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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04078/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente circa le ragioni che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando, in modo particolare, la durata dell'allontanamento - tre mesi e mezzo - e la cessazione della condotta delittuosa solo a seguito dell'intervento dei carabinieri; così implicitamente motivando sulla irrilevanza delle ulteriori circostanze fattuali segnalate dall'appellante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente circa le ragioni che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando, in modo particolare, la durata dell'allontanamento - tre mesi e mezzo - e la cessazione della condotta delittuosa solo a seguito dell'intervento dei carabinieri; così implicitamente motivando sulla irrilevanza delle ulteriori circostanze fattuali segnalate dall'appellante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris