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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27183/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo di ricorso propone censure non consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo quest'ultima da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste - che devono risultare con carattere di evidenza - e con la verifica della congruità della pena patteggiata, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine; verifica alla quale si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo di ricorso propone censure non consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo quest'ultima da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste - che devono risultare con carattere di evidenza - e con la verifica della congruità della pena patteggiata, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine; verifica alla quale si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 27183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris