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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20320/2022

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o terzo ai fini dell’azione ex art. 404 cod. proc. civ..

Dunque, la Corte d’Appello, nell’occuparsi dei diritti acquistati dai terzi di buona fede, erroneamente ha fatto riferimento alla posizione deisoci, che, invece, non possono essere considerati ontologicamente come terzi.

La Corte d’Appello ha, inoltre, pronunciato “oltre la domanda” delle società opponenti, avendo queste ultime invocato l’inopponibilità della sentenza della Corte d’Appello del 2013,ex art. 1194 cod. civ., mentre la Corte territoriale ha accolto la domanda di inefficacia, applicando l’art. 2377 u.c. cod. civ., che fa salvi i diritti dei terzi acquirenti di buona fede.

Infine, la sentenza della Corte catanese ha ritenuto la buona fede delle società opponenti, limitandosi a richiamare stralci delle loro difese, senza offrire una motivazione vera del proprio argomentare, omettendo, peraltro, l’esame di un preciso fatto storico: la coincidenza temporale della carica ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] quale componente del CdA del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quella di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].., e ciò ancor prima dell’acquisto da parte delle opponenti dell’intero pacchetto azionario della suddetta società.

3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, affrontando in parte le medesime questioni (quali la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria), sono in parte infondati, in parte inammissibili, seppure la motivazione dellaCorte d’Appello deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ..

Deve, in primo luogo, ritenersi insussistente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invocata sul rilievo che la Corte d’Appello non si si sarebbe pronunciata sull’eccezione sollevata dall’opposta, odierna ricorrente, di inammissibilità dell’atto di opposizione di terzo.

In proposito,a prescindere dal rilievo è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 321 del 12/01/2016) che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, è evidente che la Corte d’Appello si sia pronunciata sull’eccezione in oggetto, avendo riconosciuto la qualità di terzi alle opponenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuto, di conseguenza, ammissibile l’opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° cod. proc. civ. dalle stesse proposta.

Devono, tuttavia, essere corrette le argomentazioni con cui il giudice d’appello ha ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. legittimate ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria.

In particolare, alle predette società è stata attribuita dalla sentenza impugnata la qualità di terzi,sul rilievo che unica vera controparte degli attori n el giudizio di annullamento delle delibere assembleari di cui è causa sarebbe la sola [OSCURATO:PERSONA] spa, e non le eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originariedanti causa delle due società opponenti).

In realtà, le ragioni per cui le predette società devono ritenersi quali soggetti terzi, e, come tali, legittimate ex art. 404 1° comma cod. proc. civ. emergono, come già evidenziato nella parte narrativa,dalla ricostruzione dei trasferimenti delle quote societarie, operata dalla stessa Società di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel ricorso attraverso il richiamo agli atti processuali che li avevano elencati nella loro premessa (vedi pagg.7, 8 e 33).

Come detto, dopo la delibera del 16.9.1993 di azzeramento del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per perdite, di sua ricostituzione al limite legale ed aumento di capitale sino a £ 1.500.000.000 (quasi interamente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]), le eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto l’intero pacchetto azionario della società alla [OSCURATO:PERSONA] capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] con due successivi atti di trasferimento del 20.6.2000 e del

22.200. In data 31.1.2002, dopo che il capitale era stato nuovamente azzerato per perdite, il nuovo capitale sociale era stato integralmente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo un ulteriore abbattimento per perdite, il capitale sociale era stato nuovamente ricostituito dal solo medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale con atto pubblico del 26.4.2004, ha ceduto l’intero pacchetto azionario, alienandone il 5 % ad [OSCURATO:PERSONA] (il quale lo ha successivamente trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed il 95% alla [OSCURATO:SOCIETA]..

Da questa incontestata ricostruzione emerge che le opponenti di terzo non sono aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi delle eredi del medesimo, avendo acquistato una partecipazione diversa da quella oggetto del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, anche ritenendo che per effetto della declaratoria di inesistenza delle delibere assembleari di azzeramento e ricostituzione del capitale del 1992 e del 1993, pronunciata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1181/2013 (confermata da questa Corte con sentenza n. 18845/2016), sia stata coinvolta la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore delle nuove azioni, in ogni caso, le azioni alla fine pervenute, nel 2004, a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano diverse anche da quelle acquistate da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’azzeramento e ricostituzione del capitale del 1992-1993: dopo quella ricostituzione vi sono stati ben due altri azzeramenti e ricostituzione del capitale, e le azioni delle due società opponenti di terzo provenivano, appunto, dall’ultima emissione di azioni.Alla luce di tali considerazioni, le società opponenti sono indubbiamente legittimate all’azione ex dell’art. 404, comma primo, cod. proc. civ. pc , e ciò perché la sentenza di appello n. 1181/2013 che ha accertato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al 25 % del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] –almeno se intesa quale accertamento della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], per il 25 %, all’attualecapitale della società – pregiudica il diritto delle opponenti di partecipazione totalitaria alla medesima società.

La motivazione della sentenza impugnata va corretta in dirittoanche nella parte in cui ha affermato la salvezza dell’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che l’annullamento delle delibere assembleari del 1992/1993 non ha effetto nei loro confronti,per avere le stesse acquistato la partecipazione quale terzi di buona fede in esecuzione delle delibere annullate, ai sensi dell’art. 2377, comma 7, cc.

In proposito, il richiamo della Corte d’Appello all’art. 2377 cod. civ. è inconferente, atteso che l ’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non è certo avvenuto in esecuzione delle delibere del 1992-1993, bensì in esecuzione dell’ultimo azzeramento e ricostituzione del capitale.

E questa è appunto la ragione dell’erroneità della statuizione con cui la sentenza della Corte d’Appellodel 2013 ha accertato che, a seguito della declaratoria di inesistenza delle delibere del 1992/1993, la [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta titolare del 25 % dell’attuale(ossia alla data della sentenza) capitale della [OSCURATO:PERSONA]: la SocietàCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] era invece titolare del 25 % del capitale originario della società, ossia di azioni diverse da quelle attualmente in circolazione, dato che le azioni di sua proprietà erano state comunque estinte a seguito dell’azzeramento del capitale e dell’emissione di nuove azioni in esecuzione delle deliberadel 2002 e del 2004.

La declaratoria di inesistenza delle delibere in questione, infatti, non poteva porre nel nulla le nuove emissioni di azioni, comunque di fatto avvenute.

Proprio alla luce del rilievo che la salvezza dell’acquisto [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non dipende dall’applicazione dell’art. 2377 comma 7° cod. civ., del tutto inconferente è l’accertamento della buona fede delle due società opponenti.A prescinderedal rilievo che le doglianze con cui la società ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione artt. 115 e 116 cpcsi appalesano inammissibili,in quanto costituiscono sostanziali censure di merito, in ogni caso, il dedotto omesso esame ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.- invocato dalla società ricorrente- difetta del requisito della decisività dei fatti indicat i : l’irrilevanza dell’art. 2377, comma 7, cod. civ.esclude in radice ogni rilievo della questione della buona fede.

4. Il ricorso incidentale condizionato con cui le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2379 ult. comma cod. civ. in relazione all’art. 11 disp. prel. cod. civ. , nella sua formulazione introdotta con il d.lgs n. n6/2003 in data posteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoprincipale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la società ricorrenteal pagamento delle spese processuali che liquida in € 13.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o terzo ai fini dell’azione ex art. 404 cod. proc. civ.. Dunque, la Corte d’Appello, nell’occuparsi dei diritti acquistati dai terzi di buona fede, erroneamente ha fatto riferimento alla posizione deisoci, che, invece, non possono essere considerati ontologicamente come terzi. La Corte d’Appello ha, inoltre, pronunciato “oltre la domanda” delle società opponenti, avendo queste ultime invocato l’inopponibilità della sentenza della Corte d’Appello del 2013,ex art. 1194 cod. civ., mentre la Corte territoriale ha accolto la domanda di inefficacia, applicando l’art. 2377 u.c. cod. civ., che fa salvi i diritti dei terzi acquirenti di buona fede. Infine, la sentenza della Corte catanese ha ritenuto la buona fede delle società opponenti, limitandosi a richiamare stralci delle loro difese, senza offrire una motivazione vera del proprio argomentare, omettendo, peraltro, l’esame di un preciso fatto storico: la coincidenza temporale della carica ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] quale componente del CdA del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quella di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].., e ciò ancor prima dell’acquisto da parte delle opponenti dell’intero pacchetto azionario della suddetta società. 3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, affrontando in parte le medesime questioni (quali la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria), sono in parte infondati, in parte inammissibili, seppure la motivazione dellaCorte d’Appello deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. Deve, in primo luogo, ritenersi insussistente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., invocata sul rilievo che la Corte d’Appello non si si sarebbe pronunciata sull’eccezione sollevata dall’opposta, odierna ricorrente, di inammissibilità dell’atto di opposizione di terzo. In proposito,a prescindere dal rilievo è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 321 del 12/01/2016) che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, è evidente che la Corte d’Appello si sia pronunciata sull’eccezione in oggetto, avendo riconosciuto la qualità di terzi alle opponenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuto, di conseguenza, ammissibile l’opposizione di terzo ex art. 404 comma 1° cod. proc. civ. dalle stesse proposta. Devono, tuttavia, essere corrette le argomentazioni con cui il giudice d’appello ha ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. legittimate ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria. In particolare, alle predette società è stata attribuita dalla sentenza impugnata la qualità di terzi,sul rilievo che unica vera controparte degli attori n el giudizio di annullamento delle delibere assembleari di cui è causa sarebbe la sola [OSCURATO:PERSONA] spa, e non le eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originariedanti causa delle due società opponenti). In realtà, le ragioni per cui le predette società devono ritenersi quali soggetti terzi, e, come tali, legittimate ex art. 404 1° comma cod. proc. civ. emergono, come già evidenziato nella parte narrativa,dalla ricostruzione dei trasferimenti delle quote societarie, operata dalla stessa Società di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel ricorso attraverso il richiamo agli atti processuali che li avevano elencati nella loro premessa (vedi pagg.7, 8 e 33). Come detto, dopo la delibera del 16.9.1993 di azzeramento del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per perdite, di sua ricostituzione al limite legale ed aumento di capitale sino a £ 1.500.000.000 (quasi interamente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]), le eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto l’intero pacchetto azionario della società alla [OSCURATO:PERSONA] capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] con due successivi atti di trasferimento del 20.6.2000 e del 22.200. In data 31.1.2002, dopo che il capitale era stato nuovamente azzerato per perdite, il nuovo capitale sociale era stato integralmente sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo un ulteriore abbattimento per perdite, il capitale sociale era stato nuovamente ricostituito dal solo medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale con atto pubblico del 26.4.2004, ha ceduto l’intero pacchetto azionario, alienandone il 5 % ad [OSCURATO:PERSONA] (il quale lo ha successivamente trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed il 95% alla [OSCURATO:SOCIETA].. Da questa incontestata ricostruzione emerge che le opponenti di terzo non sono aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi delle eredi del medesimo, avendo acquistato una partecipazione diversa da quella oggetto del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, anche ritenendo che per effetto della declaratoria di inesistenza delle delibere assembleari di azzeramento e ricostituzione del capitale del 1992 e del 1993, pronunciata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1181/2013 (confermata da questa Corte con sentenza n. 18845/2016), sia stata coinvolta la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore delle nuove azioni, in ogni caso, le azioni alla fine pervenute, nel 2004, a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano diverse anche da quelle acquistate da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’azzeramento e ricostituzione del capitale del 1992-1993: dopo quella ricostituzione vi sono stati ben due altri azzeramenti e ricostituzione del capitale, e le azioni delle due società opponenti di terzo provenivano, appunto, dall’ultima emissione di azioni.Alla luce di tali considerazioni, le società opponenti sono indubbiamente legittimate all’azione ex dell’art. 404, comma primo, cod. proc. civ. pc , e ciò perché la sentenza di appello n. 1181/2013 che ha accertato la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al 25 % del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] –almeno se intesa quale accertamento della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], per il 25 %, all’attualecapitale della società – pregiudica il diritto delle opponenti di partecipazione totalitaria alla medesima società. La motivazione della sentenza impugnata va corretta in dirittoanche nella parte in cui ha affermato la salvezza dell’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che l’annullamento delle delibere assembleari del 1992/1993 non ha effetto nei loro confronti,per avere le stesse acquistato la partecipazione quale terzi di buona fede in esecuzione delle delibere annullate, ai sensi dell’art. 2377, comma 7, cc. In proposito, il richiamo della Corte d’Appello all’art. 2377 cod. civ. è inconferente, atteso che l ’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non è certo avvenuto in esecuzione delle delibere del 1992-1993, bensì in esecuzione dell’ultimo azzeramento e ricostituzione del capitale. E questa è appunto la ragione dell’erroneità della statuizione con cui la sentenza della Corte d’Appellodel 2013 ha accertato che, a seguito della declaratoria di inesistenza delle delibere del 1992/1993, la [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta titolare del 25 % dell’attuale(ossia alla data della sentenza) capitale della [OSCURATO:PERSONA]: la SocietàCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] era invece titolare del 25 % del capitale originario della società, ossia di azioni diverse da quelle attualmente in circolazione, dato che le azioni di sua proprietà erano state comunque estinte a seguito dell’azzeramento del capitale e dell’emissione di nuove azioni in esecuzione delle deliberadel 2002 e del 2004. La declaratoria di inesistenza delle delibere in questione, infatti, non poteva porre nel nulla le nuove emissioni di azioni, comunque di fatto avvenute. Proprio alla luce del rilievo che la salvezza dell’acquisto [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non dipende dall’applicazione dell’art. 2377 comma 7° cod. civ., del tutto inconferente è l’accertamento della buona fede delle due società opponenti.A prescinderedal rilievo che le doglianze con cui la società ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione artt. 115 e 116 cpcsi appalesano inammissibili,in quanto costituiscono sostanziali censure di merito, in ogni caso, il dedotto omesso esame ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.- invocato dalla società ricorrente- difetta del requisito della decisività dei fatti indicat i : l’irrilevanza dell’art. 2377, comma 7, cod. civ.esclude in radice ogni rilievo della questione della buona fede. 4. Il ricorso incidentale condizionato con cui le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2379 ult. comma cod. civ. in relazione all’art. 11 disp. prel. cod. civ. , nella sua formulazione introdotta con il d.lgs n. n6/2003 in data posteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorsoprincipale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la società ricorrenteal pagamento delle spese processuali che liquida in € 13.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussisten
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