CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 23703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03R979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha confermato la revoca della misura alternativa della semilibertà, a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA], poiché egli la sera del 16 gennaio 2024 - al rientro in carcere - aveva avuto una discussione con un agente della polizia penitenziaria mettendogli le mani addosso all'altezza del petto per poi anche tentare di aggredirlo. Nell'occasione, come riferito dall'agente, il detenuto emanava odore di alcool; Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dato risalto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2024, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, non era stato trovato sul posto di lavoro e che nell'occasione si era reso irreperibile senza alcuna giustificazione; Ritenuto, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha considerato tali violazioni delle prescrizioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione sopra indicata; Rilevato che il condannato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per revocare il beneficio penitenziario in questione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giu