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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 37693/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze. e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Firenze, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 22 maggio 2025, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis

I. 689 del 1981, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 812/2023, emessa in data in data 01/06/2023, irrevocabile il 30/06/2023, per essere funzionalmente competente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze, richiamando quanto affermato sul punto da Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01.

2. Con ordinanza in data 09/06/2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, nella sua qualità di esercente le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come, in materia di applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità, dovesse ritenersi esclusiva la competenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze.

4. [OSCURATO:PERSONA] della condannata ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze.3.

Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis

I. 689 del 1981.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 — 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76

I. 689 del 1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.

Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco.

L'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

4. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze a decidere sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 7 ottobre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze. e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Firenze, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 22 maggio 2025, la propria incompetenza a decidere in merito all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis I. 689 del 1981, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 812/2023, emessa in data in data 01/06/2023, irrevocabile il 30/06/2023, per essere funzionalmente competente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze, richiamando quanto affermato sul punto da Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01. 2. Con ordinanza in data 09/06/2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, nella sua qualità di esercente le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come, in materia di applicazione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità, dovesse ritenersi esclusiva la competenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze. 4. [OSCURATO:PERSONA] della condannata ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze.3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 689 del 1981. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 — 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 I. 689 del 1981, 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco. L'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4, prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». 4. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze a decidere sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 7 ottobre 2025 I
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