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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40551/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031LHE7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036V4UM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato - rideterminando la pena inflitta ai predetti in mesi dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn.2, 4 (in relazione agli episodi di furto del 5.01.2016 e del 23.12.2016) e 7 (in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) cod. pen., concesse le circostanze attenuanti nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in equivalenza con le residue aggravanti - la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di mesi 14 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Ritenuto che il primo motivo è generico e meramente reiterativo dal momento che la corte di merito ha già evidenziato quanto alla contestata genericità del capo d'imputazione, che questo - come si evince d'altronde dalla sua mera lettura - contiene sia pure in forma sintetica la descrizione delle quattro condotte di furto contestate a tutti gli imputati in concorso morale e materiale tra loro, e dei beni sottratti, laddove le circostanze aggravanti risultano evidentemente contestate con riferimento a tutte le ipotesi criminose - tant'è che poi alcune di esse sono state escluse solo per alcuni episodi - sicchè alcun pregiudizio per I diritto di difesa potesse ravvisarsi; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto generico e meramente reiterativo di censura a cui la corte di appello aveva già fornito adeguata risposta distinguendo tra l'unico episodio in cui vi era stato il monitoraggio costante da parte della sorveglianza dagli altri in cui tale controllo a distanza non vi era stato, essendo stati in tali occasioni gli imputati individuati "a posteriori"; sicchè la presenza del sistema di videosorveglianza, coerentemente con l'orientamento costante di questa Corte, non è stato reputato idoneo ad escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede non assicurando una custodia diretta e contínua da parte dei vigilanti; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dolendosi che essa è stata riconosciuta solo con riferimento ad un episodio, è del tutto generico e non considera che la corte dì appello ha già fornito risposta esauriente anche al riguardo facendo espresso riferimento al valore dei beni di certo non modesto - oggetto degli altri furti, e rispetto a tale motivazione non risulta interposta censura specifica; Ritenuto che il quarto motivo - riportato in ricorso come 3a - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. - recidiva contestata al solo Russo - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031LHE7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036V4UM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato - rideterminando la pena inflitta ai predetti in mesi dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn.2, 4 (in relazione agli episodi di furto del 5.01.2016 e del 23.12.2016) e 7 (in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) cod. pen., concesse le circostanze attenuanti nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in equivalenza con le residue aggravanti - la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di mesi 14 di reclusione ed euro 600,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo è generico e meramente reiterativo dal momento che la corte di merito ha già evidenziato quanto alla contestata genericità del capo d'imputazione, che questo - come si evince d'altronde dalla sua mera lettura - contiene sia pure in forma sintetica la descrizione delle quattro condotte di furto contestate a tutti gli imputati in concorso morale e materiale tra loro, e dei beni sottratti, laddove le circostanze aggravanti risultano evidentemente contestate con riferimento a tutte le ipotesi criminose - tant'è che poi alcune di esse sono state escluse solo per alcuni episodi - sicchè alcun pregiudizio per I diritto di difesa potesse ravvisarsi; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto generico e meramente reiterativo di censura a cui la corte di appello aveva già fornito adeguata risposta distinguendo tra l'unico episodio in cui vi era stato il monitoraggio costante da parte della sorveglianza dagli altri in cui tale controllo a distanza non vi era stato, essendo stati in tali occasioni gli imputati individuati "a posteriori"; sicchè la presenza del sistema di videosorveglianza, coerentemente con l'orientamento costante di questa Corte, non è stato reputato idoneo ad escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede non assicurando una custodia diretta e contínua da parte dei vigilanti; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., dolendosi che essa è stata riconosciuta solo con riferimento ad un episodio, è del tutto generico e non considera che la corte dì appello ha già fornito risposta esauriente anche al riguardo facendo espresso riferimento al valore dei beni di certo non modesto - oggetto degli altri furti, e rispetto a tale motivazione non risulta interposta censura specifica; Ritenuto che il quarto motivo - riportato in ricorso come 3a - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. - recidiva contestata al solo Russo - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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