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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00125/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/9/2019 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza delle aggravanti; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con il primo deduce il travisamento da parte della Corte territoriale della documentazione riversata in atti proveniente dall'ente erogatore e dalla quale risulta che il prelievo abusivo di energia a seguito della manomissione del contatore servente l'utenza elettrica collegata all'immobile condotto dall'imputato non sarebbe iniziata il giorno successivo al quale egli era subentrato nella stessa, come erroneamente affermato dai giudici del merito, bensì oltre un anno e mezzo prima, quando l'utenza era intestata ad altre persone e il Ventura non occupava il suddetto immobile.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, rilevando come in conseguenza dell'effettivo svolgimento dei fatti non sarebbero ravvisabili le aggravanti ritenute, con la conseguente improcedibilità per difetto di querela e comunque la sua estinzione ai sensi dell'art. 162-ter c.p. avendo l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provveduto a pagare la somma fatturata dall'ente erogatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente, adempiendo all'onere di autosufficienza del ricorso, ha allegato i documenti probatori di cui lamenta il travisamento.

Dal loro esame emerge che l'affermazione della Corte per cui la sottrazione di energia elettrica sarebbe iniziata solo il giorno successivo alla voltura dell'utenza in favore del Ventura - avvenuta il 27 novembre 2012 - è errata, in quanto fondata esclusivamente sulla comunicazione inoltrata dall'ente erogatore alla Procura della Repubblica di Enna il 15 settembre 2015 a seguito dell'accertamento della manomissione del contatore da parte del personale dipendente nei confronti del Ventura, a quel momento per l'appunto ancora intestatario dell'utenza.

Alla comunicazione, però, risulta allegata documentazione ad oggetto la ricostruzione dei volumi di energia misurati e di quelli effettivamente prelevati a partire dall'attivazione originario dell'utenza nel maggio del 2011.

Da tale documentazione, apparentemente ignorata dai giudici territoriali giacchè la sentenza non ne dà conto, sembra doversi ricavare che la sottrazione di energia risalga invero già al momento in cui l'utenza è stata attivata e che, prima del Ventura, nell'intestazione della medesima si siano succedute altre due persone.3.

L'omessa considerazione e valutazione della menzionata documentazione determina un vulnus nella tenuta del discorso giustificativo della sentenza, posto che, come ricordato, la Corte ha ritenuto assodato che il prelievo illecito di energia sia iniziato a seguito del subentro del Ventura nella titolarità dell'utenza, cui pertanto dovrebbe imputarsi logicamente la manomissione del contatore in quanto unico interessato a prelevare abusivamente l'energia destinata al suo esercizio commerciale.

Ciò però non comporta, come pretende il difensore, l'automatica esclusione della responsabilità dell'imputato per la sottrazione di energia consumata nel periodo in cui l'utenza era a lui intestata o quantomeno delle contestate aggravanti.

Più semplicemente il ravvisato travisamento per omessa considerazione determina la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché stabilisca - anche eventualmente ricorrendo ai poteri istruttori riconosciuti al giudice dell'appello - se e in che termini la summenzionata documentazione effettivamente consenta di far risalire la manomissione del contatore (e la conseguente sottrazione dell'energia) ad un momento in cui il Ventura non era l'intestatario dell'utenza e, in caso positivo, se l'imputato, una volta subentrato nell'utenza, è stato comunque consapevole di tale manomissione traendone profitto, circostanza sulla quale nemmeno implicitamente ha motivato la Corte in ragione dell'incompleta ricostruzione dei fatti assunta a fondamento della propria decisione.

Va precisato che, laddove tale consapevolezza risultasse comprovata, potrebbero comunque ritenersi sussistenti le ipotizzate aggravanti, atteso che quella del mezzo fraudolento può essere imputata anche a colui che, pur non avendo provveduto all'originaria manomissione del contatore, lo abbia utilizzato sapendo che l'energia effettivamente consumata non sarebbe stata regolarmente misura dall'ente erogatore, conseguendone dunque la configurabilità anche dell'altra aggravante contestata, posto che l'energia è certamente cosa destinata ad un pubblico servizio od a pubblica utilità.

4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/9/2019 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza delle aggravanti; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce il travisamento da parte della Corte territoriale della documentazione riversata in atti proveniente dall'ente erogatore e dalla quale risulta che il prelievo abusivo di energia a seguito della manomissione del contatore servente l'utenza elettrica collegata all'immobile condotto dall'imputato non sarebbe iniziata il giorno successivo al quale egli era subentrato nella stessa, come erroneamente affermato dai giudici del merito, bensì oltre un anno e mezzo prima, quando l'utenza era intestata ad altre persone e il Ventura non occupava il suddetto immobile. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, rilevando come in conseguenza dell'effettivo svolgimento dei fatti non sarebbero ravvisabili le aggravanti ritenute, con la conseguente improcedibilità per difetto di querela e comunque la sua estinzione ai sensi dell'art. 162-ter c.p. avendo l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provveduto a pagare la somma fatturata dall'ente erogatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente, adempiendo all'onere di autosufficienza del ricorso, ha allegato i documenti probatori di cui lamenta il travisamento. Dal loro esame emerge che l'affermazione della Corte per cui la sottrazione di energia elettrica sarebbe iniziata solo il giorno successivo alla voltura dell'utenza in favore del Ventura - avvenuta il 27 novembre 2012 - è errata, in quanto fondata esclusivamente sulla comunicazione inoltrata dall'ente erogatore alla Procura della Repubblica di Enna il 15 settembre 2015 a seguito dell'accertamento della manomissione del contatore da parte del personale dipendente nei confronti del Ventura, a quel momento per l'appunto ancora intestatario dell'utenza. Alla comunicazione, però, risulta allegata documentazione ad oggetto la ricostruzione dei volumi di energia misurati e di quelli effettivamente prelevati a partire dall'attivazione originario dell'utenza nel maggio del 2011. Da tale documentazione, apparentemente ignorata dai giudici territoriali giacchè la sentenza non ne dà conto, sembra doversi ricavare che la sottrazione di energia risalga invero già al momento in cui l'utenza è stata attivata e che, prima del Ventura, nell'intestazione della medesima si siano succedute altre due persone.3. L'omessa considerazione e valutazione della menzionata documentazione determina un vulnus nella tenuta del discorso giustificativo della sentenza, posto che, come ricordato, la Corte ha ritenuto assodato che il prelievo illecito di energia sia iniziato a seguito del subentro del Ventura nella titolarità dell'utenza, cui pertanto dovrebbe imputarsi logicamente la manomissione del contatore in quanto unico interessato a prelevare abusivamente l'energia destinata al suo esercizio commerciale. Ciò però non comporta, come pretende il difensore, l'automatica esclusione della responsabilità dell'imputato per la sottrazione di energia consumata nel periodo in cui l'utenza era a lui intestata o quantomeno delle contestate aggravanti. Più semplicemente il ravvisato travisamento per omessa considerazione determina la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché stabilisca - anche eventualmente ricorrendo ai poteri istruttori riconosciuti al giudice dell'appello - se e in che termini la summenzionata documentazione effettivamente consenta di far risalire la manomissione del contatore (e la conseguente sottrazione dell'energia) ad un momento in cui il Ventura non era l'intestatario dell'utenza e, in caso positivo, se l'imputato, una volta subentrato nell'utenza, è stato comunque consapevole di tale manomissione traendone profitto, circostanza sulla quale nemmeno implicitamente ha motivato la Corte in ragione dell'incompleta ricostruzione dei fatti assunta a fondamento della propria decisione. Va precisato che, laddove tale consapevolezza risultasse comprovata, potrebbero comunque ritenersi sussistenti le ipotizzate aggravanti, atteso che quella del mezzo fraudolento può essere imputata anche a colui che, pur non avendo provveduto all'originaria manomissione del contatore, lo abbia utilizzato sapendo che l'energia effettivamente consumata non sarebbe stata regolarmente misura dall'ente erogatore, conseguendone dunque la configurabilità anche dell'altra aggravante contestata, posto che l'energia è certamente cosa destinata ad un pubblico servizio od a pubblica utilità. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Co
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