CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 47189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20.1.2022 il Tribunale di Napoli, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 20.10.2021 con la quale è stata annullata l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 16.2.2021, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto il ripristino del sequestro preventivo dell'area denominata "ex Barretta", rigettando per il resto il gravame. Con detto provvedimento il Tribunale ha ritenuto il funnus dei reati contestati in relazione a tutte e tre le aree oggetto di sequestro e la sussistenza delle esigenze cautelari limitatamente all'area c.d. ex Barretta rispetto alla quale l'eliminazione del vincolo cautelare, permettendo la quotidiana utilizzazione della superficie destinata a parcheggio con il connesso transito dei veicoli, potrebbe mettere a repentaglio il futuro ripristino della destinazione agricola della superficie e degli originari terrazzamenti. 2. Ripercorrendo brevemente la vicenda processuale, va premesso che: il presente procedimento trae origine dal sequestro preventivo disposto con ordinanza del Gip di Napoli del 24.6.2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 44 e 95 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 734 cod. pen. delle aree poste all'interno di un vasto complesso immobiliare denominato "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Anacapri (Isola di Capri), interamente di proprietà di D'[OSCURATO:PERSONA] e costituito dall'area c.d. ex Petrillo (dove veniva constatata l'esecuzione di lavori tesi ad allestire una veranda in acciaio e vetri di mq 28 oltre a modifiche ed ampliamenti), dall'area c.d. ex Desiderio (dove veniva rilevata l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione comportanti un lieve incremento volumetrico del preesistente fabbricato ad uso residenziale, la demolizione di un patio con incremento della superficie terrazzata, la realizzazione di un locale caldaia e opere di sistemazione esterna) e l'area c.d. ex Barretta (in relazione alla quale si constatava una totale trasformazione dell'originario fondo agricolo ed in particolare la realizzazione di un ingresso carrabile e di un piazzale adibito a parcheggio di mq 165 e la realizzazione di muratura di confine con - l'adiacente particella). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di dissequestro temporaneo in cui precisava di volere procedere al ripristino dello stato dei luoghi salvo che per alcune opere sanabili per le quali intendeva avviare una procedura di regolarizzazione.Con ordinanza del 3 settembre 2019 il Gip del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di revoca temporanea del sequestro delle aree e dei fabbricati sottoposti a vincolo cautelare avanzata dal D'[OSCURATO:PERSONA] sulla base del rilievo che tale richiesta era finalizzata solamente alla riduzione in pristino parziale dello stato dei luoghi e non totale (oltre che a causa della mancata indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del relativo cronoprogrannma e delle modalità di smaltimento dei rifiuti). Con successiva ordinanza del 10 ottobre 2019 il Gip, preso atto delle precisazioni fornite dal D'[OSCURATO:PERSONA], che aveva chiarito di voler dare la precedenza ai ripristini delle opere certamente non recuperabili, ha autorizzato il dissequestro temporaneo dei manufatti in relazione ai quali era stata manifestata la volontà di procedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi dal 21/10/2019 per la durata di 90 giorni. Con successivo provvedimento del 24 giugno 2020 il medesimo Gip, nel provvedere sulla richiesta di revoca del sequestro, aveva chiesto chiarimenti circa la assentibilità di tali opere ed all'esito dei chiarimenti forniti dal richiedente ( che aveva evidenziato l'invito del comune a presentare una SCIA in relazione alle opere da realizzare, così esprimendo una valutazione positiva ex ante in ordine alla loro assentibilità), aveva autorizzato il dissequestro temporaneo delle opere in relazione alle quali avrebbe dovuto procedersi alla riduzione in pristino e agli ulteriori interventi di adeguamento in sanatoria. Con ordinanza del 7 ottobre 2020, preso atto del parere contrario del pubblico ministero, fondato sulle risultanze degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico dallo stesso nominato, il Gip aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro; quindi con ordinanza del 26 ottobre 2020, ritenuta la scindibilità delle aree denominate ex Petrillo, ex Desiderio e c.d. parcheggio, come tali assentibili, la attribuzione al comune della valutazione in ordine alla assentibilità delle opere, indipendentemente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esistente sull'area, e preso atto della presentazione della SCIA alternativa richiesta dallo stesso Comune di Capri, autorizzava il dissequestro delle aree in questione e la loro restituzione all'avente diritto. Detta ordinanza è stata annullata dal Tribunale di Napoli, che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, con ordinanza in data 16.2.2021, ha disposto il ripristino del sequestro preventivo sulle suddette aree. Proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza da parte dell'indagato D'[OSCURATO:PERSONA], la Corte, Sez. 3, con sentenza n. 4181 del 20.10.2021, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli "nel quale esaminare nuovamente l'impugnazione del pubblico ministero tenendo conto della necessità di distinguere tra loro i vari interventi edilizi, qualificandoli e illustrando l'incidenza di ciascuno di essi sulle porzioni di immobili cui accedono e, eventualmente, su quelli limitrofi o adiacenti". 2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa in sede di giudizio di rinvio, D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 623 lett. a) e 627, comma 3, cod. proc.pen. assumendo che il provvedimento impugnato non si è uniformato al principio enunciato dalla Cassazione in quanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto non solo distinguere gli abusi realizzati nei singoli manufatti ma avrebbe dovuto altresì cogliere la loro incidenza sugli immobili adiacenti. La ricerca della eventuale influenza degli abusi avrebbe dovuto tenere in debito conto la planimetria dei luoghi prodotta in sede di discussione che evidenzia l'assoluta autonomia del cespite ex Barretta rispetto a tutti i restanti e limitrofi manufatti. Inoltre assume che, con riguardo all'area c.d. ex Barretta, l'abuso è stato ripristinato e sanato e l'area de qua è già un frutteto sicché è erroneo il prospettato pericolo che si possa mettere a repentaglio la futura destinazione agricola dell'area. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Con la sentenza Sez. 3, n. 41181 del 20.10.2021 dianzi richiamata, la Corte di Cassazione pronunciandosi sull'ordinanza del Tribunale di Napoli, che aveva accolto l'appello cautelare del P.M., ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli "nel quale esaminare nuovamente l'impugnazione del pubblico ministero tenendo conto della necessità di distinguere tra loro i vari interventi edilizi, qualificandoli e illustrando l'incidenza di ciascuno di essi sulle porzioni di immobili cui accedono e, eventualmente, su quelli limitrofi o adiacenti".In base al principio ivi enunciato, la Corte ha ritenuto che il complesso immobiliare denominato "tenuta Damecuta" non può essere considerato come un unico complesso immobiliare (facendone così discendere l'incidenza degli abusi esistenti sulle parti di alcuni fabbricati su tutto il complesso) ma va, invece, valutato in relazione alle singole parti del compendio immobiliare, inserite peraltro in un'estesa area verde, con la conseguenza che gli abusi esistenti sulle parti di alcuni fabbricati non possono giustificare il sequestro per l'intero del complesso de quo. Così perimetrato l'ambito dell'accertamento devoluto al giudice del rinvio, il Tribunale di Napoli nell'ordinanza oggi impugnata ha compiuto un'analitica disamina dello stato dei luoghi in relazione alle tre parti in cui si divide la tenuta (cd. proprietà ex Desiderio, proprietà ex Petrillo e c.d. parcheggio o ex Barretta), ritenendo la sussistenza in relazione a tutte tali aree del fumus dei reati contestati in ragione della permanenza di opere illecitamente realizzate per le quali non esiste alcun titolo abilitativo in sanatoria, puntualmente analizzate puntualmente nella prima parte dell'ordinanza per ciascuna delle tre proprietà (vedi pgg. 4-5). Esaminando poi l'altro requisito richiesto per l'imposizione del vincolo cautelare, ovvero il periculum, ne ha invece ritenuto la ricorrenza per la sola area ex Barretta per l'esistenza di un parcheggio con il conseguente transito dei veicoli e quindi ha limitato il sequestro a detta area. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato, il giudice del rinvio, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte, ha valutato partitamente sia la sussistenza degli abusi che l'influenza degli stessi sulle altre proprietà, considerato che per l'area c.d. ex Barretta l'incidenza sulle aree confinanti discende dalla tipologia dell'opera, trattandosi di un' area di mq 165 adibita a parcheggio ( oltre che di un ingresso pedonale, di una rampa in battuto di cemento di collegamento tra il piazzale ed un'area con manufatti lignei e di opere connesse) con persistente transito di veicoli che quindi può "mettere a repentaglio il futuro ripristino della destinazione agricola della superficie e degli originari terrazzamenti". Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta