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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17825/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nel confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di lesioni e violazione di domicilio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], .in concorso cori altri, aggravati dal numero delle persone, dall'uso di armi ed ex art 416 bis.I cp, per aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare cosa nostra. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, che ha dedotto il vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta gravità indiziaria sull'aggravante mafiosa ed alle esigenze cautelari.

Sotto il primo profilo vi sarebbe assenza di motivazione e di risposta alle censure difensive circa la mancanza di elementi di collegamento tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto uomo di spicco della criminalità locale, non essendo sufficiente allo scopo la partecipazione al pestaggio, che sarebbe riconducibile a Ficano. 2.Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari la difesa lamenta anche in questo caso l'assenza di risposta alla prospettazione per la quale è da escludere il pericolo di fuga, atteso che l'indagato, assente da casa al momento dell'intervento delle Forze di Polizia, vi aveva fatto subito ritorno dopo che la moglie lo aveva contattato, così manifestando di non volersi sottrarre al procedimento.

Si contesta„ altresi, specificamente l'assenza di giustificazione in punto di adeguatezza circa l'adozione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo richiesta dalla difesa.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, coh modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica •presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Deve premettersi che la difesa, in sostanza non contesta la partecipazione dell'attuale ricorrente ai fatti delittuosi di cui alle incolpazioni(tesioni aggravate dall'uso di armi e violazione di domicilio in danno di [OSCURATO:PERSONA], reati entrambi aggravati ai sensi dell'ad 416 bis.1 cp ) ma soltanto la sussistenza dell'aggravante mafiosa e le esigenze cautelari. 2.Le doglianze sulla gravità indiziaria della ritenuta aggravante - oggetto della prima parte delle lamentele - per quanto è dato capire dalla frammentarietà delle enunciazioni difensive, sono del tutto generiche e per altro verso, sottolineando l'assenza di contatti tra Salerno e Ficano, non attaccano la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Infatti, il Tribunale sul tema dell'aggravante della mafiosità - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, alle cui doglianze ha comunque dato congrua risposta - ha sottolineato il valore dell'azione concertata da Ficano,definito,con affermazione incontestata nella presente impugnazione, presunto boss di Bagheria/Villabate; costui era stato minacciato dalla vittima del pestaggio, Tripoli, e, dunque, riteneva necessario rispondere all'affronto subito al fine di riaffermare il proprio potere sul territorio, ed a Ficano, come ad un capo gerarchico, gli organizzatori dell'azione violenta ne riferirono gli sviluppi.

Il Tribunale - in particolare alla pagina nove del testo - ha così puntualizzato le ragioni della matrice mafiosa dell'aggressione, alla quale pacificamente l'indagato ha preso parte, e della finalità agevolatrice, ed ha definito l'uso del metodo mafioso attraverso il 'riferimento alla descrizione dei modi esecutivi del delitto, consumato in maniera organizzata ai danni di un delinquente comune, che, tuttavia, poteva risultare pericoloso per l'organizzazione, poiché solito compiere reati sotto l'influsso di alcool essendo, pertanto, ingovernabile; allo scopo si è razionalmente dato peso, altresì, al proposito omicida esternato da Tripoli verso Scaduto, componente dall'associazione e figlioccio di Ficano, proposito che la spedizione punitiva aveva lo scopo di dissolvere.

2. Quanto alle esigenze cautelari è necessario e sufficiente osservare che la difesa muove censure in sostanza solo alla ritenuta presenza del pericolo di fuga, disinteressandosi della esigenza di prevenzione di cui all'art 274 lett c) cpp, sulla cui presenza è parimenti fondato il titolo cautelare, esigenze che sono ampiamente e congruamente rappresentate alla pagina dodici del provvedimento, restando incontestata la motivazione e, dunque, privo di ogni idoneità critica il ricorso sul tema delle esigenze cautelari.

3. Resta da esaminare il profilo di impugnazione relativo alla scelta della misura, individuata dal Tribunale nella custodia in carcere„ riguardo alla quale le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito cautelare, pur muovendo da un presupposto giuridico errato, seguono un percorso in definitiva corretto ed adeguato a giustificare l'opzione in concreto adottata. 3.1 In proposito non può non constatarsi che alla pagina undici dell'ordinanza il Tribunale palermitano scrive che trattandosi di reato aggravato ai sensi de//'art 416bis .1 cp opera la presunzione di cui all'ad 275 co.3 cpp, che rileva non solo sul piano dell'affermazione dell'esistenza delle esigenze caute/ari ma anche sul piano della valutazione di esclusiva adeguatezza della misura, così erroneamente riferendosi alla doppia presunzione assoluta di presenza della gravità indiziaria e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati ai sensi dell'attuale art 416 bis .1 cp. 3.2 Si tratta di un evidente errore - probabilmente dovuto a refuso - poiché la la Corte Costituzionale con la sentenza 29 Marzo 2013 nr. 57 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione in parola nella parte in cui, oltre a prevedere il caso dell'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze caute/ari possano essere soddisfatte con altre misure.

E' appena il caso di ricordare che la legge 47/2015 ( art 4 /1) ha, in sostanza, recepito il dictum della Corte Costituzionale, ha sostituito il previgente secondo periodo dell'art 275 cpp comma terzo con gli attualmente vigenti secondo e terzo periodo„ il cui testo ricalca le pronunzie della Corte Costituzionale sul tema della doppia presunzione di gravità indiziaria e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non più presente a seguito di esse e dell'attuale normativa in vigore; con le nuove disposizioni si è affermata, in tema di scelta della misura, la regola dell'applicazione della massima misura cautelare per i delitti ivi contemplati - tra cui quelli aggravati ai sensi dell'attuale art 416 bis.1 cp - ad eccezione dei casi in cui, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 3.3 Fatta questa doverosa e necessaria premessa deve, tuttavia, osservarsi che la motivazione, al fine di giustificare la scelta della custodia in carcere, non si è soltanto affidata alla (non più esistente) doppia presunzione ma correttamente ha valorizzato i precedenti penali, il ruolo di esecutore materiale dei delitti ricoperto dall'indagato, attuato anche con l'uso di un tirapugni, e l'apporto concreto offerto al perseguimento della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, ragioni alla luce delle quali ha formulato una prognosi di pericolosità estremamente severa, non diversamente contenibile se non con l'applicazione della misura di massimo rigore.

Il percorso logico argomentativo ha dato plausibilmente ed esattamente conto dei motivi della scelta e, pertanto non è censurabile in sede di legittimità, avendo, del resto, fornito adeguata e corretta risposta alla prospettazione difensiva circa la misura degli arresti domiciliari con l'uso del dispositivo elettronico di controllo, riferendosi al fatto-reato, ai motivi di perpetrazione dei delitti ed alla negativa personalità dell'indagato.

In tal senso ex multis la recente :(Sez. 3 , Sentenza n. 209 del 17/09/2020 Cc. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 281047.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.

Deciso 15.2.2022 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nel confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di lesioni e violazione di domicilio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], .in concorso cori altri, aggravati dal numero delle persone, dall'uso di armi ed ex art 416 bis.I cp, per aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare cosa nostra. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, che ha dedotto il vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta gravità indiziaria sull'aggravante mafiosa ed alle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo vi sarebbe assenza di motivazione e di risposta alle censure difensive circa la mancanza di elementi di collegamento tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto uomo di spicco della criminalità locale, non essendo sufficiente allo scopo la partecipazione al pestaggio, che sarebbe riconducibile a Ficano. 2.Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari la difesa lamenta anche in questo caso l'assenza di risposta alla prospettazione per la quale è da escludere il pericolo di fuga, atteso che l'indagato, assente da casa al momento dell'intervento delle Forze di Polizia, vi aveva fatto subito ritorno dopo che la moglie lo aveva contattato, così manifestando di non volersi sottrarre al procedimento. Si contesta„ altresi, specificamente l'assenza di giustificazione in punto di adeguatezza circa l'adozione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo richiesta dalla difesa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, coh modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica •presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Deve premettersi che la difesa, in sostanza non contesta la partecipazione dell'attuale ricorrente ai fatti delittuosi di cui alle incolpazioni(tesioni aggravate dall'uso di armi e violazione di domicilio in danno di [OSCURATO:PERSONA], reati entrambi aggravati ai sensi dell'ad 416 bis.1 cp ) ma soltanto la sussistenza dell'aggravante mafiosa e le esigenze cautelari. 2.Le doglianze sulla gravità indiziaria della ritenuta aggravante - oggetto della prima parte delle lamentele - per quanto è dato capire dalla frammentarietà delle enunciazioni difensive, sono del tutto generiche e per altro verso, sottolineando l'assenza di contatti tra Salerno e Ficano, non attaccano la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Infatti, il Tribunale sul tema dell'aggravante della mafiosità - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, alle cui doglianze ha comunque dato congrua risposta - ha sottolineato il valore dell'azione concertata da Ficano,definito,con affermazione incontestata nella presente impugnazione, presunto boss di Bagheria/Villabate; costui era stato minacciato dalla vittima del pestaggio, Tripoli, e, dunque, riteneva necessario rispondere all'affronto subito al fine di riaffermare il proprio potere sul territorio, ed a Ficano, come ad un capo gerarchico, gli organizzatori dell'azione violenta ne riferirono gli sviluppi. Il Tribunale - in particolare alla pagina nove del testo - ha così puntualizzato le ragioni della matrice mafiosa dell'aggressione, alla quale pacificamente l'indagato ha preso parte, e della finalità agevolatrice, ed ha definito l'uso del metodo mafioso attraverso il 'riferimento alla descrizione dei modi esecutivi del delitto, consumato in maniera organizzata ai danni di un delinquente comune, che, tuttavia, poteva risultare pericoloso per l'organizzazione, poiché solito compiere reati sotto l'influsso di alcool essendo, pertanto, ingovernabile; allo scopo si è razionalmente dato peso, altresì, al proposito omicida esternato da Tripoli verso Scaduto, componente dall'associazione e figlioccio di Ficano, proposito che la spedizione punitiva aveva lo scopo di dissolvere. 2. Quanto alle esigenze cautelari è necessario e sufficiente osservare che la difesa muove censure in sostanza solo alla ritenuta presenza del pericolo di fuga, disinteressandosi della esigenza di prevenzione di cui all'art 274 lett c) cpp, sulla cui presenza è parimenti fondato il titolo cautelare, esigenze che sono ampiamente e congruamente rappresentate alla pagina dodici del provvedimento, restando incontestata la motivazione e, dunque, privo di ogni idoneità critica il ricorso sul tema delle esigenze cautelari. 3. Resta da esaminare il profilo di impugnazione relativo alla scelta della misura, individuata dal Tribunale nella custodia in carcere„ riguardo alla quale le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito cautelare, pur muovendo da un presupposto giuridico errato, seguono un percorso in definitiva corretto ed adeguato a giustificare l'opzione in concreto adottata. 3.1 In proposito non può non constatarsi che alla pagina undici dell'ordinanza il Tribunale palermitano scrive che trattandosi di reato aggravato ai sensi de//'art 416bis .1 cp opera la presunzione di cui all'ad 275 co.3 cpp, che rileva non solo sul piano dell'affermazione dell'esistenza delle esigenze caute/ari ma anche sul piano della valutazione di esclusiva adeguatezza della misura, così erroneamente riferendosi alla doppia presunzione assoluta di presenza della gravità indiziaria e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati ai sensi dell'attuale art 416 bis .1 cp. 3.2 Si tratta di un evidente errore - probabilmente dovuto a refuso - poiché la la Corte Costituzionale con la sentenza 29 Marzo 2013 nr. 57 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione in parola nella parte in cui, oltre a prevedere il caso dell'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze caute/ari possano essere soddisfatte con altre misure. E' appena il caso di ricordare che la legge 47/2015 ( art 4 /1) ha, in sostanza, recepito il dictum della Corte Costituzionale, ha sostituito il previgente secondo periodo dell'art 275 cpp comma terzo con gli attualmente vigenti secondo e terzo periodo„ il cui testo ricalca le pronunzie della Corte Costituzionale sul tema della doppia presunzione di gravità indiziaria e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non più presente a seguito di esse e dell'attuale normativa in vigore; con le nuove disposizioni si è affermata, in tema di scelta della misura, la regola dell'applicazione della massima misura cautelare per i delitti ivi contemplati - tra cui quelli aggravati ai sensi dell'attuale art 416 bis.1 cp - ad eccezione dei casi in cui, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. 3.3 Fatta questa doverosa e necessaria premessa deve, tuttavia, osservarsi che la motivazione, al fine di giustificare la scelta della custodia in carcere, non si è soltanto affidata alla (non più esistente) doppia presunzione ma correttamente ha valorizzato i precedenti penali, il ruolo di esecutore materiale dei delitti ricoperto dall'indagato, attuato anche con l'uso di un tirapugni, e l'apporto concreto offerto al perseguimento della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, ragioni alla luce delle quali ha formulato una prognosi di pericolosità estremamente severa, non diversamente contenibile se non con l'applicazione della misura di massimo rigore. Il percorso logico argomentativo ha dato plausibilmente ed esattamente conto dei motivi della scelta e, pertanto non è censurabile in sede di legittimità, avendo, del resto, fornito adeguata e corretta risposta alla prospettazione difensiva circa la misura degli arresti domiciliari con l'uso del dispositivo elettronico di controllo, riferendosi al fatto-reato, ai motivi di perpetrazione dei delitti ed alla negativa personalità dell'indagato. In tal senso ex multis la recente :(Sez. 3 , Sentenza n. 209 del 17/09/2020 Cc. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 281047. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. Deciso 15.2.2022 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il consigliere est