CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 settembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta documentale, in qualità di titolare della "P B di [OSCURATO:PERSONA]", fallita il 18 ottobre 2021. 2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ravvisato il dolo generico sulla base della descrizione della condotta materiale contestata, senza accertarne l'effettiva sussistenza. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice. La mancanza di prova della condotta dolosa dell'imputato avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione della condotta nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 217 legge fall. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena accessoria. La Corte territoriale, nel quantificarla, non si sarebbe attenuta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale accertato la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento delle ulteriori censure. Le questioni sollevate dal ricorrente, unitamente alla soluzione offerta dal giudice di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. sulla scorta di quanto osservato da ultimo nella sentenza di questa sezione n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01. 2.1. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da 2quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo va specificato che l'omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche "parziale" e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l'ipotesi della "materiale" esistenza dei libri contabili che però sono stati "lasciati in bianco". 2.2. La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla "falsificazione" che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione 3consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale" e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente, sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale". 2.3. Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dal capo di imputazione, è contestata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione e distruzione dei libri sociali e delle scritture contabili «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». L'accertamento del dolo specifico risulta pregiudiziale ai fini della qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che l'elemento della frode costituisce il discrimine tra tale reato e le figure delittuose di bancarotta semplice - che ne sono prive - previste dall'art. 217, il quale al comma 2 incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915 - 01). 2.4. Nella specie, i giudici del merito hanno omesso di accertare la sussistenza del dolo specifico, trascurando di verificare se la condotta tenuta dall'imputato fosse finalizzata a procurare un vantaggio a sé o ad altri ovvero a cagionare un danno alle ragioni dei creditori. Nella ricostruzione dell'elemento soggettivo è stata valorizzata l'irreperibilità dell'imputato, la mancata consegna della contabilità, la necessità di provvedimenti coattivi per reperire parte della documentazione. Tali elementi, tuttavia, non sono di per sé sufficienti a comprovare il dolo specifico. 2.5. Questa Corte, con insegnamento condiviso dal Collegio, ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, è bensì corretto 4desumere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori anche dalla irreperibilità dell'amministratore, a condizione, però, che alla stessa si accompagnino indici ulteriori di fraudolenza, quali il passivo rilevante, nonché l'attività distrattiva dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01; nello stesso senso, non massimate, Sez. 5, n. 1816, ud. 17/11/2021, dep. 17/01/2022; Sez. 1, n .22733, ud. 08/04/2021). La Corte milanese ha omesso di verificare la sussistenza di tali indici ulteriori di fraudolenza, avendo sostanzialmente ancorato le proprie valutazioni alla irreperibilità dell'imputato. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. PQM Annul P.Q.[OSCURATO:PERSONA] S; Bel/vont° 5