Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0724
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 gennaio 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Attività di assicurazione e di riassicurazione – Direttiva 2009/138/CE – Liquidazione delle imprese di assicurazione – Articolo 292 – Effetti delle procedure di liquidazione sui procedimenti pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Lex processus»
Nella causa C‑724/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 17 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2020, nel procedimento
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] entreprises [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] A/S,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’[OSCURATO:PERSONA] A/S, da F. Rocheteau, avvocato;
–
per il governo francese, da E. Leclerc e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (
GU 2009, L 335, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] entreprises [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] A/S in merito al pagamento di un indennizzo assicurativo per i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un sinistro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2009/138
3
I considerando 3, 117, da 123 a 125 e 130 della direttiva 2009/138 sono così formulati:
«(3)
Nell’interesse del funzionamento corretto del mercato interno è opportuno stabilire regole coordinate in materia di vigilanza dei gruppi assicurativi e, in vista della tutela dei creditori, in materia di procedure di risanamento e di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione.
(...)
(117)
Dato che la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione non è armonizzata, è opportuno garantire nel quadro del mercato interno il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle legislazioni degli Stati membri in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione, tenendo conto della necessità di unità, universalità, coordinamento e pubblicità di tali provvedimenti e la parità di trattamento e la tutela dei creditori di assicurazione.
(...)
(123)
È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione. Le decisioni dovrebbero produrre i loro effetti in tutta la Comunità e dovrebbero essere riconosciute da tutti gli Stati membri. Le decisioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alle procedure dello Stato membro di origine e nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Occorre altresì che i creditori noti residenti nella Comunità, che dovrebbero avere il diritto di insinuare crediti e presentare osservazioni, abbiano altresì accesso alle informazioni.
(124)
Ogni attività e passività dell’impresa di assicurazione dovrebbe essere presa in considerazione nelle procedure di liquidazione.
(125)
Tutte le condizioni per l’apertura, l’espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero essere disciplinate dalla legge dello Stato membro di origine.
(...)
(130)
Per proteggere le legittime aspettative e la certezza di alcune operazioni in Stati membri diversi da quello di origine, è necessario stabilire quale sia la legge applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione sui processi in corso e sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da tali processi».
4
Il titolo IV della direttiva 2009/138, intitolato «Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione», contiene gli articoli da 267 a 296.
5
L’articolo 268 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:
«1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
“autorità competenti”, le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;
(...)
c)
«provvedimenti di risanamento», i provvedimenti che implicano un intervento dell’autorità competente, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;
d)
«procedure di liquidazione», le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;
(...)».
6
L’articolo 273 della direttiva 2009/138, intitolato «Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza», al paragrafo 2, prevede quanto segue:
«La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità in tutta la Comunità e vi produce effetti non appena la decisione stessa produca effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura».
7
L’articolo 274 di tale direttiva, intitolato «Legge applicabile», è così formulato:
«1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti.
2. La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue:
a)
i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;
b)
i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;
c)
le condizioni di opponibilità della compensazione;
d)
gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;
e)
gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’articolo 292;
f)
i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione;
g)
le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
h)
le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;
i)
le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;
j)
i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;
k)
la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e
l)
le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».
8
L’articolo 280 di detta direttiva, intitolato «Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione», al suo paragrafo 1, comma 1, enuncia quanto segue:
«L’autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall’autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro di origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
9
L’articolo 282, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:
«Il creditore, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti».
10
Ai sensi dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, intitolato «Procedimenti pendenti»:
«Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».
Regolamento (CE) n. 1346/2000
11
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (
GU 2000, L 160, pag. 1
), il quale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (
GU 2015, L 141, pag. 19
), al suo articolo 4, intitolato «Legge applicabile», enunciava quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato «Stato di apertura.
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
(...)
f)
gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
(...)».
12
L’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 così disponeva:
«Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».
Direttiva 2001/24/CE
13
Ai sensi dell’articolo 32 della direttiva n. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (
GU 2001, L 125, pag. 15
), intitolato «Cause pendenti»:
«Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».
Diritto francese
Codice delle assicurazioni
14
L’articolo L. 326-20, primo e secondo comma, del codice delle assicurazioni prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da L. 326-21 a L. 326-29, i provvedimenti di risanamento definiti all’articolo L. 323-8 e le decisioni riguardanti l’apertura di una procedura di liquidazione adottate dalle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Francia nei confronti di un’impresa di assicurazione con sede nel territorio di tale Stato producono tutti i loro effetti sul territorio della Repubblica francese senza alcun’altra formalità, anche nei confronti dei terzi, non appena producano i loro effetti in tale Stato. Tali disposizioni si applicano anche quando i provvedimenti di risanamento o le decisioni di apertura di una procedura di liquidazione sono adottati nei confronti di una succursale di un’impresa di assicurazione la cui sede si trova al di fuori dell’Unione europea.
Lo stesso vale per le decisioni adottate in uno Stato membro diverso dalla Francia nell’ambito di una liquidazione volontaria di un’impresa di assicurazione che implichi un intervento amministrativo o giudiziario».
15
Ai sensi dell’articolo L.326-28 di tale codice:
«Gli effetti del provvedimento di risanamento o dell’apertura della procedura di liquidazione su un procedimento pendente in Francia relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del codice di procedura civile».
Codice di procedura civile
16
L’articolo 369 del Codice di procedura civile così recita:
«Il procedimento è interrotto da:
(...)
–
l’effetto della sentenza che dispone la salvaguardia, il fallimento o la liquidazione giudiziaria nelle cause in cui comporta l’assistenza o lo spossessamento del debitore;
(...)».
17
L’articolo 371 di tale codice è così formulato:
«In nessun caso il procedimento è interrotto se l’evento si verifica o è notificato dopo l’apertura delle discussioni».
18
L’articolo 372 di detto codice prevede quanto segue:
«Gli atti compiuti e le sentenze, anche passate in giudicato, adottate dopo l’interruzione del procedimento, si considerano non avvenuti a meno che non siano espressamente o tacitamente confermati dalla parte a favore della quale è prevista l’interruzione».
Codice di commercio
19
Ai sensi dell’articolo L. 622-22, primo comma, del codice di commercio:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo L. 625-3, i procedimenti pendenti sono interrotti fino a quando il creditore che agisce non abbia proceduto all’insinuazione del suo credito. Essi sono poi riassunti ipso iure, previa debita chiamata del curatore fallimentare e, se del caso, dell’amministratore (...), ma mirano unicamente all’accertamento dei crediti e alla determinazione del loro importo».
20
L’articolo L. 641-3, primo comma, di tale codice così recita:
«La sentenza che apre la liquidazione giudiziaria ha gli stessi effetti previsti in caso di salvaguardia dal primo e terzo comma del paragrafo I e dal paragrafo III dell’articolo L. 622-7, dagli articoli L. 622-21 e L. 622-22, dalla prima frase dell’articolo L. 622-28 e dall’articolo L. 622-30».
21
L’articolo R. 622-20, primo comma, di detto codice prevede quanto segue:
«Il procedimento interrotto in applicazione dell’articolo L. 622-22 è riassunto su iniziativa del creditore attore, non appena quest’ultimo abbia presentato al giudice investito del procedimento una copia della dichiarazione del suo credito o qualsiasi altro elemento che giustifichi la menzione del suo credito nell’elenco di cui all’articolo L. 624-1 e abbia chiamato in causa il curatore fallimentare nonché, se del caso, l’amministratore quando ha il compito di assistere il debitore o il commissario per l’esecuzione del piano».
22
L’articolo R. 641-23 del medesimo codice così dispone:
«Alla procedura di liquidazione giudiziaria si applicano gli articoli R. 622-19 e R. 622-20».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
23
Il 1
o
luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva, con decorrenza da tale data, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], broker assicurativo, una polizza assicurativa «multirischio industriale» recante la dicitura «Compagnie: [OSCURATO:PERSONA]».
24
Il 20 maggio 2012 una grandinata colpiva due siti gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno dopo, la [OSCURATO:PERSONA] inviava una dichiarazione di sinistro alla [OSCURATO:PERSONA].
25
Veniva effettuata una perizia stragiudiziale al fine di valutare i danni materiali derivanti dal sinistro.
26
Con lettera del 7 gennaio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che la sua sottoscrizione assicurativa era stata gestita tramite l’Albic, società di diritto belga, che i suoi assicuratori erano stati, a partire dal 1
o
gennaio 2012, la United, società di diritto britannico, e l’Euroins, società di diritto rumeno, ma che, dal 1
o
gennaio 2013, tali società avevano revocato la loro autorizzazione all’Albic.
27
[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio per responsabilità e risarcimento danni la [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, chiamava in garanzia l’[OSCURATO:PERSONA], società di diritto danese, indicata dal broker assicurativo come il reale assicuratore alla data del sinistro. Dinanzi alla cour d’appel de Besançon (Corte d’appello di Besançon, Francia), la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] fossero condannate in solido a versarle, a titolo di risarcimento del danno materiale, la somma di EUR 335080,79.
28
All’udienza di discussione del 16 ottobre 2018, il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] informava tale corte d’appello che il Sø- og Handelsretten i København (Tribunale marittimo e commerciale di Copenaghen, Danimarca) aveva dichiarato il fallimento di tale impresa con effetto dall’8 maggio 2018 e presentava, nel corso della deliberazione, la relativa sentenza. Egli chiedeva, in particolare, che fosse accertato che l’apertura della procedura concorsuale danese aveva comportato ipso iure l’interruzione del procedimento.
29
Con sentenza del 20 novembre 2018, la cour d’appel de Besançon ha, segnatamente, condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a versare alla [OSCURATO:PERSONA] un determinato importo per il danno materiale risultante dal sinistro del 20 maggio 2012 in esecuzione del contratto di assicurazione.
30
A tal riguardo, la cour d’appel de Besançon (Corte d’appello di Besançon) ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato che la procedura fallimentare danese avesse gli stessi effetti di una procedura fallimentare di diritto francese sulla prosecuzione del procedimento e sulla ricevibilità delle domande proposte nei suoi confronti, sicché la procedura fallimentare danese doveva rimanere estranea alla discussione.
31
[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della cour d’appel de Besançon (Corte d’appello di Besançon).
32
[OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) considera che l’esame delle impugnazioni richiede che sia determinata la legge che disciplina gli effetti del fallimento dell’[OSCURATO:PERSONA], pronunciato in Danimarca, sul procedimento pendente dinanzi agli organi giurisdizionali francesi, ma sottolinea che la risposta a tale questione non si impone in modo evidente.
33
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 292 della direttiva [2009/138] debba essere interpretato nel senso che il procedimento pendente introdotto dinanzi al giudice di uno Stato membro dal soggetto che vanta un credito a titolo di indennizzo in forza di un’assicurazione danni al fine di ottenere il pagamento di detto indennizzo da parte di un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro riguarda, ai sensi della disposizione di cui trattasi, un bene o un diritto del quale detta impresa è spossessata.
2)
In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su detto procedimento.
In particolare, se essa debba trovare applicazione nella parte in cui:
–
prevede che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente,
–
subordina la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione,
–
e preclude ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
34
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 292 della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata», di cui a tale articolo, includa un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un’assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.
35
In via preliminare, si deve rilevare che, come emerge dai considerando 117 e 123, la direttiva 2009/138 si fonda, in particolare, sulla necessità di unità e universalità e pone come principio il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché dei loro effetti.
36
Pertanto, ai sensi dell’articolo 273, paragrafo 2, di tale direttiva, una decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine, è riconosciuta, senza ulteriori formalità, in tutta l’Unione e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.
37
L’articolo 274 della direttiva 2009/138 enuncia, al paragrafo 1, che la decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono, in linea di principio, disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, e precisa, al paragrafo 2, lettera e), che tale legge determina, segnatamente, gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali avviate dai creditori, effetti ai quali si estende il beneficio del mutuo riconoscimento (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑427/19
,
EU:C:2020:914
, punto
39
).
38
Da tali disposizioni discende che, in linea di principio, la lex concursus disciplina i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché i loro effetti.
39
Tuttavia, l’articolo 274, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 elenca un certo numero di disposizioni che derogano all’applicazione della lex concursus, tra le quali figura quella, menzionata al paragrafo 2, lettera e), indicata all’articolo 292 di tale direttiva, ai sensi del quale «[g]li effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».
40
Dalla formulazione di tale articolo 292 risulta che devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative affinché l’eccezione all’applicazione della lex concursus da esso prevista possa essere applicata.
41
In primo luogo, deve trattarsi di provvedimenti di risanamento o di una procedura di liquidazione, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 268, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2009/138.
42
A tal riguardo, la nozione di «procedura di liquidazione», quale definita all’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, riguarda una procedura concorsuale comportante la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implica necessariamente un intervento delle autorità competenti, ossia, conformemente all’articolo 268, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti, in particolare, in materia di procedure di liquidazione (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑427/19
,
EU:C:2020:914
, punto
29
).
43
Nel caso di specie, tale prima condizione posta dall’articolo 292 della direttiva 2009/138 sembra soddisfatta nella causa di cui al procedimento principale, poiché dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che una procedura di liquidazione è stata aperta nel Regno di Danimarca nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e che il fallimento di quest’ultima è stato pronunciato con effetto dall’8 maggio 2018. Del resto, tale circostanza risulta altresì dalla pubblicazione effettuata, conformemente all’articolo 280 di tale direttiva, nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
GU 2018, C 196, pag. 28
).
44
In secondo luogo, l’applicabilità dell’articolo 292 della direttiva 2009/138 presuppone l’esistenza di un «procedimento pendente».
45
A tal riguardo, se è vero che i procedimenti pendenti, ai sensi di tale articolo 292, rientrano tra le azioni giudiziarie individuali dei creditori, e l’articolo 274, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138 precisa che gli effetti di una procedura di liquidazione su tali azioni sono determinati, in linea di principio, dalla lex concursus, eccettuati siffatti procedimenti pendenti, questi ultimi si differenziano dalle esecuzioni forzate individuali derivanti dai processi pendenti, come emerge dal considerando 130 di tale direttiva.
46
Ne consegue che i «procedimenti pendenti», ai sensi dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, riguardano le azioni che si limitano a determinare i diritti e gli obblighi dell’impresa di assicurazione posta in liquidazione, senza comportare la loro realizzazione, vale a dire ad esclusione delle azioni giudiziarie individuali dei creditori mediante procedimenti di esecuzione forzata.
47
Tale interpretazione è coerente con quella adottata dalla Corte per la nozione identica di «procedimento pendente» contenuta nell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 e nell’articolo 32 della direttiva 2001/24. Infatti, la Corte ha giudicato che solo i procedimenti di merito rientrano nell’espressione «cause pendenti» e quindi nell’eccezione alla lex concursus prevista da tali due articoli, con l’esclusione delle esecuzioni forzate individuali (v., rispettivamente, in tal senso, sentenze del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira,
C‑250/17
,
EU:C:2018:398
, punti da
30
a
33
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a.,
C‑504/19
,
EU:C:2021:335
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
48
Anche per quanto riguarda la causa di cui al procedimento principale, tale condizione sembra soddisfatta. Infatti, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il procedimento pendente dinanzi ai giudici civili francesi ha ad oggetto unicamente una domanda di indennizzo di un assicurato nei confronti del suo assicuratore, poiché quest’ultimo è stato posto in liquidazione dalle autorità danesi a una data in cui tale procedimento di merito era pendente.
49
In terzo luogo, il procedimento pendente deve, secondo i termini stessi dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, essere relativo a «un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata».
50
Per quanto riguarda la portata di tale espressione, come osservato dal governo francese e dalla Commissione europea, si deve constatare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 292 della direttiva 2009/138 non sono univoche.
51
Infatti, mentre alcune di esse suggeriscono che il procedimento pendente debba vertere su «un attivo o un diritto» («
un actif o un
droit
»), come la versione in lingua francese, o su un «bene», come le versioni in lingua spagnola («
a un bien
») o in lingua italiana «a un bene», altre versioni sono formulate in modo più ampio. Così, quella in lingua portoghese («
bens o Direitos
») designa una pluralità di beni o diritti, quella in lingua finlandese («
omaisuuta
») evoca la proprietà o il patrimonio del soggetto di cui trattasi, e quelle in lingua danese («
eller en rettighed i massen
») e in lingua tedesca («
einen Vermögensgegenstand oder ein Recht der Masse
») rinviano a un qualsivoglia elemento avente valore patrimoniale o a un qualsivoglia diritto rientrante nel patrimonio al momento della liquidazione dell’impresa di assicurazione.
52
In presenza di siffatte disparità quanto alla formulazione dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, occorre interpretare tale disposizione alla luce, in particolare, del contesto e della finalità della normativa di cui tale disposizione costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2020, TMD Friction e TMD Friction EsCo,
C‑674/18 e C‑675/18
,
EU:C:2020:682
, punto
89
nonché giurisprudenza ivi citata).
53
Per quanto attiene al contesto in cui si inserisce l’articolo 292 della direttiva 2009/138, si deve constatare che il bene o il diritto di cui trattasi è quello di cui la società di assicurazione è spossessata a causa dell’apertura della procedura di liquidazione. Orbene, conformemente all’articolo 273, paragrafo 2, di tale direttiva, la decisione di apertura di tale procedura di liquidazione è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura. Ne consegue che le nozioni di «attivo», di «bene» o di «diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata» designano non solo un attivo, un bene o un diritto determinati di tale impresa, ma piuttosto gli elementi patrimoniali di quest’ultima, rientranti tanto nell’attivo quanto nel passivo, che sono oggetto della proceduta di liquidazione. Del resto, tale interpretazione è corroborata dal considerando 124 di detta direttiva, secondo cui ogni attività e passività dell’impresa di assicurazione dovrebbe essere presa in considerazione nelle procedure di liquidazione.
54
Quanto alla finalità della direttiva 2009/138, dal considerando 130 di quest’ultima emerge che la limitazione istituita dall’articolo 292 di detta direttiva all’applicazione della lex concursus agli effetti della procedura di liquidazione mira a tutelare le legittime aspettative e la certezza di alcune operazioni in Stati membri diversi da quello di origine. Orbene, tali obiettivi non sarebbero pienamente raggiunti se l’insieme dei beni patrimoniali dell’impresa di assicurazione che sono oggetto della procedura di liquidazione e di cui tale impresa è spossessata non rientrasse nell’ambito di applicazione di tale articolo 292.
55
Tale soluzione è, peraltro, pienamente coerente con quella risultante dalla sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a. (
C‑504/19
,
EU:C:2021:335
, punto
43
) in cui la Corte ha considerato che l’espressione «un bene o (…) un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato», di cui all’articolo 32 della direttiva 2001/24, si applica alla causa pendente relativa a uno o più beni patrimoniali dell’ente creditizio di cui trattasi, rientranti sia nelle attività sia nelle passività, di cui tale ente è spossessato.
56
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, si deve constatare, al pari degli interessati che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, che l’indennizzo chiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro, al suo assicuratore posto in liquidazione in corso di causa, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 292 della direttiva 2009/138.
57
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 292 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata», di cui a tale articolo, include un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un’assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
58
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 292 della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente, ai sensi di tale articolo, ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se occorra applicare le disposizioni del diritto dello Stato membro in cui il procedimento è pendente, quando, tali disposizioni in primo luogo, prevedono che l’apertura di una siffatta procedura di liquidazione comporti l’interruzione di un tale procedimento, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo.
59
Dalla formulazione dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, letto alla luce del considerando 130 di quest’ultima, emerge che gli effetti della procedura di liquidazione su un procedimento pendente sono disciplinati esclusivamente dal diritto dello Stato membro in cui si svolge tale procedimento.
60
Da ciò risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso limitare l’applicazione di tale articolo 292 ai soli effetti processuali di una procedura di liquidazione.
61
Di conseguenza, gli effetti, sia processuali sia sostanziali, di una procedura di liquidazione su un procedimento pendente, ai sensi dell’articolo 292 della direttiva 2009/138, sono esclusivamente quelli determinati dalla legge dello Stato membro in cui tale procedimento è pendente (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a.,
C‑504/19
,
EU:C:2021:335
, punto
49
).
62
Certamente, come indicato dal governo francese e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, l’applicazione della legge dello Stato membro in cui tale procedimento è pendente trova il proprio limite nell’applicazione, in linea di principio, della lex concursus, derivante dall’articolo 274, paragrafo 2, della direttiva 2009/138.
63
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che le tre serie di disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui il procedimento è pendente, quali menzionate da tale giudice e riassunte al punto 58 della presente sentenza, incidano sull’applicazione della lex concursus prevista all’articolo 274, paragrafo 2, della direttiva 2009/138.
64
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 369 del codice di procedura civile, il quale prevede che il procedimento pendente è interrotto, in particolare, per effetto della sentenza che risulta dall’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione in un altro Stato membro, una tale disposizione sembra riguardare gli effetti processuali, connessi a una siffatta apertura, su detto procedimento e rientra quindi nell’ambito di applicazione della legge designata dall’articolo 292 della direttiva 2009/138.
65
In secondo luogo, lo stesso vale, in linea di principio, per una disposizione del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento pendente quale l’articolo R. 622-20 del codice di commercio, applicabile alla procedura di liquidazione giudiziaria in forza dell’articolo R. 641-23 di tale codice, che subordina la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione. Infatti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, una disposizione del genere sembra disciplinare le conseguenze processuali sul procedimento pendente degli eventi verificatisi nell’ambito della procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro, senza, in particolare, pregiudicare i poteri rispettivi dell’impresa di assicurazione e del liquidatore, determinati dal diritto dello Stato membro d’origine, in applicazione dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138.
66
In terzo luogo, per quanto attiene a una norma di diritto nazionale quale l’articolo L. 622-22 del codice di commercio, applicabile alla procedura di liquidazione giudiziaria in forza dell’articolo L. 641-3 di detto codice, secondo cui, alla riassunzione del procedimento pendente interrotto in precedenza, l’oggetto di quest’ultimo può ancora vertere solo sull’accertamento dei crediti e la determinazione del loro importo, occorre rilevare che nessuna disposizione della direttiva 2009/138 sembra ostare a una siffatta limitazione dell’oggetto del procedimento pendente. In particolare, gli effetti che una tale norma di diritto nazionale comporta sul procedimento pendente sembrano confermare la competenza riservata alla legge dello Stato membro d’origine, in particolare quella, menzionata all’articolo 274, paragrafo 2, lettere g) e h), di tale direttiva, di fissare, rispettivamente, le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti nonché, in particolare, le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni e il grado dei crediti, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
67
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 292 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la legge dello Stato membro nel cui territorio è pendente il procedimento, ai sensi di tale articolo, ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento. In particolare, occorre applicare le disposizioni del diritto di tale Stato membro che, in primo luogo, prevedono che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo, dal momento che, in linea di principio, siffatte disposizioni non incidono sulla competenza riservata al diritto dello Stato membro di origine, in applicazione dell’articolo 274, paragrafo 2, di tale direttiva.
Sulle spese
68
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata», di cui a tale articolo, include un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un’assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.
2)
L’articolo 292 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la legge dello Stato membro nel cui territorio è pendente il procedimento, ai sensi di tale articolo, ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento. In particolare, occorre applicare le disposizioni del diritto di tale Stato membro che, in primo luogo, prevedono che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo, dal momento che, in linea di principio, siffatte disposizioni non incidono sulla competenza riservata al diritto dello Stato membro di origine, in applicazione dell’articolo 274, paragrafo 2, di tale direttiva.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.