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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21725/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1234/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROMOLOSTANCHI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA dellaCORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo stu dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso successivo con stesso R.G.N.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 497/2019,pubblicata i l 28 /0 6 /2019 , R.G.N. 1002 /2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 3341 /201 7 , il Tribunale di Milano , in parziale accoglimento delle domand e de i 35 lavoratori odierni controricorrenti al ricorso in cassazione di IBM, dichiarava l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. alle posizioni dei singoli ricorrenti e l’illegittimità de lla cessione dei contratti di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito IBM) a [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), la continuità giuridica dei rapporti di lavoro con IBM a cui ordinava l’immediato ed effettivo ripristino degli stessi, con mansioni corrispondenti ed adibizione alla medesima sede di lavoro; 2.con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano respingeva gli appelli di IBM e MODISavverso la suddetta sentenza; 3.avverso la decisione della Corte d’Appello , IBM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi; i lavoratori ha nno resistito con controricorso; 4.ancheMODIS ha proposto ricorso per cassazione contro la medesima sentenza riguardante la posizione di 29 lavoratori (avendo nel frattempo conciliato la vertenza con 6 originari ricorrenti), affidato a 3motivi; i lavoratori ha nno resistito con controricorso;5.tanto IBM quanto [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso nel giudizio instaurato dall’altra società, dando atto di avere proposto autonomo ricorso, aderendo ai motivi di censura esposti dalla difesa dell’altra società, e richiamando le argomentazioni svolte nel proprio rispettivo ricorso principale; 6.successivamente sono state depositati note difensive ed atti di rinuncia e di accettazione , per intervenuta conciliazione con compensazione di spese, per le posizioni processuali di tutti i controricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che ha dichiarato di accettare la rinuncia di IBM; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata l’e stinzione del giudizio tra IBMe tutti i lavoratori controricorrenti, stanti le rispettive rinunce e accettazioni; 2.le spese d el presente giudizio vanno compensate, avendo le parti dichiarato di avere regolato tale aspetto in sede conciliativa , ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];

3. quanto a quest’ultima, tenuto conto dell’ accettazione della rinuncia , ma senza accettazione della compensazione delle spese di lite, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.10396/2021); 4.ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono per la società IBM ricorrente e successivamente rinunciante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; 5.parimenti deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e i lavoratori controricorrentirispetto al ricorso della stessa, stante l’intervenuto accordo tra le parti, anche in punto compensazione delle spese del presente giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzionedel giudizio, ad eccezione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non consta rinuncia di [OSCURATO:PERSONA]; 6.con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; secondo la società ricorrente, tali principi escluderebbero la necessità di preesistenza del ramo di azienda trasferito; 7.con il secondo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deduce omesso esame, ai fini dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., del fatto che [OSCURATO:PERSONA], società neocostituita, svolge la propria attività esclusivamente con i rami ceduti da IBM;

8. con il terzo motivo denuncia , ex art . 360 n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c . p . c . in relazione all'art . 2112 c.c.come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001)e dei principi della giurisprudenza della Corte di G iustizia U E; argomenta che i rami d’azienda trasferiti costituivano entità economiche organizzate costituite da un gruppo di lavoratori con un'attività comune e con know-howspecialistico;

9. i l prim o motiv o del ricorso è inammissibil e ; 10.osserva il Collegio, in primo luogo, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500/2016, n. 206 / 2004 , n. 11247/2016); tale orientamento è stato di recente ribadito, e deve considerarsi consolidato ( cfr. in tal senso § 10 di Cass. n. 39394/2021; § 5 di Cass. n. 35666/2021, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme); 11.la società ricorrent e lamen ta , in particolare, che l’interpretazione della Corte di merito circa l’immanenza dei requisiti di autonomia e preesistenza nel fenomeno circolatorio aziendale non sarebbe conforme alla disciplina sovranazionale, che richiederebbe solo la continuità dell’attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l’applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d’azienda; lamenta, cioè, il fraintendimento dell’insegnamento della Corte di Giustizia Europea (in particolare sentenza Amatori 6.3.2014, in causa C –458/12); 12.rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie, il costante indirizzo di questa Corte, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione; l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C –458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. n. 22249/2021; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi n. 18948/2021, n. 35666 /2021, n. 39394 /2021, n. 39414/2021, n. 41569/2021, n. 2272/2022); 13.in definitiva, le censure in esame risultano volte a porre in discussione il ridetto orientamento di legittimità, cui si è conformata la Corte territoriale; 14.la critica alla sentenza impugnata basata sulla cd. sentenza Amatori non coglie nel segno, anche alla luce della successiva della sentenza della Corte di Giustizia UE 13.6.2019, n. 664, in causa C-664/17, avendo in detta decisione la Corte di Giustizia confermato, per quanto qui interessa, che: “63.

Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento.

64. Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena.

Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa”; ed avendo le decisioni di questa Corte sopra menzionate dato continuità al proprio consolidato indirizzo, tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo; 15.ilsuddett o motiv o risulta dunque inammissibil e , ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli stessi motivinon offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata; 16.parimenti inammissibili risultano il secondo e terzo motivo d el ricorso, da trattare congiuntamente perchéconnessi; 17.occorre anzitutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021,già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme); 18.quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021già cit.); il che nella specie non è avvenuto; 19.da quanto espresso circa la valutazione di merito dei presupposti fattuali sull’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c. discende un ulteriore profilo di inammissibilità dei suddetti motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA], poiché sul punto controverso la Corte di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di cd. doppiaconforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 20.in conclusione, la r icorrent e [OSCURATO:PERSONA] , soccombent e , dev e essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo, ed è tenuta a l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; 21.la comunanza delle posizioni processuali giustifica la compensazione delle spese tra IBM e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i controricorrenti.

Condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 4 .000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% , accessori di legge.

Compensa le spese con gli altri controricorrenti.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri controricorrenti, con spese compensate.

Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1234/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROMOLOSTANCHI e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA dellaCORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo stu dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- sul ricorso successivo con stesso R.G.N.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 497/2019,pubblicata i l 28 /0 6 /2019 , R.G.N. 1002 /2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.con sentenza n. 3341 /201 7 , il Tribunale di Milano , in parziale accoglimento delle domand e de i 35 lavoratori odierni controricorrenti al ricorso in cassazione di IBM, dichiarava l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. alle posizioni dei singoli ricorrenti e l’illegittimità de lla cessione dei contratti di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito IBM) a [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), la continuità giuridica dei rapporti di lavoro con IBM a cui ordinava l’immediato ed effettivo ripristino degli stessi, con mansioni corrispondenti ed adibizione alla medesima sede di lavoro; 2.con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano respingeva gli appelli di IBM e MODISavverso la suddetta sentenza; 3.avverso la decisione della Corte d’Appello , IBM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi; i lavoratori ha nno resistito con controricorso; 4.ancheMODIS ha proposto ricorso per cassazione contro la medesima sentenza riguardante la posizione di 29 lavoratori (avendo nel frattempo conciliato la vertenza con 6 originari ricorrenti), affidato a 3motivi; i lavoratori ha nno resistito con controricorso;5.tanto IBM quanto [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso nel giudizio instaurato dall’altra società, dando atto di avere proposto autonomo ricorso, aderendo ai motivi di censura esposti dalla difesa dell’altra società, e richiamando le argomentazioni svolte nel proprio rispettivo ricorso principale; 6.successivamente sono state depositati note difensive ed atti di rinuncia e di accettazione , per intervenuta conciliazione con compensazione di spese, per le posizioni processuali di tutti i controricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che ha dichiarato di accettare la rinuncia di IBM; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata l’e stinzione del giudizio tra IBMe tutti i lavoratori controricorrenti, stanti le rispettive rinunce e accettazioni; 2.le spese d el presente giudizio vanno compensate, avendo le parti dichiarato di avere regolato tale aspetto in sede conciliativa , ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; 3. quanto a quest’ultima, tenuto conto dell’ accettazione della rinuncia , ma senza accettazione della compensazione delle spese di lite, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass.10396/2021); 4.ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono per la società IBM ricorrente e successivamente rinunciante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; 5.parimenti deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e i lavoratori controricorrentirispetto al ricorso della stessa, stante l’intervenuto accordo tra le parti, anche in punto compensazione delle spese del presente giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzionedel giudizio, ad eccezione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non consta rinuncia di [OSCURATO:PERSONA]; 6.con il primo motivo del proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001) e dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; secondo la società ricorrente, tali principi escluderebbero la necessità di preesistenza del ramo di azienda trasferito; 7.con il secondo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. deduce omesso esame, ai fini dei requisiti previsti dall'art. 2112 c.c., del fatto che [OSCURATO:PERSONA], società neocostituita, svolge la propria attività esclusivamente con i rami ceduti da IBM; 8. con il terzo motivo denuncia , ex art . 360 n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c . p . c . in relazione all'art . 2112 c.c.come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo d'azienda (Direttiva CE n. 23/2001)e dei principi della giurisprudenza della Corte di G iustizia U E; argomenta che i rami d’azienda trasferiti costituivano entità economiche organizzate costituite da un gruppo di lavoratori con un'attività comune e con know-howspecialistico; 9. i l prim o motiv o del ricorso è inammissibil e ; 10.osserva il Collegio, in primo luogo, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 4500/2016, n. 206 / 2004 , n. 11247/2016); tale orientamento è stato di recente ribadito, e deve considerarsi consolidato ( cfr. in tal senso § 10 di Cass. n. 39394/2021; § 5 di Cass. n. 35666/2021, ed ivi il richiamo alle anteriori decisioni di legittimità in senso conforme); 11.la società ricorrent e lamen ta , in particolare, che l’interpretazione della Corte di merito circa l’immanenza dei requisiti di autonomia e preesistenza nel fenomeno circolatorio aziendale non sarebbe conforme alla disciplina sovranazionale, che richiederebbe solo la continuità dell’attività e non anche la preesistenza del complesso ceduto quale presupposto per l’applicazione delle tutele connesse al trasferimento di ramo d’azienda; lamenta, cioè, il fraintendimento dell’insegnamento della Corte di Giustizia Europea (in particolare sentenza Amatori 6.3.2014, in causa C –458/12); 12.rileva il Collegio che la Corte territoriale ha motivatamente seguito, in relazione al caso di specie, il costante indirizzo di questa Corte, pure da ultimo ribadito, secondo il quale, ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione; l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C –458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. n. 22249/2021; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi n. 18948/2021, n. 35666 /2021, n. 39394 /2021, n. 39414/2021, n. 41569/2021, n. 2272/2022); 13.in definitiva, le censure in esame risultano volte a porre in discussione il ridetto orientamento di legittimità, cui si è conformata la Corte territoriale; 14.la critica alla sentenza impugnata basata sulla cd. sentenza Amatori non coglie nel segno, anche alla luce della successiva della sentenza della Corte di Giustizia UE 13.6.2019, n. 664, in causa C-664/17, avendo in detta decisione la Corte di Giustizia confermato, per quanto qui interessa, che: “63. Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento. 64. Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa”; ed avendo le decisioni di questa Corte sopra menzionate dato continuità al proprio consolidato indirizzo, tenendo conto della successiva cit. sentenza della Corte di Giustizia UE ed anzi traendo (anche) da essa conferma di tale indirizzo; 15.ilsuddett o motiv o risulta dunque inammissibil e , ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché l’impugnata sentenza ha deciso le questioni di diritto sostanziale ad essa devolute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame degli stessi motivinon offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, a maggior motivo perché detta giurisprudenza è stata anche di recente confermata; 16.parimenti inammissibili risultano il secondo e terzo motivo d el ricorso, da trattare congiuntamente perchéconnessi; 17.occorre anzitutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. in tal senso § 4 di Cass. n. 35666/2021,già cit. ed ivi i richiami alle decisioni in senso conforme); 18.quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5) o n. 4) c.p.c. (così nel § 5 di Cass. n. 35666/2021già cit.); il che nella specie non è avvenuto; 19.da quanto espresso circa la valutazione di merito dei presupposti fattuali sull’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c. discende un ulteriore profilo di inammissibilità dei suddetti motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA], poiché sul punto controverso la Corte di Milano ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di cd. doppiaconforme, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 20.in conclusione, la r icorrent e [OSCURATO:PERSONA] , soccombent e , dev e essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo, ed è tenuta a l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; 21.la comunanza delle posizioni processuali giustifica la compensazione delle spese tra IBM e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed i controricorrenti. Condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 4 .000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% , accessori di legge. Compensa le spese con gli altri controricorrenti. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la società alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri controricorrenti, con spese compensate. Compensa le spese del presente giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s