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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 24907/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9446-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2016 della Corte d'appello di Catania, depositata il 15/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del Sostituto p rocuratore g enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo in data 25 febbraio 2008 il tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ingiungeva all’allora [OSCURATO:PERSONA] di Catania (ora [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento dell’importo di € 211.800,77 oltre accessori, a titolo di contributo per spese generali di amministrazione relative agli anni dal 2004 al 2007, somma determinata – sulla scorta dell’art. 7 dello Statuto della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. – in proporzione alla quota di capitale di titolarità della medesima ingiunta.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva opposizione contestando, non l’esistenza in sé del debito, bensì l’applicazione sulla somma dell’I.V.A., chiedendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo.

3. Con sentenza n. 461/2010 in data 28 settembre 2010 l’adito tribunale respingeva l’opposizione a spese compensate, affermando, in particolare, che le prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci dovevano essere ricondotte nell’ambito della previsione di cui all’art. 3 d.p.r. 633/72, ed affermando che anche le spese di amministrazione, in quanto onere della struttura organizzativa dell’ente, dovevano ritenersi riconducibili al costo per l’erogazione del servizio.

4. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, la corte d’appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellante al pagamento del solo importo capitale per spese generali, oltre agli accessori ed alle spese del monitorio, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

4.1. Nella propria decisione, la corte d’appello di Catania -dopo aver evidenziato che a venire in rilievo non era un rapporto tributario, bensì il rapporto privatistico tra la società partecipata ed uno dei soci- rimarcava come il rapporto tra le parti fosse un contratto di società per azioni, e quindi un contratto associativo, estraneo ad un rapporto di scambio.

4.2. La corte di merito osservava, quindi, che l’apporto di denaro per spese generali di amministrazione non poteva essere ritenuto corrispettivo di una prestazione, da ritenersi assente, e doveva invece essere ricondotto nell’ambito dei conferimenti “sia in considerazione della natura associativa e non di scambio del contratto di società, sia in considerazione dell’inconfigurabilità di una prestazione di beni o servizi nei rapporti interni tra il socio che apporta una somma di denaro per il funzionamento della società e quest’ultima che ne beneficia”, e ciò anche in considerazione della previsione statutaria che quantificava detti oneri in ragione non dell’attivazione di servizi, ma della quota di capitale detenuta.

4.3. Argomentava, pertanto, che dette spese dovevano ritenersi non assoggettate ad IVA, come desumibile dal disposto di cui agli artt. 2, secondo comma, e 3, quarto comma, lett. d), D.P.R. 633/72, che escludono la assoggettabilità ad IVA dei conferimenti in società.

5. Per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, notificato in data 18 aprile 2017, basato su due motivi.

6. Ha regolarmente notificato e depositato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania), in via preliminare eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame dedotti da [OSCURATO:SOCIETA].. 6.Fissata per la decisione all’adunanza del 4 novembre 2021, la causa è stata rinviata all’odierna pubblica udienza. 6.1.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. . [OSCURATO:PERSONA]

7. Conil primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 della l. 142/90; 23 del d. lgs. 22/97; 201 del d. lgs. 152/2006; 2342 c.c.; 1, 2, 3, 15 del d.p.r. 633/72 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. 7.1.Lamenta la ricorrente che la decisione impugnata abbia violato le citate previsioni le quali -nel contemplare la possibilità di trasferimento dell’attività di gestione dei rifiuti urbani dai singoli enti locali a strutture dotate di personalità giuridica- non solo configurano tali ultimi soggetti come entità con finalità di tipo mutualistico/consortile, alle quali risulterebbero quindi inapplicabili le norme in tema di società contrastanti con tale specifico scopo, ma anche ricostruiscono il rapporto tra gli enti pubblici soci e l’Ente affidatario nei termini di un mandato, con conseguente applicabilità degli artt. 1 e 3, primo e terzo comma, ultimo capoverso, del d.p.r. 633/72.

7.2. Si deduce, ulteriormente, una non corretta applicazione dell’art. 2342 cod.civ. –norma che fisserebbe la misura massima degli obblighi dei soci, limitandoli ai conferimenti– in quanto la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto né della specifica previsione contenuta all’art. 7 dello Statuto, che prevede in capo ai soci l’obbligo di partecipare agli ulteriori costi di gestione della società, né del disposto di cui all’art. 2615-ter, secondo comma, cod.civ., che invece prevede la possibilità di contemplare l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

7.3. Viene lamentata, infine, la violazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, secondo comma, n. 1) e 15, d.p.r. 633/72 dai quali sarebbe possibile desumere l’applicazione dell’IVA anche alle spese generali erogate dai soci alla società, quali corrispettivo delle prestazioni di servizi svolte dalla società medesima e quali anticipazioni svolte a nome proprio, seppure per conto di terzi.

8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare l’effettiva natura della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, il rapporto tra la medesima ed i propri soci. 8.1.Viene lamentato, in particolare, che la decisione oggetto di gravame non abbia considerato il ruolo che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolge nell’[OSCURATO:PERSONA] (ATO), essendole stata affidata dagli enti territoriali l’attività di gestione dei rifiuti in detto ambito, da ciò derivando, secondo la ricorrente,che il rapporto tra società ed ente socio risulta riconducibile ad un rapporto sinallagmatico di mandato, con conseguente applicabilità dell’IVA.

8.2. La natura sinallagmatica del rapporto sarebbe desumibile ulteriormente dall’art. 7 dello [OSCURATO:SOCIETA]., che espressamente prevede in capo ai soci l’obbligo di contribuzione alle spese generali di amministrazione, con disposizione in contrasto con la disciplina generale in tema di S.p.A.

9. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione d i inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sulla scorta del disposto di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della l. 69/2009. 9.1.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui la modifica dell'art. 327 cod. proc.civ.. , introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015 ; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021) . 9.2.Risalendo il giudizio di primo grado al 2008, quindi, trova applicazione la previgente versione dell’art. 327 cod.proc.civ., che contemplava il termine lungo di un anno. 10.Passando al merito del ricorso i due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 10.1.La questione giuridica posta dal ricorso concerne l’assoggettabilità ad IVA del contributo dovuto dalla Provincia regionale di Catania quale socia di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 7 dello statuto per le spese generali di amministrazione della società medesima. 10.2.Il suddetto art.7 dello statuto sociale testualmente recita: “l’ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria indipendentemente dall’attivazione specifica di servizi da parte della società”. 10.3.Il contributo in questione configura cioè un conferimento cui ogni associato è tenuto in virtù del vincolo associativo, a prescindere dall’effettivo avvalimento dei servizi offerti dalla società. 10.4.E’ noto per contro che l’imposta sul valore aggiunto secondo la generale disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (cfr. artt. 1 e ss. d.p.r. 633/1972). 10.5.In tale contesto l’articolo 2, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e l’art. 3 comma 4 lett. d) nel testo applicabile ratione temporis escludono espressamente dal novero delle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni che hanno per oggetto aziende o rami di aziende. 10.6.A fronte di tale inquadramento normativo il contributo previsto dall’art.7 dello statuto che rappresenta il c.d. ribaltamento dei costi sostenuti per il funzionamento generale della società per azioni è escluso da IVA per difetto del presupposto oggettivo d'imposta, non trattandosi del corrispettivo per una prestazione concretamente resa agli associati. 10.7.Si pone lungo la medesima linea interpretativa, seppure non assurgendo a fonte normativa, comunque utile a comprendere il discrimen generalmente riconosciuto per affrontare le questioni dubbie in materia, la risoluzione 22 luglio 1996, n. 156/E delle Agenzia delle Entrate la quale chiarisce che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano "commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3" del Decreto IVA.

Viceversa "esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall'ente associativo".

10.8. A fronte del sin qui ricostruito quadro normativo di riferimento rileva il collegio come sia la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a distinguere fra le fatture emesse per i costi del servizio di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti che essa svolge e che si riferiscono agli importi dovuti per i servizi effettivamente prestati a favore degli enti associati (come [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] di Catania) dalle fatture relative alle spese generali di funzionamento ed emesse in proporzione alle quote di capitale sociale possedute da ciascun socio (cfr. pag.2 del ricorso).Per tale secondo tipo di fatture deve ritenersi corretta l’assimilazione ai conferimenti sociali ed ai contributi consortili per i quali non essendo individuabili specifiche prestazioni di servizi si giustifica la non assoggettabilità all’IVA. 10.9.Inoltre non coglie nel segno la censura che riguarda l’omesso esame della natura del rapporto fra la società ricorrente ed i soci e che andrebbe inquadrato in termini di mandato e quindi di prestazione di servizi soggetta ai IVA. 10.10.La critica non si confronta con il titolo della pretesa azionata e cioè con l’art. 7 dello statuto sociale in forza del quale il conferimento richiesto al socio non ha carattere sinallagmatico ma si fonda sulla mera adesione alla società ed è dovuto in proporzione alle quote di partecipazione non alla fruizione dello specifico servizio offerto dalla società di gestione integrata dei rifiuti. 11.Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 12.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di litea favore della controricorrente e liquidate in euro 5300,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9446-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2016 della Corte d'appello di Catania, depositata il 15/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del Sostituto p rocuratore g enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo in data 25 febbraio 2008 il tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ingiungeva all’allora [OSCURATO:PERSONA] di Catania (ora [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento dell’importo di € 211.800,77 oltre accessori, a titolo di contributo per spese generali di amministrazione relative agli anni dal 2004 al 2007, somma determinata – sulla scorta dell’art. 7 dello Statuto della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. – in proporzione alla quota di capitale di titolarità della medesima ingiunta. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva opposizione contestando, non l’esistenza in sé del debito, bensì l’applicazione sulla somma dell’I.V.A., chiedendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo. 3. Con sentenza n. 461/2010 in data 28 settembre 2010 l’adito tribunale respingeva l’opposizione a spese compensate, affermando, in particolare, che le prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci dovevano essere ricondotte nell’ambito della previsione di cui all’art. 3 d.p.r. 633/72, ed affermando che anche le spese di amministrazione, in quanto onere della struttura organizzativa dell’ente, dovevano ritenersi riconducibili al costo per l’erogazione del servizio. 4. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, la corte d’appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellante al pagamento del solo importo capitale per spese generali, oltre agli accessori ed alle spese del monitorio, compensando le spese dei due gradi di giudizio. 4.1. Nella propria decisione, la corte d’appello di Catania -dopo aver evidenziato che a venire in rilievo non era un rapporto tributario, bensì il rapporto privatistico tra la società partecipata ed uno dei soci- rimarcava come il rapporto tra le parti fosse un contratto di società per azioni, e quindi un contratto associativo, estraneo ad un rapporto di scambio. 4.2. La corte di merito osservava, quindi, che l’apporto di denaro per spese generali di amministrazione non poteva essere ritenuto corrispettivo di una prestazione, da ritenersi assente, e doveva invece essere ricondotto nell’ambito dei conferimenti “sia in considerazione della natura associativa e non di scambio del contratto di società, sia in considerazione dell’inconfigurabilità di una prestazione di beni o servizi nei rapporti interni tra il socio che apporta una somma di denaro per il funzionamento della società e quest’ultima che ne beneficia”, e ciò anche in considerazione della previsione statutaria che quantificava detti oneri in ragione non dell’attivazione di servizi, ma della quota di capitale detenuta. 4.3. Argomentava, pertanto, che dette spese dovevano ritenersi non assoggettate ad IVA, come desumibile dal disposto di cui agli artt. 2, secondo comma, e 3, quarto comma, lett. d), D.P.R. 633/72, che escludono la assoggettabilità ad IVA dei conferimenti in società. 5. Per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, notificato in data 18 aprile 2017, basato su due motivi. 6. Ha regolarmente notificato e depositato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania), in via preliminare eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame dedotti da [OSCURATO:SOCIETA].. 6.Fissata per la decisione all’adunanza del 4 novembre 2021, la causa è stata rinviata all’odierna pubblica udienza. 6.1.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. . [OSCURATO:PERSONA] 7. Conil primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 della l. 142/90; 23 del d. lgs. 22/97; 201 del d. lgs. 152/2006; 2342 c.c.; 1, 2, 3, 15 del d.p.r. 633/72 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. 7.1.Lamenta la ricorrente che la decisione impugnata abbia violato le citate previsioni le quali -nel contemplare la possibilità di trasferimento dell’attività di gestione dei rifiuti urbani dai singoli enti locali a strutture dotate di personalità giuridica- non solo configurano tali ultimi soggetti come entità con finalità di tipo mutualistico/consortile, alle quali risulterebbero quindi inapplicabili le norme in tema di società contrastanti con tale specifico scopo, ma anche ricostruiscono il rapporto tra gli enti pubblici soci e l’Ente affidatario nei termini di un mandato, con conseguente applicabilità degli artt. 1 e 3, primo e terzo comma, ultimo capoverso, del d.p.r. 633/72. 7.2. Si deduce, ulteriormente, una non corretta applicazione dell’art. 2342 cod.civ. –norma che fisserebbe la misura massima degli obblighi dei soci, limitandoli ai conferimenti– in quanto la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto né della specifica previsione contenuta all’art. 7 dello Statuto, che prevede in capo ai soci l’obbligo di partecipare agli ulteriori costi di gestione della società, né del disposto di cui all’art. 2615-ter, secondo comma, cod.civ., che invece prevede la possibilità di contemplare l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro. 7.3. Viene lamentata, infine, la violazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, secondo comma, n. 1) e 15, d.p.r. 633/72 dai quali sarebbe possibile desumere l’applicazione dell’IVA anche alle spese generali erogate dai soci alla società, quali corrispettivo delle prestazioni di servizi svolte dalla società medesima e quali anticipazioni svolte a nome proprio, seppure per conto di terzi. 8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare l’effettiva natura della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, il rapporto tra la medesima ed i propri soci. 8.1.Viene lamentato, in particolare, che la decisione oggetto di gravame non abbia considerato il ruolo che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolge nell’[OSCURATO:PERSONA] (ATO), essendole stata affidata dagli enti territoriali l’attività di gestione dei rifiuti in detto ambito, da ciò derivando, secondo la ricorrente,che il rapporto tra società ed ente socio risulta riconducibile ad un rapporto sinallagmatico di mandato, con conseguente applicabilità dell’IVA. 8.2. La natura sinallagmatica del rapporto sarebbe desumibile ulteriormente dall’art. 7 dello [OSCURATO:SOCIETA]., che espressamente prevede in capo ai soci l’obbligo di contribuzione alle spese generali di amministrazione, con disposizione in contrasto con la disciplina generale in tema di S.p.A. 9. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione d i inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sulla scorta del disposto di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della l. 69/2009. 9.1.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui la modifica dell'art. 327 cod. proc.civ.. , introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015 ; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021) . 9.2.Risalendo il giudizio di primo grado al 2008, quindi, trova applicazione la previgente versione dell’art. 327 cod.proc.civ., che contemplava il termine lungo di un anno. 10.Passando al merito del ricorso i due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 10.1.La questione giuridica posta dal ricorso concerne l’assoggettabilità ad IVA del contributo dovuto dalla Provincia regionale di Catania quale socia di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 7 dello statuto per le spese generali di amministrazione della società medesima. 10.2.Il suddetto art.7 dello statuto sociale testualmente recita: “l’ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria indipendentemente dall’attivazione specifica di servizi da parte della società”. 10.3.Il contributo in questione configura cioè un conferimento cui ogni associato è tenuto in virtù del vincolo associativo, a prescindere dall’effettivo avvalimento dei servizi offerti dalla società. 10.4.E’ noto per contro che l’imposta sul valore aggiunto secondo la generale disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (cfr. artt. 1 e ss. d.p.r. 633/1972). 10.5.In tale contesto l’articolo 2, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e l’art. 3 comma 4 lett. d) nel testo applicabile ratione temporis escludono espressamente dal novero delle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni che hanno per oggetto aziende o rami di aziende. 10.6.A fronte di tale inquadramento normativo il contributo previsto dall’art.7 dello statuto che rappresenta il c.d. ribaltamento dei costi sostenuti per il funzionamento generale della società per azioni è escluso da IVA per difetto del presupposto oggettivo d'imposta, non trattandosi del corrispettivo per una prestazione concretamente resa agli associati. 10.7.Si pone lungo la medesima linea interpretativa, seppure non assurgendo a fonte normativa, comunque utile a comprendere il discrimen generalmente riconosciuto per affrontare le questioni dubbie in materia, la risoluzione 22 luglio 1996, n. 156/E delle Agenzia delle Entrate la quale chiarisce che i contributi consortili, anche se qualificati dallo statuto come spese di funzionamento del consorzio, laddove siano "commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3" del Decreto IVA. Viceversa "esulano dal campo di applicazione del tributo le sole quote consortili versate a copertura di spese generali di gestione per le quali non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese dall'ente associativo". 10.8. A fronte del sin qui ricostruito quadro normativo di riferimento rileva il collegio come sia la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a distinguere fra le fatture emesse per i costi del servizio di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti che essa svolge e che si riferiscono agli importi dovuti per i servizi effettivamente prestati a favore degli enti associati (come [OSCURATO:PERSONA] di Catania, già [OSCURATO:PERSONA] di Catania) dalle fatture relative alle spese generali di funzionamento ed emesse in proporzione alle quote di capitale sociale possedute da ciascun socio (cfr. pag.2 del ricorso).Per tale secondo tipo di fatture deve ritenersi corretta l’assimilazione ai conferimenti sociali ed ai contributi consortili per i quali non essendo individuabili specifiche prestazioni di servizi si giustifica la non assoggettabilità all’IVA. 10.9.Inoltre non coglie nel segno la censura che riguarda l’omesso esame della natura del rapporto fra la società ricorrente ed i soci e che andrebbe inquadrato in termini di mandato e quindi di prestazione di servizi soggetta ai IVA. 10.10.La critica non si confronta con il titolo della pretesa azionata e cioè con l’art. 7 dello statuto sociale in forza del quale il conferimento richiesto al socio non ha carattere sinallagmatico ma si fonda sulla mera adesione alla società ed è dovuto in proporzione alle quote di partecipazione non alla fruizione dello specifico servizio offerto dalla società di gestione integrata dei rifiuti. 11.Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è tenuta, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 12.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di litea favore della controricorrente e liquidate in euro 5300,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
Decreto Cassazione n. 24907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris