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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14993/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00V8A43 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per legittimo impedimento dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rilevata rinuncia dell'imputato alla presenza; ritenuto che gli altri motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento dei due reati di evasione oltre che in merito alla esclusione del carattere unitario della condotta di evasione in ragione del lungo intervallo temporale decorso tra i due controlli e delle giustificazioni rese dallo stesso imputato, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, che la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato in merito anche all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA].. • 'ere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00V8A43 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per legittimo impedimento dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rilevata rinuncia dell'imputato alla presenza; ritenuto che gli altri motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento dei due reati di evasione oltre che in merito alla esclusione del carattere unitario della condotta di evasione in ragione del lungo intervallo temporale decorso tra i due controlli e delle giustificazioni rese dallo stesso imputato, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, che la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato in merito anche all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA].. • 'ere esten
Sentenza Cassazione n. 14993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris