CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 42502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 23/09/2022 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa Costantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata impugnata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione del tribunale di Civitavecchia, in data 22 novembre 2021, adito al fine di dichiarare la nullità del decreto penale di condanna n. 196/2019 emesso nei confronti della Ascenzi, con istanza altresì di restituzione in termini al fine di proporre opposizione ex art. 175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen., aveva dichiarato inammissibile, siccome, tardiva la domanda così proposta. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso straordinario per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, con errore di fatto, la Suprema Corte non avrebbe considerato che in ricorso si era dedotto il vizio di notificazione del decreto penale al difensore e non l'omessa notifica all'imputata, come invece sostenuto. Così che in presenza di nullità assoluta non avrebbe potuto rappresentarsi lo spirare di un termine perentorio entro cui il difensore avrebbe potuto proporre opposizione al decreto penale non notificatogli, come pure sostenuto dai giudici. In tale quadro, in presenza di una nullità assoluta e di una mancata opposizione, il sistema normativo, si osserva, impone la regolarità della procedura di notificazione, a nulla valendo che poi sia esercitato o meno il potere di impugnazione da una o tutte le parti interessate. Da qui la sussistenza da parte della Suprema Corte di più errori di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza della Corte di Cassazione qui impugnata emerge che, in sede di esecuzione, la ricorrente avrebbe sollevato non semplicemente la questione di nullità del decreto penale per mancata notifica, ma anche avrebbe nel contempo chiesto la declaratoria di nullità del decreto penale con restituzione in termini per proporre opposizione. Rispetto a tale ricostruzione, la ricorrente in questa sede limita la sua istanza solo alla deduzione di nullità del decreto penale, senza tuttavia in alcun modo allegare quanto così sostenuto, incorrendo in un palese difetto di autosufficienza del ricorso posto tra l'altro che dagli atti a disposizione di questa corte nulla depone nel senso della ricostruzione proposta in ricorso. Tale essendo il quadro fattuale costituito dalle domande proposte, la decisione dei giudici, per cui la pur ammessa mancata notifica al difensore, esaminata nel quadro e in correlazione con il contestuale manifestato interesse alla restituzione in termini per l'opposizione, avrebbe integrato una complessiva domanda inammissibile, stante l'avvenuta conoscenza, comunque, del decreto penale di condanna e la possibilità di proporre opposizione, non costituisce affatto il frutto di erronea percezione di profili di fatto. Quanto, piuttosto, la validazione giuridica di una ricostruzione interpretativa operata dal giudice dell'esecuzione, e ritenuta legittima da questa Suprema Corte, in cui assume significativo e valido peso il dato per cui, pur a fronte della dedotta nullità la ricorrente aveva comunque manifestato, dopo la avvenuta conoscenza del decreto penale da parte del suo difensore, la volontà di proporre opposizione, COSÌ da non potersi rinvenire - come giustamente osservato in sentenza - alcun riscontro di un concreto interesse a proporre la questione di nullità, siccome nella sostanza superata ovvero assorbita dalla manifestata intenzione di ottenere una restituzione in termini a fini di opposizione. Restituzione in termini che, tuttavia, come rilevato dai giudici, non poteva operare, potendosi piuttosto proporre la opposizione stessa direttamente e immediatamente, in assenza della previa notifica al difensore ( tra le altre sez. 4 n. 16611 del 24.1.2019 Rv. 275654 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i