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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Andrea MAGNANI ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della decisione con la quale il Tribunale di Piacenza in data 18 novembre 2018 lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 423 cod. pen.; kif CONSIDERATO che il motivo di ricorso, con cui ci si duole della omessa valutazione di elementi emersi a favore dell'imputato, è palesemente generico, perché non indica in cosa sarebbero consistiti tali elementi a discarico asseritamente trascurati; che, quanto alla individuazione del movente, la doglianza è aspecifica, perché non si confronta con la parte della motivazione in cui si è spiegato con chiarezza come la quantificazione del danno risarcibile nell'importo di 100.000,00 euro - indicato dal giudice di merito e criticato come eccessivo dal ricorrente rispetto al danno in concreto arrecato al bar "Italia" dal tentato incendio - sarebbe scaturita esclusivamente dalla effettiva verificazione dell'incendio, in tali termini giustificando, quindi, l'interesse dell'imputato alla compiuta realizzazione del sinistro (v. pag. 4 della sentenza impugnata); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Andrea MAGNANI ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della decisione con la quale il Tribunale di Piacenza in data 18 novembre 2018 lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 423 cod. pen.; kif CONSIDERATO che il motivo di ricorso, con cui ci si duole della omessa valutazione di elementi emersi a favore dell'imputato, è palesemente generico, perché non indica in cosa sarebbero consistiti tali elementi a discarico asseritamente trascurati; che, quanto alla individuazione del movente, la doglianza è aspecifica, perché non si confronta con la parte della motivazione in cui si è spiegato con chiarezza come la quantificazione del danno risarcibile nell'importo di 100.000,00 euro - indicato dal giudice di merito e criticato come eccessivo dal ricorrente rispetto al danno in concreto arrecato al bar "Italia" dal tentato incendio - sarebbe scaturita esclusivamente dalla effettiva verificazione dell'incendio, in tali termini giustificando, quindi, l'interesse dell'imputato alla compiuta realizzazione del sinistro (v. pag. 4 della sentenza impugnata); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident
Sentenza Cassazione n. 48807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris