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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17409/2026

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ntroGiambarresi Maurizio-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1154/2021depositata il 20/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con sentenza nr 183/2017 il Tribunale di Fermo accoglieva l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] ,quale garante pignoratizio di Calzatureingiuntivo emesso per la somma di € 48.512,44 di cui € 31.255,83 qualesaldo debitore del c/c 40128651 ed € 17.256,00 quale saldo debitore delc/c nr 401282189 entrambi intestati alla società garantita per la rilevatanullità di entrambi i rapporti per violazione dell’art 117 TUB in mancanzadella forma scritta.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avanti la Corte diappello di Ancona chiedendone la riforma.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] istando per il rigetto.Con sentenza nr 1053/2021 la Corte di appello rigettava il gravame.Rilevava che alla luce dell’esame della documentazione agli atti, mancavala produzione dei due contratti di conto corrente posti a basedell’ingiunzione oggetto di opposizione.In particolare, precisava che solo in riferimento ad uno dei due risultava ildeposito del diverso contratto di apertura di credito denominato” contrattodi affidamento” recante lo stesso numero ma che oltre a non essere statoutilizzato a sostegno della domanda monitoria, non era stato sottoscrittodalla Banca.Osservava che in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scrittaad substantiam, la validità del negozio può derivare, come testualmentededotto nella sentenza gravata: sia “..(dalla, ndr) sua produzione ingiudizio (da parte del contraente che non abbia materialmente sottoscrittoil documento contrattuale, ndr), al fine di farne valere gli effetti neiconfronti dell’altro contraente, a condizione che quest’ultimo, pur avendoNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026sottoscritto validamente l’atto, non abbia revocato medio tempore ilproprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale..”; sia”…dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nelcorso del rapporto di conto corrente emergeva la volontà di avvalersi delcontratto con conseguente perfezionamento dello stesso “.Riteneva poi “…necessaria la produzione in giudizio di entrambi idocumenti, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito della formascritta mediante la produzione di uno solo di essi, pur seguito da undocumento in cui il cliente attesti di aver ricevuto l’accettazione da partedella Banca non essendo all’uopo sufficiente la dichiarazione di averricevuto copie semplici dei documenti su fogli separati e non firmati…”.Relativamente alla questione riguardante la validità del contratto privodella firma della banca osservava che l’eventuale produzione in giudiziodel contratto sottoscritto dall’altra parte non poteva che avere effetticontrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc (così Cass. Civ., sez.

I,sentenza 24.03.2016)…”.Sanatoria che secondo la Corte distrettuale non poteva operare nel caso dispecie “..poichè l’azione monitoria promossa dalla banca riguarda propriol’escussione della garanzia pignoratizia ed il suo realizzo, frutto di attivitàpregresse al deposito del ricorso la richiesta della banca non può cherivelarsi infondata”.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare, conefficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti Crediti ad Essatrasferiti dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA], per essa, doValue S.p.A.(denominazione assunta da doBank S.p.A. – già [OSCURATO:SOCIETA] CreditManagement [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi illustrati da memoria cui non ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione inrelazione all’art.360, c.1, n.3 c.p.c. dell’art. 117 t.u.b. per avere la Cortedi appello posto erroneamente a fondamento del rigetto dell’appello laritenuta inosservanza, in entrambi i contratti (v. docc.3 e 4, fascicoloparte [OSCURATO:SOCIETA] giudizio monitorio di cui al doc.3 del giud. opp.) dellaforma prescritta dall’art.117 del D. Lgs n.385/1993 in totale spregio alprincipio di diritto enunciato dalle SSUU di Codesta Corte nel 2018.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, cc. 1 e 2, 1366 e 1367 c.c., per omessa motivazione inrelazione all'omessa valutazione del comportamento complessivo delleparti, anche con riferimento all’esecuzione del contratto di c/cn.401286851 pacificamente acquisito agli atti per avere i giudici di meritonon considerato in relazione alla questione della validità dei contratti tutti icomportamenti concludenti posti in essere dall’istituto precedentementealla produzione in giudizio dei contratti ed esternati nel corso dei rapporti,fra i quali, a mero titolo esemplificativo, si annoverano la predisposizionedel testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, lacomunicazione degli estratti conto, peraltro mai oggetto di formalecontestazione nel presente giudizio e dai quali risultano le operazionirealizzate dalla società correntista.Comportamenti che, laddove fossero stati presi in debita considerazionedal giudice di seconde cure, avrebbero condotto il medesimo a ritenerefondato l’appello promosso dalla Banca.Con un terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, c.1, n.3 e, segnatamente, dei canoni diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1367, 1368 e 1369Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026c.c. e di ogni altra norma del codice civile applicabile, in relazione allavalutazione del contratto di affidamento n.401282189 e la nullità dellasentenza per motivazione illogica e contraddittoria resa sul punto, ancheper travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.per avere la Corte di appello, con una motivazione inidonea, ritenutoinfondata parte della richiesta creditoria (per euro 17.256,61), per lamancata prova dell’esistenza del contratto di conto corrente n.401282189.I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto sono fondati conl’assorbimento del terzo.Questa Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU.,ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, che intema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art.117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avutoriguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto periscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta,senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cuiconsenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludentidalla stessa tenuti (Cass 2023 nr 28500 nella specie ha confermato lasentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contrattosottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avessesistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula,secondo le condizioni indicate per iscritto).Le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazionefinanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: cfr., daultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo diforma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, T.U.F e art. 117,Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026comma 1, T.U.B.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico dispostonormativo, anche la consegna del documento contrattuale" (Cass., SU, n.898 del 2018, in motivazione).

L'affermazione è tuttavia (come si leggeproprio in Cass. n. 18230 del 2024, richiamata dalla corte dorica) "daintendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase diperfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativodocumento.

La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istitutodi credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato adagevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.

In passato, questaCorte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materiadell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contrattonon pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6,comma 1, lett. c), L. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n.3534, non massimata in CED; con riguardo all'art. 23 t.u.f.Cass. 20settembre 2013, n. 21600, in motivazione).La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari (Cass 2018 nr16070).Si osserva, in proposito, infatti, che l'art. 117, comma 1, del dettodecreto, nel prevedere che "(i) contratti sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibilea quella che D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, (T.U.F.) riserva aicontratti aventi ad oggetto servizi di investimento; inoltre, l'art. 127t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda(contratti conclusi tra il 2007 ed il 2008), ed anteriore alla modificazioneintrodotta col d.lgs. n. 141/2010 - che ha previsto il rilievo d'ufficio dellanullità da parte del giudice (in conformità, peraltro, a quanto già affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, circa il rilievo ex officio di una nullitàNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o "diprotezione", consentito, semprechè la pretesa azionata non vengarigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesidi impugnativa negoziale, Cass. Sez.

U. 12 dicembre 2014, n. 26243;Cass.

Sez.

U. 12 dicembre 2014, n. 26242) -, disponeva, come l'art. 23,comma 3, del T.U.F., che detta nullità potesse essere fatta valere solo dalcliente.In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibilecogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazionefinanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsionedel requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da partedel cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dallacontroparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire.Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sonopervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come ildato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privodi rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiuntocliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo,dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "nonin senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propriadella normativa".Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e laconsegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai finidella formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalleSezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appuntosono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, laNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto; in tal modo ilrequisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario èsoddisfatto.Ora nel caso di specie in relazione al rapporto di conto correnten.401286851 risulta documentata la proposta contrattuale della Banca ela dichiarazione di accettazione nella quale il cliente dà atto di averlaricevuta (“…Abbiamo ricevuto la vostra lettera qui di seguito trascritta e gliallegati in essa citati e ci dichiariamo d’accordo sull’intero contenuto dellastessa”).Analogamente con riguardo al c/c n.401282189 è stata parimentidocumentata la proposta dell’Istituto, il cui testo viene integralmenteriportato, unitamente alla sottoscrizione del cliente per conferma dellaproposta ricevuta ed accettazione della stessa (allegato 4 “…Diamo atto,inoltre, che un esemplare del presente contratto ci viene da Voiconsegnato insieme ad una copia dell’apposito foglio informativo…”).Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui haritenuto insussistenti i rapporti di conto corrente posti a base della pretesamonitoria, per il solo fatto che l’opposta non aveva fornito la prova dellastipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, perdifetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385 del1993 senza considerare che nel contratto di conto corrente risultasoddisfatto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, anche nel caso disottoscrizione da parte del solo correntista, quando la copia prodotta ingiudizio dal cliente rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ciè stato da voi consegnato” ben potendo il consenso della banca come si èdetto desumersi alla stregua di comportamenti concludenti posti in esseredall’istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti edNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, vanno menzionati lapredisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione delcliente e la comunicazione degli estratti conto che non erano mai staticontestati.La Corte di appello si è limitata a considerare il momento della produzionein giudizio dei contratti senza dare rilievo a quei comportamenticoncludenti realizzati in precedenza, quali appunto sono la consegna deldocumento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma delcliente e l'esecuzione del contratto.L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzodovendo il giudice di appello nuovamente esaminare l’impugnazione sullabase della corretta regola di giudizio sopra enunciata.La decisione va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti conl’assorbimento del terzo e rinviata alla Corte di appello di Ancona indiversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo;cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese dilegittimità.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroGiambarresi Maurizio-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1154/2021depositata il 20/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con sentenza nr 183/2017 il Tribunale di Fermo accoglieva l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] ,quale garante pignoratizio di Calzatureingiuntivo emesso per la somma di € 48.512,44 di cui € 31.255,83 qualesaldo debitore del c/c 40128651 ed € 17.256,00 quale saldo debitore delc/c nr 401282189 entrambi intestati alla società garantita per la rilevatanullità di entrambi i rapporti per violazione dell’art 117 TUB in mancanzadella forma scritta.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avanti la Corte diappello di Ancona chiedendone la riforma.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] istando per il rigetto.Con sentenza nr 1053/2021 la Corte di appello rigettava il gravame.Rilevava che alla luce dell’esame della documentazione agli atti, mancavala produzione dei due contratti di conto corrente posti a basedell’ingiunzione oggetto di opposizione.In particolare, precisava che solo in riferimento ad uno dei due risultava ildeposito del diverso contratto di apertura di credito denominato” contrattodi affidamento” recante lo stesso numero ma che oltre a non essere statoutilizzato a sostegno della domanda monitoria, non era stato sottoscrittodalla Banca.Osservava che in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scrittaad substantiam, la validità del negozio può derivare, come testualmentededotto nella sentenza gravata: sia “..(dalla, ndr) sua produzione ingiudizio (da parte del contraente che non abbia materialmente sottoscrittoil documento contrattuale, ndr), al fine di farne valere gli effetti neiconfronti dell’altro contraente, a condizione che quest’ultimo, pur avendoNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026sottoscritto validamente l’atto, non abbia revocato medio tempore ilproprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale..”; sia”…dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nelcorso del rapporto di conto corrente emergeva la volontà di avvalersi delcontratto con conseguente perfezionamento dello stesso “.Riteneva poi “…necessaria la produzione in giudizio di entrambi idocumenti, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito della formascritta mediante la produzione di uno solo di essi, pur seguito da undocumento in cui il cliente attesti di aver ricevuto l’accettazione da partedella Banca non essendo all’uopo sufficiente la dichiarazione di averricevuto copie semplici dei documenti su fogli separati e non firmati…”.Relativamente alla questione riguardante la validità del contratto privodella firma della banca osservava che l’eventuale produzione in giudiziodel contratto sottoscritto dall’altra parte non poteva che avere effetticontrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc (così Cass. Civ., sez. I,sentenza 24.03.2016)…”.Sanatoria che secondo la Corte distrettuale non poteva operare nel caso dispecie “..poichè l’azione monitoria promossa dalla banca riguarda propriol’escussione della garanzia pignoratizia ed il suo realizzo, frutto di attivitàpregresse al deposito del ricorso la richiesta della banca non può cherivelarsi infondata”.Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta titolare, conefficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti Crediti ad Essatrasferiti dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA], per essa, doValue S.p.A.(denominazione assunta da doBank S.p.A. – già [OSCURATO:SOCIETA] CreditManagement [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi illustrati da memoria cui non ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione inrelazione all’art.360, c.1, n.3 c.p.c. dell’art. 117 t.u.b. per avere la Cortedi appello posto erroneamente a fondamento del rigetto dell’appello laritenuta inosservanza, in entrambi i contratti (v. docc.3 e 4, fascicoloparte [OSCURATO:SOCIETA] giudizio monitorio di cui al doc.3 del giud. opp.) dellaforma prescritta dall’art.117 del D. Lgs n.385/1993 in totale spregio alprincipio di diritto enunciato dalle SSUU di Codesta Corte nel 2018.Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, cc. 1 e 2, 1366 e 1367 c.c., per omessa motivazione inrelazione all'omessa valutazione del comportamento complessivo delleparti, anche con riferimento all’esecuzione del contratto di c/cn.401286851 pacificamente acquisito agli atti per avere i giudici di meritonon considerato in relazione alla questione della validità dei contratti tutti icomportamenti concludenti posti in essere dall’istituto precedentementealla produzione in giudizio dei contratti ed esternati nel corso dei rapporti,fra i quali, a mero titolo esemplificativo, si annoverano la predisposizionedel testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, lacomunicazione degli estratti conto, peraltro mai oggetto di formalecontestazione nel presente giudizio e dai quali risultano le operazionirealizzate dalla società correntista.Comportamenti che, laddove fossero stati presi in debita considerazionedal giudice di seconde cure, avrebbero condotto il medesimo a ritenerefondato l’appello promosso dalla Banca.Con un terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, c.1, n.3 e, segnatamente, dei canoni diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1367, 1368 e 1369Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026c.c. e di ogni altra norma del codice civile applicabile, in relazione allavalutazione del contratto di affidamento n.401282189 e la nullità dellasentenza per motivazione illogica e contraddittoria resa sul punto, ancheper travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.per avere la Corte di appello, con una motivazione inidonea, ritenutoinfondata parte della richiesta creditoria (per euro 17.256,61), per lamancata prova dell’esistenza del contratto di conto corrente n.401282189.I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto sono fondati conl’assorbimento del terzo.Questa Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU.,ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, che intema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art.117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avutoriguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma,potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto periscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta,senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cuiconsenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludentidalla stessa tenuti (Cass 2023 nr 28500 nella specie ha confermato lasentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contrattosottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avessesistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula,secondo le condizioni indicate per iscritto).Le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazionefinanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: cfr., daultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo diforma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, T.U.F e art. 117,Numero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026comma 1, T.U.B.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico dispostonormativo, anche la consegna del documento contrattuale" (Cass., SU, n.898 del 2018, in motivazione). L'affermazione è tuttavia (come si leggeproprio in Cass. n. 18230 del 2024, richiamata dalla corte dorica) "daintendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase diperfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativodocumento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istitutodi credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato adagevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questaCorte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materiadell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contrattonon pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6,comma 1, lett. c), L. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n.3534, non massimata in CED; con riguardo all'art. 23 t.u.f.Cass. 20settembre 2013, n. 21600, in motivazione).La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari (Cass 2018 nr16070).Si osserva, in proposito, infatti, che l'art. 117, comma 1, del dettodecreto, nel prevedere che "(i) contratti sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibilea quella che D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, (T.U.F.) riserva aicontratti aventi ad oggetto servizi di investimento; inoltre, l'art. 127t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda(contratti conclusi tra il 2007 ed il 2008), ed anteriore alla modificazioneintrodotta col d.lgs. n. 141/2010 - che ha previsto il rilievo d'ufficio dellanullità da parte del giudice (in conformità, peraltro, a quanto già affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, circa il rilievo ex officio di una nullitàNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o "diprotezione", consentito, semprechè la pretesa azionata non vengarigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesidi impugnativa negoziale, Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243;Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242) -, disponeva, come l'art. 23,comma 3, del T.U.F., che detta nullità potesse essere fatta valere solo dalcliente.In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibilecogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazionefinanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsionedel requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da partedel cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dallacontroparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire.Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sonopervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come ildato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privodi rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiuntocliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo,dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "nonin senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propriadella normativa".Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e laconsegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai finidella formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalleSezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appuntosono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, laNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto; in tal modo ilrequisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario èsoddisfatto.Ora nel caso di specie in relazione al rapporto di conto correnten.401286851 risulta documentata la proposta contrattuale della Banca ela dichiarazione di accettazione nella quale il cliente dà atto di averlaricevuta (“…Abbiamo ricevuto la vostra lettera qui di seguito trascritta e gliallegati in essa citati e ci dichiariamo d’accordo sull’intero contenuto dellastessa”).Analogamente con riguardo al c/c n.401282189 è stata parimentidocumentata la proposta dell’Istituto, il cui testo viene integralmenteriportato, unitamente alla sottoscrizione del cliente per conferma dellaproposta ricevuta ed accettazione della stessa (allegato 4 “…Diamo atto,inoltre, che un esemplare del presente contratto ci viene da Voiconsegnato insieme ad una copia dell’apposito foglio informativo…”).Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui haritenuto insussistenti i rapporti di conto corrente posti a base della pretesamonitoria, per il solo fatto che l’opposta non aveva fornito la prova dellastipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, perdifetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385 del1993 senza considerare che nel contratto di conto corrente risultasoddisfatto l’obbligo della forma scritta ad substantiam, anche nel caso disottoscrizione da parte del solo correntista, quando la copia prodotta ingiudizio dal cliente rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ciè stato da voi consegnato” ben potendo il consenso della banca come si èdetto desumersi alla stregua di comportamenti concludenti posti in esseredall’istituto precedentemente alla produzione in giudizio dei contratti edNumero registro generale 4677/2022Numero sezionale 2421/2026Numero di raccolta generale 17409/2026Data pubblicazione 02/06/2026esternati nel corso dei rapporti, fra i quali, vanno menzionati lapredisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione delcliente e la comunicazione degli estratti conto che non erano mai staticontestati.La Corte di appello si è limitata a considerare il momento della produzionein giudizio dei contratti senza dare rilievo a quei comportamenticoncludenti realizzati in precedenza, quali appunto sono la consegna deldocumento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma delcliente e l'esecuzione del contratto.L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzodovendo il giudice di appello nuovamente esaminare l’impugnazione sullabase della corretta regola di giudizio sopra enunciata.La decisione va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti conl’assorbimento del terzo e rinviata alla Corte di appello di Ancona indiversa composizione anche per le spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo;cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese dilegittimità.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 17409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris