CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Como - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2022 - ha ordinato la confisca diretta «delle somme giacenti sui conti correnti bancari e postali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 482.385,40» e la confisca per equivalente «delle somme giacenti sui conti correnti bancari, postali, dei beni mobili, dei beni immobili, delle quote sociali e di ogni altro bene, intestato o cointestato a [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 482.385,40, previa deduzione delle somme già oggetto di confisca nei confronti della predetta società». Ha ordinato altresì la confisca diretta «delle somme giacenti sui conti correnti bancari e postali di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 81.633,65» e la confisca per equivalente «delle somme giacenti sui conti correnti bancari, postali, dei beni mobili, dei beni immobili, delle quote sociali e di ogni altro bene, intestato o cointestato a [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 81.733,65, previa deduzione delle somme già oggetto di confisca nei confronti della predetta società». La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal G.i.p. del Tribunale di Como il 27 gennaio 2021 (che aveva disposto la confisca del denaro e dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] «fino alla concorrenza dell'importo di euro 564.019,05, pari al profitto dei reati»), è stata riformata sul punto perché [OSCURATO:PERSONA] era imputato quale legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n.10754/22 del 31 gennaio 2022, infatti, la Terza sezione penale di questa Corte di legittimità ha rilevato che, in caso di illecito penale per violazione di norme tributarie commesso nell'interesse di una società, «va innanzitutto ricercato il profitto del reato per procedere, così come previsto dall'art. 322-ter cod. proc. pen., al sequestro dello stesso e, successivamente, alla confisca diretta, sempre che il profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica, e, allorché si riveli impossibile rinvenire tale profitto - o i beni ad esso riconducibili - presso la persona giuridica, si può procedere al sequestro e, successivamente, alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per i reati da costoro commessi» (così testualmente la sentenza di annullamento, che cita Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646). 2. Contro la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso lamentando erronea applicazione di legge. La difesa si duole che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sia stata disposta la confisca per equivalente nella misura di C 78,954, pari alla differenza tra il profitto del reato, come determinato in sentenza, e l'importo delle somme rinvenute nel patrimonio delle società. Osserva che le società sono fallite in epoca successiva alla commissione dei reati tributari e l'importo delle somme presenti nei rispettivi patrimoni è desumibile dalle relazioni redatte dai curatori ai sensi dell'art. 33 legge fallimentare. Rileva che, nel dispositivo, il giudice di rinvio ha disposto la confisca per equivalente dei beni di [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza della somma complessivamente dovuta, «previa deduzione delle somme già oggetto di confisca» nei confronti di ciascuna società; ma, in motivazione, ha precisato che tale confisca diretta deve intendersi disposta solo in relazione alle somme rinvenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «anteriormente alla sentenza di fallimento», intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 14 settembre 2016 e per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 14 luglio 2017. Il difensore sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito, anche sotto forma di risparmio di spesa, va sempre qualificata come diretta e sostiene che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi indicati nella sentenza di annullamento perché, pur essendo note le somme presenti nel patrimonio delle due società, non ha limitato la confisca per equivalente alla differenza tra l'importo dovuto e queste somme. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza relativa alla mancata indicazione nel dispositivo della sentenza dell'entità della somma soggetta a confisca per equivalente non è fondata. Il dispositivo della sentenza, infatti, consente di determinare questa somma quando - dopo aver ordinato la confisca diretta «delle somme giacenti sui conti correnti bancari e postali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 482.385,40» e «delle somme giacenti sui conti correnti bancari e postali di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 81.633,65» - ordina la confisca per equivalente «delle somme giacenti sui conti correnti bancari, postali, dei beni mobili, dei beni immobili, delle quote sociali e di ogni altro bene, intestato o cointestato a [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza degli importi indicati, «previa deduzione» delle somme già confiscate a ciascuna società.Poiché esclude la confisca per equivalente con riferimento alle somme già confiscate alla società, la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento. Stabilisce, infatti, che la confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante delle società possa essere eseguita solo per la parte in cui il sequestro diretto del profitto del reato risultasse impossibile. Il ricorrente non ha ragione di dolersi del fatto che il giudice non abbia indicato tale importo residuo demandandone la precisa determinazione alla fase esecutiva. Ed invero, come il Procuratore generale ha ricordato nella requisitoria scritta, «in tema di confisca per equivalente, non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero» (Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bonnpard, Rv. 280637; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchì, Rv. 271736). La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha condivisibilmente affermato che, «in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio [...] anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare». (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893). 2. A ben guardare il ricorrente non si duole tanto del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, ma piuttosto della motivazione del provvedimento stesso, nella quale il giudice ha precisato che la confisca diretta deve intendersi disposta solo in relazione alle somme rinvenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «anteriormente alla sentenza di fallimento» (intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 14 settembre 2016 e per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 14 luglio 2017). Nel farlo, però, la difesa si limita a sottolineare: da un lato, che in caso di commissione di illeciti tributari, il profitto del reato è costituito dal risparmio di imposta e tale risparmio può essere individuato, oltre che nel denaro già presente sui conti della società al momento del fatto, anche nel denaro che provenga dalla trasformazione di altri beni della società medesima in qualunque tempo acquisiti; dall'altro che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (confermato da ultimo dalla sentenza Sez. U. n. 42415 del 18/11/2021, C., Rv. 282037), «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione». Così argomentando il difensore sostiene che le somme acquisite in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento potrebbero comunque essere considerate profitto del reato, circostanza che il provvedimento impugnato non contesta. Dalla lettura della motivazione si evince, infatti, che le somme rinvenute nella disponibilità delle società in epoca successiva al fallimento sono state ritenute non confiscabili in ragione della dichiarazione di fallimento, ma in nessuna parte del provvedimento si sostiene che quelle somme non costituissero il profitto dei reati per cui si procede. In altri termini: quando fornisce una indicazione in ordine all'opportunità di limitare la confisca diretta alle somme rinvenute sui conti delle società in data anteriore al fallimento, il provvedimento impugnato prende posizione sul controverso tema della possibilità di applicare la confisca prevista dall'alt 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 ove le società nel cui interesse il reato è stato commesso siano state dichiarate fallite (nel senso della ammissibilità della confisca: sez. 2 n. 19682 del 13/04/2022, Osella, Rv 283225; Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, Comisso, Rv. 283761; Sez. 4, n. 864 del 03/12/2021, dep. 2022, Donato, Rv. 282567; nel senso che la confisca non possa essere ordinata riguardo a beni assoggettati alla procedura fallimentare: Sez. 3 n. 11068 del 28/09/2021, dep. 2022, Rellecke, Rv. 283763; Sez. 3, n. 47299 del 16/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 282618; Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951). 3. Il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata sono stati pubblicati contestualmente. Nel caso di specie, pertanto, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo deve essere temperato, ed è «legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione» (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). Ne consegue che il ricorso non può essere considerato inammissibile perché censura una parte della motivazione della sentenza non riportata nel dispositivo. Nondimeno si deve osservare che il ricorrente non contesta la motivazione (integrativa del dispositivo) sotto il profilo della ritenuta impossibilità di procedere a confisca diretta in danno delle società fallite, ma sostenendo che, secondo il giudice di merito, una parte delle somme presenti sui conti delle società non costituirebbe il profitto dei reati tributari. Censura, dunque, una affermazione che non è dato rinvenire in nessuna parte della motivazione del provvedimento impugnato. La questione della possibilità di procedere a confisca diretta dei beni di società fallite non è affrontata nel ricorso, che sviluppa argomenti non pertinenti alla, pur scarna, motivazione addotta dal giudicante. Si tratta dunque di un tema non devoluto che non può essere affrontato in questa sede. 4. Per quanto esposto, il ricorso non è fondato e non può essere accolto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan