CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 agosto 1978 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]N1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla pena di anni uno mesi uno giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 11 maggio 2023 per il reato di detenzione illecita di stupefacenti commessi in data 6 settembre 2022; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannatoin ragione dell'inaffidabilità esterna del condannato attualmente ristretto in t custodia cautelare per plurime condotte di spaccio di stupefacenti risalenti al 2021 e 2022 e gravato da allarmante pendenza per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti risalente allo stesso periodo, condotte poste in essere dal condannato dopo essere stato ammesso, in passato e per titoli pregressi, a misure alternative; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova e in subordine di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am