CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; rilevato che il primo motivo, che lamenta il vizio cumulativo della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso il gravame difensivo sul punto con corretti argomenti, evidenziando che il versamento del provento della truffa informatica sulla carta intestata al ricorrente costituisce elemento idoneo a provare la partecipazione all'illecito in assenza di elementi dai quali desumere l'utilizzo dello strumento di pagamento da parte di un terzo ovvero un furto di identità; che il secondo motivo che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fondato il diniego sulla preordinazione della condotta delittuosa, espressiva di particolare intensità del dolo, sull'assenza di iniziative riparatorie e sul curriculum criminale del ricorrente, con valutazione non incisa dalle assertive deduzioni difensive; che parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo che censura l'applicazione della recidiva, ampiamente giustificata dai giudici d'appello, che hanno richiamato il trentennale percorso criminale del ricorrente a dimostrazione di un'attitudine criminosa persistente e impermeabile agli effetti deterrenti delle pregresse condanne; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]