CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23073/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 63) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa e dalla ricorrente. 3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 4.4.2016 nei confronti della prevenuta, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico della querelata, odierna ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 Il C nsig