CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza ex art. 47-ter-11-ter ord.pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, il Tribunale evidenzia come il CINIERI, così come si evince dalla documentazione sanitaria prodotta da ultimo dalla difesa, non versi in una condizione di grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147/1 n.2) c.p. e, inoltre, che il condannato stesso non può beneficiare di altre forme di detenzione domiciliare, se non quella prevista dall'art. 47- ter-11-ter o.p., tenuto conto dell'entità della pena da espiare e del reato ostativo oggetto della sentenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CINIERI Francesco adducendo come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della disciplina regolatrice. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato i punti rilevanti per la decisione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]