CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1995
Cassazione n. 14258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1997 avverso la sentenza del 12/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando un solo motivo e deducendo violazione di legge, avverso la sentenza della Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. e, per il solo imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (fatti commessi in Aversa il 15 gennaio 2016), per intervenuta estinzione dei reati dovuta al decorso del termine di prescrizione. 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno il proposto motivo, perché correttamente evidenzia come alla data di emissione della sentenza impugnata (ossia, il 12 aprile del 2023) il termine massimo di prescrizione dei reati contestati (commessi in data 15 gennaio 2016) e pari ad anni sette e mesi sei, non era ancora spirato; lo stesso si è compiuto, però, il 17 settembre 2023, tenuto conto di ulteriori 64 giorni di sospensione a causa del COVID-19. 3. Il rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione dei reati impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione degli stessi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]