CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a GROTTOLELLA il 30/01/1963 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. pen., a tenore del quale non è punibile chi ha commesso i fatti preveduti dal titolo tredicesimo (delitti contro il patrimonio) del libro secondo del codice penale in danno dei prossimi congiunti indicati al comma 1 del detto articolo, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che il reato contestato, previsto dall'art. 497-ter cod. pen., non è contemplato fra i delitti contro il patrimonio, per i quali è prevista la citata causa di non punibilità; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, se si considera che le dette circostanze sono già state concesse dal giudice del merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] oePosITATA [OSCURATO:PERSONA] L FRIA 2026 F