Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:677
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
11 novembre 2010 (
*
)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Obbligo di indicare i motivi oggettivi – Abrogazione – Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori – Principio di non discriminazione – Artt. 82 CE e 86 CE»
Nel procedimento C‑20/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di
Trani con decisione 23 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
intendendo statuire con ordinanza motivata ai sensi degli artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del regolamento
di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE,
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) (in prosieguo: l’«accordo
quadro»), nonché degli artt. 82 CE e 86 CE e del principio di non discriminazione.
2
Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro, la società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «[OSCURATO:SOCIETA]») in merito alla liceità della clausola secondo la quale il contratto di lavoro
che lo legava a detta impresa era stato concluso a tempo determinato.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
La direttiva 1999/70 si basa sull’art. 139, n. 2, CE e, ai sensi del suo art. 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…),
che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».
4
Dai ‘considerando’ quattordicesimo e diciassettesimo di detta direttiva nonché dal terzo comma del preambolo e dai punti 7-10
delle considerazioni generali dell’accordo quadro si evince che quest’ultimo enuncia i principi generali e i requisiti minimi
relativi al lavoro a tempo determinato stabilendo, in particolare, un quadro generale che garantisca la parità di trattamento
ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, nonché la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo
di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali la definizione
delle modalità dettagliate di applicazione di detti principi e prescrizioni, al fine di tener conto delle realtà specifiche
nazionali, settoriali e stagionali.
5
Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, il suo:
«(…) obiettivo è:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato».
6
La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato
dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
(…)».
7
La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così recita:
«1. Ai fini del presente accordo il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto
di lavoro [a tempo determinato] definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato
da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi
di un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto
o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico
o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.
In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento
al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le
prassi nazionali».
8
Intitolata «Principio di non discriminazione», la clausola 4 dell’accordo quadro così dispone:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole
dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
(…)».
9
La clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», prevede quanto segue:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali,
e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo
che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a
quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
10
Intitolata «Disposizioni di attuazione», la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro così dispone:
«L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai
lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso».
La normativa nazionale
La normativa abrogata
11
L’art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
(GURI n. 125 del 17 maggio 1962; in prosieguo: la «legge n. 230/62»), prevedeva la possibilità di indicare una data di scadenza
del contratto di lavoro per i motivi tassativamente enunciati in detta disposizione.
12
Ai sensi dell’art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante le norme sull’organizzazione del mercato
del lavoro (Supplemento ordinario alla GURI n. 51 del 3 marzo 1987; in prosieguo: la «legge n. 56/87»), era consentita la
conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato anche nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di lavoro conclusi
con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’obbligo di stabilire
il numero, in percentuale, dei lavoratori che potevano essere assunti mediante contratti di lavoro a tempo determinato rispetto
al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
13
Conformemente all’art. 23, primo comma, della legge n. 56/87, i contratti collettivi datati 26 novembre 1994 e 11 gennaio
2001 autorizzavano [OSCURATO:SOCIETA] a concludere contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti, per il primo di questi
contratti, del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e, per il secondo, su base regionale, del 5% dei lavoratori
in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
La normativa applicabile alla causa principale
14
La legge n. 230/62 e l’art. 23 della legge n. 56/87 sono stati abrogati, a decorrere dal 24 ottobre 2001, dall’art. 11 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001, pag. 4; in prosieguo:
il «d.lgs. n. 368/2001»), adottato in applicazione della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000 (Supplemento ordinario
alla GURI n. 16 del 20 gennaio 2001).
15
L’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 prevede quanto segue:
«1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma l.
(...)».
16
L’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006) (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge
n. 266/2005») ha inserito nel d.lgs. n. 368/2001 un art. 2, comma 1 bis, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
2006, le imprese concessionarie di servizi postali possano concludere contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo
massimo di sei mesi, tra il mese d’aprile e quello d’ottobre, o per un periodo di quattro mesi in altri momenti dell’anno,
purché non si superi il 15% dei dipendenti presenti nell’organico dell’impresa al 1° gennaio dell’anno interessato, senza
dover rispettare l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste
dall’art. 1 di detto decreto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
17
Il 28 marzo 2008 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di lavoro a tempo determinato in base al quale egli
è stato impiegato presso l’ufficio postale di Trani in qualità di portalettere junior nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2008.
Poiché tale contratto era basato sull’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, non sono state indicate nel medesimo le
ragioni obiettive che giustificavano il ricorso a un siffatto contratto a tempo determinato.
18
Ritenendo che la clausola di tale contratto, che prevedeva una durata determinata del medesimo, fosse contraria sia al diritto
nazionale sia al diritto dell’Unione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Trani per fare dichiarare l’illiceità di detta clausola.
19
Nella decisione di rinvio, il Tribunale di Trani spiega che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, nell’introdurre
nell’ordinamento interno una forma di contratto di lavoro basata, come causa esclusiva, sulla qualità del datore di lavoro,
parrebbe in contrasto con la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, dal momento che costituirebbe una riduzione rilevante
del grado di tutela dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quanto ricavabile dal precedente regime, risultante dalla
legge n. 230/62, nonché dai contratti collettivi di lavoro conclusi il 26 novembre 1994 e l’11 gennaio 2001 in forza dell’art. 23,
comma 1, della legge n. 56/87, senza introdurre contemporaneamente misure compensative. Questa riduzione del livello di tutela
sociale non potrebbe essere ritenuta limitata a una categoria circoscritta di lavoratori poiché, su un totale di 147 130 dipendenti
a tempo indeterminato occupati da [OSCURATO:SOCIETA] durante il 2008, quest’impresa avrebbe assunto più di 21 732 a tempo determinato,
in base all’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001.
20
Secondo questo giudice, anche se l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 è stato introdotto con la legge n. 266/2005
successivamente all’adozione delle misure dirette a recepire la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, questa disposizione
sarebbe collegata all’applicazione di quest’ultimo. Infatti, da un lato, essa tenderebbe ad integrare e a modificare le norme
nazionali già adottate in materia e, dall’altro, essa avrebbe come unico obiettivo l’applicazione dell’accordo quadro o, ad
ogni modo, essa non perseguirebbe un obiettivo degno di una tutela almeno equivalente all’obiettivo, sacrificato, consistente
nel proteggere i lavoratori a tempo determinato.
21
Inoltre, il giudice del rinvio ritiene l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 contrario alla clausola 3, punto 1, dell’accordo
quadro. Infatti, dal momento che i principi minimi stabiliti da quest’ultimo sono applicabili al primo o unico contratto di
lavoro a tempo determinato, l’introduzione di una forma di contratto di lavoro giustificata, dal punto di vista causale, esclusivamente
dalla qualità del datore di lavoro non può essere accolta in questa tipologia contrattuale, poiché la citata clausola 3, punto
1, impone che la fissazione di un termine nel contratto di lavoro sia motivata «[dal] raggiungimento di una certa data, [dal]
completamento di un compito specifico o [dal] verificarsi di un evento specifico».
22
Per di più, detto giudice è del parere che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sia contrario al principio di non
discriminazione, in quanto la disparità di trattamento generata sia tra i lavoratori occupati a tempo determinato, sia tra
le imprese interessate che assumono lavoratori del genere parrebbe priva di qualsiasi razionalità.
23
Infine, tenendo conto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] hanno un capitale azionario sottoscritto dal Ministero del Tesoro, nella
misura del 65%, e, per il residuo, dalla [OSCURATO:SOCIETA], e che tale società può quindi considerarsi un’impresa
pubblica, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 non sia la conseguenza dello sfruttamento
di una posizione dominante, in palese violazione degli artt. 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE.
24
Tutto ciò considerato, il Tribunale di Trani ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la clausola n. 8.3 dell’[OSCURATO:PERSONA] (…) osta ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma 1 bis,
del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie
“acausale” per l’assunzione a termine dei dipendenti [di] [OSCURATO:SOCIETA].
2) Se per giustificare una reformatio in peius della precedente normativa in tema di contratto a tempo determinato e perché non
operi il divieto di cui alla clausola n. 8.3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70 (…) sia sufficiente il perseguimento
– da parte del legislatore interno – di un qualsiasi obiettivo, purché diverso da quello di dare attuazione alla richiamata
Direttiva, o se sia necessario che questo obiettivo non solo sia meritevole di una tutela quantomeno equivalente a quello
penalizzato, ma sia anche espressamente “dichiarato”.
3) Se la clausola n. 3.1 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70 (…) osta ad una disciplina interna (come quella
dettata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto
nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” per l’assunzione a termine dei dipendenti [di] [OSCURATO:SOCIETA].
4) Se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osta ad una disciplina interna (come quella dettata
dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), abbia introdotto nell’ordinamento
interno una fattispecie “acausale” che penalizzi i dipendenti [di] [OSCURATO:SOCIETA], nonché, rispetto a questa società, anche
altre imprese dello stesso o di altro settore.
5) Se gli artt. 82, [n.] 1, [CE] e 86, [nn.] 1 e 2, (…) CE ostano ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. [n.] 368/2001), che, in attuazione della direttiva 1999/70 (…), ha introdotto nell’ordinamento interno
una fattispecie “acausale” a beneficio [solo di] [OSCURATO:SOCIETA] (impresa con capitale interamente pubblico), realizzando un’ipotesi
di sfruttamento di posizione dominante.
6) Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare
(o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto [dell’Unione]».
25
Il giudice del rinvio, poiché riteneva che dette questioni richiedessero una risposta urgente da parte della Corte in considerazione,
in particolare, del fatto che il diritto del lavoro mal si concilia con tempi lunghi di giudizio e della circostanza che un
gran numero di giudizi identici sono pendenti dinanzi ai giudici nazionali, ha chiesto alla Corte di trattare questo rinvio
pregiudiziale con procedimento celebrato, in applicazione dell’art. 104 bis, primo comma, del suo regolamento di procedura.
26
Il presidente della Corte ha respinto tale domanda con ordinanza 16 marzo 2010, per insussistenza dei presupposti di cui al
citato art. 104 bis, primo comma.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima, seconda e sesta
27
Le questioni prima e seconda mirano sostanzialmente a determinare se la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro osti a una
normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, la quale, a differenza del regime
giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale [OSCURATO:SOCIETA], di concludere,
rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA],
senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un siffatto tempo determinato. Il giudice del rinvio
si chiede se, a questo proposito, rilevi il fatto che lo scopo perseguito da detta normativa non sia degno di una protezione
almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira l’accordo quadro.
28
Peraltro, con la sua sesta questione il giudice del rinvio cerca di determinare le conseguenze che deriverebbero, per i giudici
nazionali, da un’eventuale violazione dell’accordo quadro.
29
Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora una questione pregiudiziale sia
identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente
desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire, in qualsiasi momento, con ordinanza
motivata.
30
Come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] in sede di osservazioni scritte, occorre applicare questa disposizione del regolamento di
procedura nella presente causa per quanto concerne le questioni prima, seconda e sesta. Infatti, la risposta a tali questioni
può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9981, punti 44‑54); 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3071,
punti 122‑146), e 24 giugno 2010, causa C‑98/09, Sorge (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑48), nonché dall’ordinanza
24 aprile 2009, causa C‑519/08, Koukou (punti 103‑124).
31
Da questa giurisprudenza si evince che, in forza dello stesso dettato della clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, l’applicazione
di detto accordo non può costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela precedentemente offerto ai
lavoratori, nell’ordinamento giuridico nazionale, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze
Mangold, punti 50 e 52; Angelidaki e a., punti 111‑121 e 125, e Sorge, punti 30‑35, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 113).
32
Da ciò consegue che una riduzione della tutela offerta ai lavoratori nel settore dei contratti di lavoro a tempo determinato
non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro, ma che, per rientrare nel divieto sancito dalla clausola 8, punto 3, di
esso, tale riduzione, da un lato, dev’essere collegata con l’«applicazione» dell’accordo quadro e, dall’altro, deve avere
ad oggetto il «livello generale di tutela» dei lavoratori a tempo determinato (v. citate sentenze Mangold, punto 52, e Angelidaki
e a., punto 126, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 114).
33
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che, secondo il giudice investito della causa principale, l’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 constituisce una «riduzione» del livello di tutela sociale dei lavoratori assunti a tempo
determinato ai sensi della clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, in quanto le disposizioni giuridiche precedentemente
applicabili ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], quali risultanti dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 230/62 e dai contratti
collettivi siglati dalle parti sociali in forza dell’art. 23, primo comma, della legge n. 56/87, limitavano il ricorso da
parte di quest’impresa ai contratti di lavoro a tempo determinato a una quota del personale inferiore a quella ora autorizzata
dal citato art. 2, comma 1 bis, e, ad ogni modo, imponevano a detta impresa di indicare nei contratti di lavoro in questione
le ragioni oggettive che giustificassero il ricorso a una clausola, secondo la quale il contratto di lavoro veniva concluso
a tempo determinato.
34
A questo proposito occorre ricordare che, dato che spetta esclusivamente ai giudici nazionali l’interpretazione dell’ordinamento
nazionale, è a questi ultimi che incombe il compito di determinare in che misura le suddette modifiche, apportate dall’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 alla disciplina giuridica nazionale preesistente, quale ricavabile dall’art. 1, secondo
comma, della legge n. 230/62 e dai contratti collettivi conclusi dalle parti sociali in forza dell’art. 23, primo comma, della
legge n. 56/87, abbiano provocato una riduzione del livello di tutela dei lavoratori che abbiano concluso un contratto di
lavoro a tempo determinato, ponendo a confronto, a tal fine, il grado di tutela rispettivamente concesso da ciascuna di queste
disposizioni nazionali (v., per analogia, citate sentenze Angelidaki e a., punto 129, e Sorge, punto 36, nonché ordinanza
Koukou, cit., punto 109).
35
Viceversa, spetta, se del caso, alla Corte in sede di decisione sul rinvio pregiudiziale fornire al giudice del rinvio indicazioni
utili a guidarlo nel valutare se detta eventuale riduzione della tutela dei lavoratori con un contratto di lavoro a tempo
determinato costituisca una «reformatio in peius», ai sensi della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro. A tal fine, occorre
esaminare in quale misura le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 siano tali, da un lato,
da essere considerate collegate con l’«applicazione» dell’accordo quadro e, dall’altro, da riguardare il «livello generale
di tutela» dei lavoratori ai sensi della clausola 8, punto 3, di quest’ultimo (v. citate sentenze Angelidaki e a., punto 130,
e Sorge, punti 29 e 37, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 111).
36
Per quanto concerne la condizione del collegamento con l’«applicazione» dell’accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che
quest’ultima espressione, utilizzata senza ulteriori precisazioni nella clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, non riguarda
il solo iniziale recepimento della direttiva 1999/70 e, in particolare, del suo allegato contenente l’accordo quadro, ma copre
ogni misura nazionale intesa a garantire che l’obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, comprese le misure che,
successivamente al recepimento propriamente detto, completino o modifichino le norme nazionali già adottate (v. citate sentenze
Mangold, punto 51, e Angelidaki e a., punto 131, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 115).
37
Nondimeno, una normativa nazionale non può essere considerata contraria a detta clausola nel caso in cui la reformatio in
peius che essa comporta non sia in alcun modo collegata con l’applicazione dell’accordo quadro. Ciò potrebbe avvenire qualora
detta reformatio in peius fosse giustificata non già dalla necessità di applicare l’accordo quadro, bensì da quella di promuovere
un altro obiettivo, distinto da detta applicazione (v. citate sentenze Mangold, punti 52 e 53, e Angelidaki e a., punto 133,
nonché ordinanza Koukou, cit., punto 117).
38
A questo proposito, è certamente esatto che la Corte ha già dichiarato che l’oggetto stesso del d.lgs. n. 368/2001 era il
recepimento della direttiva 1999/70 nonché dell’accordo quadro, e che non si può escludere che le modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 368/2001 nel diritto interno precedente siano collegate all’attuazione dell’accordo quadro, considerato che i lavoratori
a tempo determinato, al momento dell’adozione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro in parola, godevano di misure
di tutela previste dalla legge n. 230/62 (v. sentenza Sorge, cit., punti 38 e 39).
39
Tuttavia, nel caso di specie si ricava chiaramente dalla decisione di rinvio che l’abrogazione dell’obbligo, per un’impresa
quale [OSCURATO:SOCIETA], di indicare le ragioni obiettive, relativamente al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato,
che giustifichino il ricorso a un siffatto tempo determinato, non derivano dall’adozione del d.lgs. n. 368/2001.
40
Infatti, lo stesso giudice del rinvio spiega nella sua decisione, analogamente a quanto fanno [OSCURATO:SOCIETA] in sede di osservazioni
scritte, che l’obbligo in questione, che a suo parere era previsto dalla legge n. 230/62, è stato mantenuto all’atto di adottare
le misure dirette a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro, nell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001,
e che detto obbligo, per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da un’impresa quale [OSCURATO:SOCIETA],
è stato abrogato più di quattro anni dopo, in seguito all’inserimento, in tale decreto, dell’art. 2, comma 1 bis, mediante
la legge n. 266/2005.
41
Orbene, quest’ultima normativa, di natura finanziaria, non può mirare a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
dall’accordo quadro e, pertanto, ad integrare le misure di recepimento previste dal d.lgs. n. 368/2001 nella sua versione
originaria. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’accordo quadro non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare una misura
che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con tali ragioni obiettive (v. sentenza
Angelidaki e a., cit., punto 90).
42
Viceversa, dalla decisione di rinvio si evince che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, del decreto n. 368/2001 mirava a consentire
alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire, ai fini dell’attuazione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14),
un funzionamento efficace delle diverse operazioni postali rientranti nel servizio universale e, pertanto, perseguiva uno
scopo distinto da quello consistente nel garantire l’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale. Peraltro,
il governo italiano ha affermato, in sede di osservazioni scritte, che questa disposizione mirava essenzialmente, nel quadro
di misure destinate a limitare e razionalizzare la spesa pubblica, a salvaguardare l’equilibrio economico e la gestione di
[OSCURATO:SOCIETA].
43
Inoltre, è giocoforza constatare che nessun elemento indicato nella decisione di rinvio o nelle osservazioni scritte presentate
alla Corte suggerisce che l’abrogazione dell’obbligo per un datore di lavoro, quale [OSCURATO:SOCIETA], di indicare le ragioni
oggettive che giustifichino un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato deriverebbe dalla volontà del legislatore
nazionale di bilanciare, al fine di alleggerire gli oneri gravanti sui datori di lavoro, le norme di tutela dei lavoratori
introdotte dal d.lgs. n. 368/2001 riguardo all’attuazione dell’accordo quadro e di realizzare in tal modo un nuovo equilibrio
nei rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato (v., per
analogia, sentenza Sorge, cit., punto 40).
44
A questo proposito, è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sia eventualmente
meno degno di tutela di quello perseguito dall’accordo quadro, ossia la protezione dei lavoratori assunti a tempo determinato.
Infatti, come si evince chiaramente dalla giurisprudenza citata nel punto 37 della presente ordinanza, affinché una normativa
nazionale non possa essere considerata collegata all’attuazione dell’accordo quadro ai sensi della clausola 8, punto 3, di
quest’ultimo, basta che essa persegua uno scopo distinto da quello consistente nel garantire la tutela dei lavoratori a tempo
determinato, cui è diretto detto accordo, senza che sia necessario valutare o comparare il primo obiettivo con il secondo.
45
La Corte, difatti, ha già riconosciuto che obiettivi quali, in particolare, quello consistente nell’incentivare l’occupazione
delle persone anziane in Germania (sentenza Mangold, cit., punto 53) o quello diretto a garantire, nel settore pubblico, il
rispetto delle procedure di assunzione tramite concorso, in tal modo preservando lo statuto dei dipendenti della pubblica
amministrazione ellenica (sentenza Angelidaki e a., cit., punto 135), costituivano, come tali, scopi distinti dalla necessità
di attuare l’accordo quadro.
46
Da ciò discende che la modifica apportata dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 non può essere considerata collegata
all’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale.
47
Di conseguenza, senza che occorra nemmeno esaminare la condizione secondo cui la riduzione deve vertere sul «livello generale
di tutela» dei lavoratori a tempo determinato, appare evidente che, già per questo solo motivo, questa modifica non è soggetta
alla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro.
48
Alla luce di ciò, occorre risolvere le questioni prima e seconda dichiarando che la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro
dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1
bis, del d.lgs. n. 368/2001, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo
decreto, consente a un’impresa, quale [OSCURATO:SOCIETA], di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico
contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], senza dover indicare le ragioni obiettive che
giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata
all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa
non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo
quadro.
49
Tenuto conto di tale risposta, non occorre risolvere la sesta questione.
Sulle questioni terza e quarta
50
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i principi della parità di trattamento e di non discriminazione
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma
1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, dato che quest’ultima stabilisce una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato
assunti da un’impresa, quale [OSCURATO:SOCIETA], nonché tra quest’ultima e i suoi concorrenti, per quanto concerne l’obbligo di
indicare le ragioni obiettive del ricorso a un primo o unico contratto a tempo determinato.
51
Ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura la Corte, quando è manifestamente incompetente
a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento,
statuire con ordinanza motivata.
52
I principi della parità di trattamento e di non discriminazione fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Questi
principi sono stati consacrati, in particolare, dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tuttavia, le disposizioni di detta Carta si applicano, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della medesima, agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente
in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del suo art. 51, n. 2, la Carta non estende l’ambito di applicazione
del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione,
né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (v. sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑400/10 PPU, McB., non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 51).
53
Pertanto, occorre verificare se una disparità di trattamento quale quella descritta nel punto 50 della presente ordinanza
sia soggetta al diritto dell’Unione.
54
A questo riguardo occorre constatare che, come si evince dai ‘considerando’ quattordicesimo e diciassettesimo della direttiva
1999/70, nonché dal terzo comma del preambolo, dai punti 7-10 delle considerazioni generali e dalla clausola 1 dell’accordo
quadro, quest’ultimo non ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato,
bensì mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di requisiti minimi, a stabilire un quadro generale che
garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, a prevenire gli
abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso,
sentenze 13 settembre 2007, causa C‑307/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7109, punti 26 e 36, e 15 aprile 2008, causa C‑268/06,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2483, punto 111).
55
Orbene, la clausola 4 dell’accordo quadro, che riguarda specificamente l’applicazione del principio di non discriminazione,
si limita a prevedere, secondo il suo disposto, che i lavoratori a tempo determinato non debbano essere trattati, per quanto
riguarda le condizioni di impiego, in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non
sussistano ragioni oggettive per un diverso trattamento.
56
Da ciò deriva che, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il principio di non discriminazione è stato attuato
e concretizzato dall’accordo quadro unicamente per quanto riguarda le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato
e quelli a tempo indeterminato comparabili (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 27 e 37, nonché 22 aprile
2010, causa C‑486/08, Zentralbetriebsrat der [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e
41).
57
Viceversa, le eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, del tipo di
quelle di cui sarebbe oggetto, secondo il giudice del rinvio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale, non sono soggette al principio
di non discriminazione sancito dall’accordo quadro.
58
Per quanto concerne la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione
di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, benché essa possa imporre eventualmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo
di adottare, conformemente al suo punto 1, lett. a), una misura che richieda il ricorso a ragioni oggettive (v., in tal senso,
sentenze 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6057, punti 64‑67; 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu
e Sardino, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7213, punto 50, e causa C‑180/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7251, punto 35; [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 69 e
70; Angelidaki e a., cit., punti 79‑82 e 94; ordinanze 12 giugno 2008, causa C‑364/07, Vassilakis e a., punto 80; Koukou,
cit., punti 53‑55, e 1° ottobre 2010, causa C‑3/10, Affatato, punti 43 e 44), un siffatto obbligo verte unicamente, tenuto
conto dell’oggetto di questa clausola, sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e
non si applica pertanto alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Mangold,
punti 40‑43, e Angelidaki e a., punto 90, nonché, in tal senso, ordinanza 23 novembre 2009, cause riunite da C‑162/08 a C‑164/08,
Lagoudakis, punto 11).
59
Da ciò deriva che, come si evince dal punto 41 della presente ordinanza, l’accordo quadro non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad
adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, del tipo di quello
concluso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale, con ragioni obiettive (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punto 90).
60
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione né dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, su cui verte la
terza questione, né dalla clausola 8, punto 3, di quest’ultimo, esaminata nei punti 27-48 della presente ordinanza nel quadro
delle questioni prima e seconda.
61
Infatti, da un lato, la clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, come si ricava chiaramente dal suo titolo e dal suo disposto,
si limita, come già constatato dalla Corte, a definire la nozione di «lavoratore a tempo determinato» (citate sentenze Adeneler
e a., punto 56; Marrosu e Sardino, punto 41; Angelidaki e a., punto 115, e Sorge, punto 31) e a designare, in tale cornice,
l’elemento caratteristico di un contratto a tempo determinato, vale a dire la circostanza che la cessazione di un contratto
siffatto sia determinata da «condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito
specifico o il verificarsi di un evento specifico» (sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑306/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10279,
punto 45).
62
Viceversa, come giustamente sostenuto dalla Commissione europea, questa clausola non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri nessun obbligo
relativamente alle norme di diritto nazionale applicabili alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo
determinato.
63
Dall’altro lato, per quanto concerne la clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro, benché sia vero che la verifica dell’esistenza
di una «reformatio in peius» ai sensi di detta disposizione debba effettuarsi, secondo la giurisprudenza, in rapporto all’insieme
delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro
a tempo determinato (v. citate sentenze Angelidaki e a., punto 120, e Sorge, punto 34), da ciò non può derivare che qualsiasi
normativa nazionale relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato sarebbe soggetta, per ciò solo, all’accordo quadro,
dal momento che, come si evince dal punto 54 della presente ordinanza, quest’ultimo non ha lo scopo di armonizzare l’insieme
delle norme nazionali relative a questi contratti di lavoro, bensì mira unicamente a fissare taluni principi generali e requisiti
minimi relativi a determinati aspetti limitati di questi ultimi.
64
Di conseguenza, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, appare evidente che situazioni come quella oggetto
della quarta questione pregiudiziale non sono soggette al diritto dell’Unione.
65
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione
proposta dal Tribunale di Trani.
66
Peraltro, in considerazione dei punti 61 e 62 della presente ordinanza, non occorre risolvere la terza questione.
Sulla quinta questione
67
Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 82 CE e 86, nn. 1 e 2, CE debbano essere
interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs.
n. 368/2001, il quale attribuisce a un’impresa pubblica, quale [OSCURATO:SOCIETA], il diritto esclusivo di concludere contratti
di lavoro a tempo determinato senza dover indicare le ragioni obiettive del ricorso a contratti di tal genere.
68
Ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è manifestamente
irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, senza proseguire il procedimento, può pronunciarsi con ordinanza motivata.
69
Occorre ricordare che, conformemente all’art. 86, n. 1, CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, nessuna misura contraria alle norme del Trattato CE,
specialmente a quelle contemplate dagli artt. 12 CE e 81 CE ‑ 89 CE.
70
Peraltro, in forza dell’art. 86, n. 2, CE, le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato, in particolare alle norme in materia di concorrenza,
nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti
loro affidati, purché tuttavia lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.
71
Dal chiaro disposto di tali norme si ricava che queste ultime non hanno portata autonoma, nel senso che esse devono essere
lette in combinato disposto con le altre norme pertinenti del Trattato (v., in tal senso, sentenza 19 aprile 2007, causa C‑295/05,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2999, punto 40).
72
Nel caso di specie, dalla questione formulata dal giudice del rinvio si ricava che la disposizione rilevante oggetto di quest’ultima
è l’art. 82 CE, ai sensi del quale è vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante
sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
73
A questo proposito occorre ricordare che la mera circostanza che un’impresa detenga una posizione dominante non è vietata,
come tale, dall’art. 82 CE, poiché quest’ultimo si oppone unicamente allo sfruttamento abusivo di questa posizione (v., in
particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2925, punto 32).
74
Da ciò discende, in particolare, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il semplice fatto di creare una
posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE non è, in sé e
per sé, incompatibile con l’art. 82 CE. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solamente
quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti,
a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa
è indotta a commettere abusi del genere (sentenze 23 maggio 2000, causa C‑209/98, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3743,
punto 66; 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8089, punto 39, e 30 marzo 2006, causa C‑451/03,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941, punto 23).
75
Di conseguenza, nella causa principale si pone il problema di accertare non solo se un’impresa quale [OSCURATO:SOCIETA] sia un’impresa
pubblica investita, eventualmente, di diritti speciali o esclusivi e/o incaricata della gestione di un servizio di interesse
economico generale ai sensi dell’art. 86, nn. 1 e 2, CE, ma anche se un’impresa siffatta sia indotta a commettere un abuso
di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.
76
Tuttavia, affinché la Corte sia in grado di risolvere utilmente la questione ad essa sottoposta, è inoltre necessario che
il giudice nazionale definisca le circostanze di fatto in cui si inserisce la questione sollevata o almeno spieghi le ipotesi
di fatto su cui tale questione è basata (v., in tal senso, ordinanza 8 ottobre 2002, causa C‑190/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8287,
punto 15 e giurisprudenza ivi citata; sentenze 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1167, punto
22, e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11135, punto 19).
77
A questo proposito, secondo la giurisprudenza della Corte, il requisito della precisazione delle circostanze di fatto vale
in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v. sentenze
13 aprile 2000, causa C‑176/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 22; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 20).
78
Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma nella sua decisione che [OSCURATO:SOCIETA] devono essere considerate un’impresa
pubblica, dal momento che il capitale di tale società è detenuto per il 65% dallo Stato e, per il resto, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò posto, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 sarebbe nel contempo la conseguenza e la causa dell’esistenza
di una posizione dominante e dello sfruttamento abusivo di quest’ultima. Il giudice del rinvio suggerisce a questo proposito
che, grazie ai suoi collegamenti particolari con lo Stato e alla sua natura di impresa incaricata della gestione di un servizio
di interesse economico generale, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero ottenuto dal legislatore nazionale una disciplina derogatoria in
materia di assunzione dei lavoratori a tempo determinato, che consentirebbe a tale società una maggiore flessibilità nella
gestione del proprio personale, a svantaggio dei suoi concorrenti.
79
Tuttavia, a prescindere dalla questione sulla natura pubblica di un’impresa quale [OSCURATO:SOCIETA], cui l’art. 2, comma 1 bis,
del d.lgs. n. 368/2001 avrebbe eventualmente concesso diritti speciali o esclusivi e che sarebbe incaricata della gestione
di un servizio di interesse economico generale, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non fornisce alla Corte
gli elementi di fatto e di diritto che possano consentirle di determinare se i presupposti relativi all’esistenza di una posizione
dominante o di un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE siano soddisfatti nel contesto della causa principale. In
particolare, il giudice del rinvio non ha indicato su quale mercato specifico e in che modo un’impresa quale [OSCURATO:SOCIETA]
deterrebbe una posizione dominante.
80
In tale contesto, la Corte non è in grado di risolvere utilmente la quinta questione.
81
Di conseguenza, come giustamente sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], la quinta questione proposta dal Tribunale di Trani dev’essere
dichiarata manifestamente irricevibile.
Sulle spese
82
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1)
La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato
alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2,
comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico
applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale la [OSCURATO:SOCIETA], di concludere,
rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. [OSCURATO:PERSONA],
senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal
momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto
che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a
tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.
2)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta
dal Tribunale di Trani.
3)
La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.