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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 agosto 2023

Cassazione n. 30548/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 27/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in espiazione della pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina in data 29/06/2020, con fine pena al 25/08/2023.

Secondo il Collegio, infatti, con specifico riferimento alla prima istanza, Asciutto non aveva espiato interamente la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli per il reato di rapina aggravata in relazione al quale gli era stata applicata la recidiva reiterata, di tal che la detenzione domiciliare cd. generica non poteva essergli concessa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen., 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nonché, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla domanda di detenzione domiciliare.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del provvedimento in data 25/10/2022 con cui l'Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina aveva dato atto che la pena inflitta per il reato di rapina aggravata di cui al capo A), indicata in misura pari a 4 anni di reclusione e a 1.200 euro di multa, doveva considerarsi interamente espiata tenuto conto della liberazione anticipata medio tempore concessa, essendo l'attuale fine pena fissato al 25/08/2023.

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto operare la scissione del cumulo giuridico delle pene anche con riguardo alla recidiva, in quanto soluzione coerente con il principio generale del favor rei e con il ripudio del modello del "tipo di autore" censurato dalla Corte costituzionale, oltre che con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena.

Infatti, seguendo la tesi accolta dal Tribunale si determinerebbe una non giustificabile diversità di trattamento tra condannati sulla base della pura casualità derivante dall'essere essi sottoposti a un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo delle condanne.

Infatti, qualora il condannato fosse stato condannato per un reato non previsto dall'art. 4-bis, la frazione di pena posta in aumento per la contestata recidiva non avrebbe assunto carattere ostativo.

Infine, si opina che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cui l'aumento per la recidiva, pari a 6 mesi, fosse da riferire al reato di rapina aggravata di cui al capo A).

3. In data 11 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Va premesso che la detenzione domiciliare cd. generica, prevista dall'art. 47-ter, comma Ord. pen., non può essere concessa, per espressa indicazione normativa, ai condannati per un delitto previsto dall'art. 4-bis Ord. pen.

Nondimeno, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è stata affermata, in seno alla giurisprudenza costituzionale (cfr.

Corte cost., sentenza 27 luglio 1994 n. 361) e di legittimità (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982-01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01), la necessità dello scioglimento del cumulo in tutti i casi in cui occorra procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi.

Nella stessa prospettiva, è stato affermato che la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente indicati, la valutazione cumulativa può essere ammessa solo a condizione che essa garantisca un risultato favorevole al condannato (Sez.

U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, in motivazione; Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, in motivazione; Sez.

U, n. 10928 del 10/10/1981, Cassinari, Rv. 151242 - 01).

Pertanto, ogni qualvolta si sia in presenza d'istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di reato e delle relative pene, occorre procedere allo scioglimento del cumulo giuridico conseguente all'applicazione della continuazione.

In particolare, è stato condivibilmente affermato che ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219 - 01; Sez. 1, n. 37848 del 4/03/2016, Trani, Rv. 267605-01).

3. Nel caso qui in rilievo, tuttavia, anche procedendo allo scioglimento del cumulo, la pena residua per il reato ostativo, costituito dalla rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen. contestata al capo A), non risultava essere stata ancora espiata al momento della decisione.

Ciò in quanto, accanto alla pena base di 4 anni di reclusione inflitta per tale fattispecie, doveva essere computato anche l'aumento, pari a 6 mesi di reclusione, disposto in ragione della presenza della recidiva reiterata; sicché la pena in concreto inflitta per il reato ostativo doveva ritenersi pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione, cui poi dovevano aggiungersi gli ulteriori 8 mesi per l'episodio delle lesioni personali, commesse in continuazione con il reato più grave e contestate al capo B) della rubrica.

L'aumento disposto per la recidiva, infatti, attesa la natura circostanziale di quest'ultima, non può assumere un autonomo rilievo, ma deve essere riferito alla fattispecie incriminatrice comune in relazione alla quale essa è stata ritenuta esistente ed è stata applicata; fattispecie che, nel caso qui esaminato, deve essere rinvenuta, appunto, nel delitto di rapina.

3.1. Inammissibile, in quanto generico, è il rilievo secondo cui non sarebbe dimostrato che l'aumento fosse stato disposto con riferimento a tale più grave reato e non a quello di lesioni personali, considerato che l'ordinanza impugnata ha espressamente affermato che tale riferibilità si evinceva chiaramente dalla sentenza di condanna, sicché l'eventuale contestazione di tale assunto da parte della difesa avrebbe dovuto essere articolata attraverso la specifica dimostrazione della sua erroneità; ciò che il ricorso non ha, invece, compiuto.

Consegue a quanto più sopra rilevato che, per un verso, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura competente e riportato nel ricorso ha chiaramente errato nella determinazione della pena riferibile al reato ostativo; e che, per altro verso, il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto di discostarsene: donde l'irrilevanza della mancata considerazione di tale profilo da parte del Giudice dell'esecuzione, pur denunciata in ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 27/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in espiazione della pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina in data 29/06/2020, con fine pena al 25/08/2023. Secondo il Collegio, infatti, con specifico riferimento alla prima istanza, Asciutto non aveva espiato interamente la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione inflittagli per il reato di rapina aggravata in relazione al quale gli era stata applicata la recidiva reiterata, di tal che la detenzione domiciliare cd. generica non poteva essergli concessa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen., 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nonché, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla domanda di detenzione domiciliare. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del provvedimento in data 25/10/2022 con cui l'Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina aveva dato atto che la pena inflitta per il reato di rapina aggravata di cui al capo A), indicata in misura pari a 4 anni di reclusione e a 1.200 euro di multa, doveva considerarsi interamente espiata tenuto conto della liberazione anticipata medio tempore concessa, essendo l'attuale fine pena fissato al 25/08/2023. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto operare la scissione del cumulo giuridico delle pene anche con riguardo alla recidiva, in quanto soluzione coerente con il principio generale del favor rei e con il ripudio del modello del "tipo di autore" censurato dalla Corte costituzionale, oltre che con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena. Infatti, seguendo la tesi accolta dal Tribunale si determinerebbe una non giustificabile diversità di trattamento tra condannati sulla base della pura casualità derivante dall'essere essi sottoposti a un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo delle condanne. Infatti, qualora il condannato fosse stato condannato per un reato non previsto dall'art. 4-bis, la frazione di pena posta in aumento per la contestata recidiva non avrebbe assunto carattere ostativo. Infine, si opina che l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cui l'aumento per la recidiva, pari a 6 mesi, fosse da riferire al reato di rapina aggravata di cui al capo A). 3. In data 11 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Va premesso che la detenzione domiciliare cd. generica, prevista dall'art. 47-ter, comma Ord. pen., non può essere concessa, per espressa indicazione normativa, ai condannati per un delitto previsto dall'art. 4-bis Ord. pen. Nondimeno, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è stata affermata, in seno alla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sentenza 27 luglio 1994 n. 361) e di legittimità (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982-01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01), la necessità dello scioglimento del cumulo in tutti i casi in cui occorra procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi. Nella stessa prospettiva, è stato affermato che la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente indicati, la valutazione cumulativa può essere ammessa solo a condizione che essa garantisca un risultato favorevole al condannato (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, in motivazione; Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, in motivazione; Sez. U, n. 10928 del 10/10/1981, Cassinari, Rv. 151242 - 01). Pertanto, ogni qualvolta si sia in presenza d'istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di reato e delle relative pene, occorre procedere allo scioglimento del cumulo giuridico conseguente all'applicazione della continuazione. In particolare, è stato condivibilmente affermato che ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219 - 01; Sez. 1, n. 37848 del 4/03/2016, Trani, Rv. 267605-01). 3. Nel caso qui in rilievo, tuttavia, anche procedendo allo scioglimento del cumulo, la pena residua per il reato ostativo, costituito dalla rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen. contestata al capo A), non risultava essere stata ancora espiata al momento della decisione. Ciò in quanto, accanto alla pena base di 4 anni di reclusione inflitta per tale fattispecie, doveva essere computato anche l'aumento, pari a 6 mesi di reclusione, disposto in ragione della presenza della recidiva reiterata; sicché la pena in concreto inflitta per il reato ostativo doveva ritenersi pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione, cui poi dovevano aggiungersi gli ulteriori 8 mesi per l'episodio delle lesioni personali, commesse in continuazione con il reato più grave e contestate al capo B) della rubrica. L'aumento disposto per la recidiva, infatti, attesa la natura circostanziale di quest'ultima, non può assumere un autonomo rilievo, ma deve essere riferito alla fattispecie incriminatrice comune in relazione alla quale essa è stata ritenuta esistente ed è stata applicata; fattispecie che, nel caso qui esaminato, deve essere rinvenuta, appunto, nel delitto di rapina. 3.1. Inammissibile, in quanto generico, è il rilievo secondo cui non sarebbe dimostrato che l'aumento fosse stato disposto con riferimento a tale più grave reato e non a quello di lesioni personali, considerato che l'ordinanza impugnata ha espressamente affermato che tale riferibilità si evinceva chiaramente dalla sentenza di condanna, sicché l'eventuale contestazione di tale assunto da parte della difesa avrebbe dovuto essere articolata attraverso la specifica dimostrazione della sua erroneità; ciò che il ricorso non ha, invece, compiuto. Consegue a quanto più sopra rilevato che, per un verso, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura competente e riportato nel ricorso ha chiaramente errato nella determinazione della pena riferibile al reato ostativo; e che, per altro verso, il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto di discostarsene: donde l'irrilevanza della mancata considerazione di tale profilo da parte del Giudice dell'esecuzione, pur denunciata in ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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