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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 22877/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2755 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1576/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 3644/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24657/2022Numero di raccolta generale 22877/20261.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale delle domandDeat a pubblicazione 08/07/2026proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RegioneCampania e dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro,dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del dannopatrimoniale da ritardata assunzione, che quantificava ineuro 638.849,29, oltre accessori, in considerazione delladata in cui, con missiva recapitata alla ASL Na il 2.7.1999,ella aveva espressamente chiesto all’Azienda di esserechiamata in servizio a copertura di uno dei posti disponibilie, dunque, offerto la prestazione lavorativa determinandouna situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro;condannava al pagamento la sola Regione [OSCURATO:PERSONA] per ilperiodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.6.2009 e la suddetta Regioneunitamente alla ASL Napoli 1 Centro in solido per il periododal 27.6.2009 al 15.1.2011; rigettava, infine, le domandeproposte per il periodo antecedente al 2.7.1999 nonchéquelle in relazione alle altre voci di danno invocate.2.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1576/2022,confermava la pronuncia di primo grado, avvalorandonel’impianto decisorio, sia relativamente alla individuazionedell’atto di costituzione in mora nella data del 2.7.1999 e nonin quella costituita dalla notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA],proposto nei confronti della USL 42, avvenuta il 19.1.1994,sia con riguardo alla carenza allegatoria dell’asserito dannoesistenziale.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAngela Grande affidato a cinque motivi cui ha resistito concontroricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] NA 1 Centro.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisioneNumero registro generale 24657/20221.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità deNl umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026controricorso, sollevata dalla ricorrente con la memorDiaat a pubblicazione 08/07/2026illustrativa, basata sulla circostanza che mancaval’attestazione specifica di conformità del file per immaginecostituente copia della procura rilasciata su supportoanalogico.2.

Invero, nella fattispecie, la procura speciale difensiva è stataallegata, su foglio separato, in calce allo stesso controricorsodi talché l’attestazione di conformità redatta dal difensoredella [OSCURATO:PERSONA] Centro 1 deve ritenersi riferita, nel suocomplesso, sia all’atto che alla procura medesima, appuntotrasformata in copia informatica da documento analogico.3.

Ciò premesso, con il primo motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione del disposto di cui all’art. 1219 cod. civ.,in relazione all’art. 2043 cod. civ., per non avere ritenuto laCorte distrettuale che si verteva in una ipotesi diresponsabilità extra-contrattuale della P.A. sicché la moraera ex re, senza alcuna necessità di presentare un attoformale di costituzione.4.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui agli artt. 1219 cod. civ. e2099 cod. civ., per non avere la Corte territoriale valutatocorrettamente l’effettiva richiesta formulata da essaricorrente con il ricorso al giudice amministrativo ove, con laistanza di essere ammessa alla costituzione del rapporto diimpiego, era stata concretizzata la “costituzione in mora” diparte datoriale.5.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono fondati.6.

Esclusa la loro inammissibilità, sia per l’eccepito difetto diautosufficienza, in quanto il ricorso introduttivo del presenteNumero registro generale 24657/2022giudizio riporta ampi stralci del ricorso al T.A.R., prodotto eN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026localizzato in ossequio al disposto di cui all’art. 366 n.

D6at a pubblicazione 08/07/2026c.p.c., e sia per la asserita mancanza di specificità, perchésono stati indicati gli atti processuali posti a base delledoglianze e puntualmente contestati, riproducendone ilrelativo contenuto, va osservato che la gravata sentenza nonè in linea con quanto affermato da questa Corte, con lasentenza n. 22294/2023, ove è stato precisato che, “in temadi pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale voltaall'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimentodella graduatoria costituisce messa in mora del datore dilavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 cod. civ.,sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore nonassunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione diquanto dovuto”.7.

L’azione giudiziale, volta all’accertamento del dirittoall’assunzione per scorrimento della graduatoria, pertanto,costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto allaassunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227cod. civ., ed è quindi sufficiente ai fini della decorrenza deldiritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione diquanto dovuto.8.

Tale statuizione di legittimità supera, in iure, l’accertamentofattuale compiuto dalla Corte territoriale che ha, invece,erroneamente ritenuto che l’atto di messa in mora dovessecontenere l’offerta espressa della prestazione lavorativa.9.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c. nonché lamotivazione meramente apparente, perché non era datocomprendere il convincimento della Corte di appelloNumero registro generale 24657/2022sull’avere negato, al proposto ricorso al TAR, l’effetto dellaN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026costituzione in mora.

Data pubblicazione 08/07/202610.

Il motivo è infondato.11.

In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).12.

Nella fattispecie, invece, la ratio decidendi dei giudici diseconde cure, seppure non condivisibile in punto di diritto, èchiara sulla ritenuta necessità di una offerta “esplicita” dellaprestazione lavorativa, ai fini della messa in mora del datoredi lavoro, nonostante la proposizione di un’azione giudizialevolta all’accertamento del diritto all’assunzione.13.

Il detto vizio, quindi, sotto un profilo meramente formale,non sussiste.14.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avereprovveduto la Corte di appello sulle richieste istruttorierelative alla dimostrazione del danno esistenziale.15.

Con il quinto motivo si sostiene la violazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., in relazione al disposto di cui all’art.2059 cod. civ., per non avere la Corte distrettuale fattoricorso alle nozioni di comune esperienza per riteneredimostrato il danno esistenziale.16.

I suddetti motivi sono inammissibili perché non siconfrontano con il decisum dell’impugnato provvedimento,Numero registro generale 24657/2022che ha ritenuto generiche le allegazioni dell’originariaN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026ricorrente ed ha implicitamente disatteso le istanzDeat a pubblicazione 08/07/2026istruttorie in quanto inerenti a circostanze non specifiche(pag. 11 della sentenza della Corte territoriale).

Si aggiunga,quale ulteriore profilo di inammissibilità, che il ricorso nonriporta i capitoli di prova che si assumono erroneamente nonammessi.17.

Alla stregua di quanto esposto, dell'impugnata sentenzas'impone la cassazione in relazione ai soli motivi accolti, conrinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendoapplicazione del disatteso principio di diritto enunciato alpunto

6.18. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigettato il terzoe inammissibili il quarto ed il quinto; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2755 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1576/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 3644/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24657/2022Numero di raccolta generale 22877/20261. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale delle domandDeat a pubblicazione 08/07/2026proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RegioneCampania e dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro,dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del dannopatrimoniale da ritardata assunzione, che quantificava ineuro 638.849,29, oltre accessori, in considerazione delladata in cui, con missiva recapitata alla ASL Na il 2.7.1999,ella aveva espressamente chiesto all’Azienda di esserechiamata in servizio a copertura di uno dei posti disponibilie, dunque, offerto la prestazione lavorativa determinandouna situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro;condannava al pagamento la sola Regione [OSCURATO:PERSONA] per ilperiodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.6.2009 e la suddetta Regioneunitamente alla ASL Napoli 1 Centro in solido per il periododal 27.6.2009 al 15.1.2011; rigettava, infine, le domandeproposte per il periodo antecedente al 2.7.1999 nonchéquelle in relazione alle altre voci di danno invocate.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1576/2022,confermava la pronuncia di primo grado, avvalorandonel’impianto decisorio, sia relativamente alla individuazionedell’atto di costituzione in mora nella data del 2.7.1999 e nonin quella costituita dalla notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA],proposto nei confronti della USL 42, avvenuta il 19.1.1994,sia con riguardo alla carenza allegatoria dell’asserito dannoesistenziale.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAngela Grande affidato a cinque motivi cui ha resistito concontroricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] NA 1 Centro.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisioneNumero registro generale 24657/20221. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità deNl umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026controricorso, sollevata dalla ricorrente con la memorDiaat a pubblicazione 08/07/2026illustrativa, basata sulla circostanza che mancaval’attestazione specifica di conformità del file per immaginecostituente copia della procura rilasciata su supportoanalogico.2. Invero, nella fattispecie, la procura speciale difensiva è stataallegata, su foglio separato, in calce allo stesso controricorsodi talché l’attestazione di conformità redatta dal difensoredella [OSCURATO:PERSONA] Centro 1 deve ritenersi riferita, nel suocomplesso, sia all’atto che alla procura medesima, appuntotrasformata in copia informatica da documento analogico.3. Ciò premesso, con il primo motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione del disposto di cui all’art. 1219 cod. civ.,in relazione all’art. 2043 cod. civ., per non avere ritenuto laCorte distrettuale che si verteva in una ipotesi diresponsabilità extra-contrattuale della P.A. sicché la moraera ex re, senza alcuna necessità di presentare un attoformale di costituzione.4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui agli artt. 1219 cod. civ. e2099 cod. civ., per non avere la Corte territoriale valutatocorrettamente l’effettiva richiesta formulata da essaricorrente con il ricorso al giudice amministrativo ove, con laistanza di essere ammessa alla costituzione del rapporto diimpiego, era stata concretizzata la “costituzione in mora” diparte datoriale.5. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, sono fondati.6. Esclusa la loro inammissibilità, sia per l’eccepito difetto diautosufficienza, in quanto il ricorso introduttivo del presenteNumero registro generale 24657/2022giudizio riporta ampi stralci del ricorso al T.A.R., prodotto eN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026localizzato in ossequio al disposto di cui all’art. 366 n. D6at a pubblicazione 08/07/2026c.p.c., e sia per la asserita mancanza di specificità, perchésono stati indicati gli atti processuali posti a base delledoglianze e puntualmente contestati, riproducendone ilrelativo contenuto, va osservato che la gravata sentenza nonè in linea con quanto affermato da questa Corte, con lasentenza n. 22294/2023, ove è stato precisato che, “in temadi pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale voltaall'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimentodella graduatoria costituisce messa in mora del datore dilavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 cod. civ.,sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore nonassunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione diquanto dovuto”.7. L’azione giudiziale, volta all’accertamento del dirittoall’assunzione per scorrimento della graduatoria, pertanto,costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto allaassunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227cod. civ., ed è quindi sufficiente ai fini della decorrenza deldiritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione diquanto dovuto.8. Tale statuizione di legittimità supera, in iure, l’accertamentofattuale compiuto dalla Corte territoriale che ha, invece,erroneamente ritenuto che l’atto di messa in mora dovessecontenere l’offerta espressa della prestazione lavorativa.9. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c. nonché lamotivazione meramente apparente, perché non era datocomprendere il convincimento della Corte di appelloNumero registro generale 24657/2022sull’avere negato, al proposto ricorso al TAR, l’effetto dellaN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026costituzione in mora. Data pubblicazione 08/07/202610. Il motivo è infondato.11. In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).12. Nella fattispecie, invece, la ratio decidendi dei giudici diseconde cure, seppure non condivisibile in punto di diritto, èchiara sulla ritenuta necessità di una offerta “esplicita” dellaprestazione lavorativa, ai fini della messa in mora del datoredi lavoro, nonostante la proposizione di un’azione giudizialevolta all’accertamento del diritto all’assunzione.13. Il detto vizio, quindi, sotto un profilo meramente formale,non sussiste.14. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avereprovveduto la Corte di appello sulle richieste istruttorierelative alla dimostrazione del danno esistenziale.15. Con il quinto motivo si sostiene la violazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., in relazione al disposto di cui all’art.2059 cod. civ., per non avere la Corte distrettuale fattoricorso alle nozioni di comune esperienza per riteneredimostrato il danno esistenziale.16. I suddetti motivi sono inammissibili perché non siconfrontano con il decisum dell’impugnato provvedimento,Numero registro generale 24657/2022che ha ritenuto generiche le allegazioni dell’originariaN umero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 22877/2026ricorrente ed ha implicitamente disatteso le istanzDeat a pubblicazione 08/07/2026istruttorie in quanto inerenti a circostanze non specifiche(pag. 11 della sentenza della Corte territoriale). Si aggiunga,quale ulteriore profilo di inammissibilità, che il ricorso nonriporta i capitoli di prova che si assumono erroneamente nonammessi.17. Alla stregua di quanto esposto, dell'impugnata sentenzas'impone la cassazione in relazione ai soli motivi accolti, conrinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendoapplicazione del disatteso principio di diritto enunciato alpunto 6.18. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigettato il terzoe inammissibili il quarto ed il quinto; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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