio, si attaglia alla figura del responsabile dell'esercizio commerciale che, conseguentemente, vede vulnerati i propri poteri sul bene (in motivazione, Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio). Di conseguenza, non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01). Con riferimento al secondo punto, invece, la doglianza è del tutto aspecifica. Essa, invero, si fonda sul rilievo della mancata documentazione della qualifica di capo cantiere da parte del querelante che la difesa ha ritenuto essenziale, senza tuttavia aver contestato la relazione materiale del querelante con il luogo teatro dell'azione predatoria e neppure le circostanze fattuali emergenti in sede di denuncia, implicanti - per l'appunto - la relazione materiale con il bene oggetto dell'azione predatoria che fonda la contestata legittimazione. 3. Alla decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alle ragioni della inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025 La Consigliera est
Sentenza Cassazione n. 36956/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris