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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18747/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del del Tribunale di Torino del 18.10.2016, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, di cui all'ad. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S., per aver guidato un veicolo di sua proprietà in stato di ebbrezza pari a gil 1,92 e g/I 1,85, provocando un incidente stradale, in Torino il 23.08.2015, perché estinto per prescrizione e ha confermato la confisca dell'autovettura in sequestro ordinandone la vendita, mandando al prefetto di Torino per quanto di competenza in merito all'applicazione della sanzione amministrative accessorie.

Ha argomentato infatti che, quanto all'accertamento del fatto-reato di cui all'ad. 186 comma 2 lett. c) si era formato il giudicato parziale, poiché l'appello vedeva solo sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 bis del art. 186 CDS oltre che sul trattamento sanzionatorio e l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad. 131 bis cod. pen. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi: I)violazione di legge con riferimento alla pronuncia di una sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod.proc.pen. senza contraddittorio tra le parti e in cui si è confermata la statuizione della confisca del veicolo; II) violazione di legge con riferimento al giudicato parziale che non si è formato quanto al capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, in quanto l'atto di appello ha articolato motivi di impugnazione che attengono alla sussistenza della circostanza aggravante relativa all'incidente stradale e alla quantificazione della pena. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato con la conseguente eliminazione della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che è principio consolidato ( cfr ex plurimis Sez.4 n. 6740 del 3.02.3015 rv 262250-01) che ove l'impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di disporre la confisca del veicolo, stante il chiaro disposto di cui all'art. 186 co. 2 lett. c)ult. parte, C.d.S. («Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ... ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato»).

2.1. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che l'imputato aveva proposto appello, ma che l'impugnazione aveva riguardato solo la circostanza aggravante di cui all'ad. 186 comma 2 bis CDS relativa all'aver provocato un incidente stradale e che pertanto doveva ritenersi formato il giudicato parziale sul fatto reato della guida in stato di ebbrezza di cui all'art-. 186 comma 2 lett. c) ( fol 3)

2.2. In particolare, il Collegio ritiene fondata la censura che esclude la formazione del giudicato parziale sull'accertamento del fatto di reato, avendo l'atto d'appello ad oggetto anche la sussistenza di una aggravante, che come è noto, rappresenta un elemento del fatto.

Sul punto va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite secondo il quale "poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame" (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

2.3. Posto che presupposto applicativo della confisca del veicolo è l'irrevocabilità del punto della pronuncia concernente l'accertamento del reato, essendo in tal caso obbligatorio disporre la confisca del veicolo ancorché in fase d'impugnazione si sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, nel caso di specie non può dirsi accertato il fatto di reato e ciò anche alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale del giudicato progressivo o giudicato parziale (tra le ultime, Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 02).

3. Il mancato accertamento del reato comporta la necessità di eliminare direttamente la statuizione della confisca del veicolo, non essendo necessario procedere ad un nuovo giudizio sul punto, e, conseguentemente, la disposta vendita dell'autovettura in sequestro.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca e conseguentemente la vendita dell'autovettura in sequestro, che elimina.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del del Tribunale di Torino del 18.10.2016, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, di cui all'ad. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S., per aver guidato un veicolo di sua proprietà in stato di ebbrezza pari a gil 1,92 e g/I 1,85, provocando un incidente stradale, in Torino il 23.08.2015, perché estinto per prescrizione e ha confermato la confisca dell'autovettura in sequestro ordinandone la vendita, mandando al prefetto di Torino per quanto di competenza in merito all'applicazione della sanzione amministrative accessorie. Ha argomentato infatti che, quanto all'accertamento del fatto-reato di cui all'ad. 186 comma 2 lett. c) si era formato il giudicato parziale, poiché l'appello vedeva solo sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 bis del art. 186 CDS oltre che sul trattamento sanzionatorio e l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad. 131 bis cod. pen. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi: I)violazione di legge con riferimento alla pronuncia di una sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod.proc.pen. senza contraddittorio tra le parti e in cui si è confermata la statuizione della confisca del veicolo; II) violazione di legge con riferimento al giudicato parziale che non si è formato quanto al capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, in quanto l'atto di appello ha articolato motivi di impugnazione che attengono alla sussistenza della circostanza aggravante relativa all'incidente stradale e alla quantificazione della pena. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato con la conseguente eliminazione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che è principio consolidato ( cfr ex plurimis Sez.4 n. 6740 del 3.02.3015 rv 262250-01) che ove l'impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di disporre la confisca del veicolo, stante il chiaro disposto di cui all'art. 186 co. 2 lett. c)ult. parte, C.d.S. («Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ... ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato»). 2.1. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che l'imputato aveva proposto appello, ma che l'impugnazione aveva riguardato solo la circostanza aggravante di cui all'ad. 186 comma 2 bis CDS relativa all'aver provocato un incidente stradale e che pertanto doveva ritenersi formato il giudicato parziale sul fatto reato della guida in stato di ebbrezza di cui all'art-. 186 comma 2 lett. c) ( fol 3) 2.2. In particolare, il Collegio ritiene fondata la censura che esclude la formazione del giudicato parziale sull'accertamento del fatto di reato, avendo l'atto d'appello ad oggetto anche la sussistenza di una aggravante, che come è noto, rappresenta un elemento del fatto. Sul punto va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite secondo il quale "poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame" (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). 2.3. Posto che presupposto applicativo della confisca del veicolo è l'irrevocabilità del punto della pronuncia concernente l'accertamento del reato, essendo in tal caso obbligatorio disporre la confisca del veicolo ancorché in fase d'impugnazione si sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, nel caso di specie non può dirsi accertato il fatto di reato e ciò anche alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale del giudicato progressivo o giudicato parziale (tra le ultime, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 02). 3. Il mancato accertamento del reato comporta la necessità di eliminare direttamente la statuizione della confisca del veicolo, non essendo necessario procedere ad un nuovo giudizio sul punto, e, conseguentemente, la disposta vendita dell'autovettura in sequestro. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca e conseguentemente la vendita dell'autovettura in sequestro, che elimina. Così deciso il
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