CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 21944/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Zacco, che ha chiesto riconoscersi la competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della decisione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 19 agosto 2022 e di quella del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, resa in data 10 agosto 2022, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al numero 10651/22 Mod. 21 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 81 secondo comma, 493-ter cod. pen., relativo a plurimi doni di carte carburante, i cui originali appartengono a terzi soggetti, falsificati su apposite carte, sulle cui bande magnetiche vi sono incisi pan e pin delle carte carburante indicati nella contestazione, riqualificato dal giudice della convalida come reato di ricettazione continuata commesso accertato in Suzzara e Luzzara il 29 luglio 2022. 1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso l'Autorità giudiziaria di Mantova nel quale, a seguito di ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato, eseguito in data 29 luglio 2022, ad opera della Polizia giudiziaria di Mantova, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, contestualmente, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo la competenza di quello di Brescia, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso quel Tribunale. 1.2. Si osserva nel descritto provvedimento che, trattandosi di reato connesso con altri di competenza distrettuale, ai sensi dell'art. 51, comma 3- quinquies e 328, comma 1-quater, cod. proc. pen., gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di Brescia, estendendosi la competenza distrettuale del procedimento già incardinato, a tutti i reati e a tutti gli imputati dello stesso procedimento, stante la connessione tra il delitto per il quale si procede e quelli di cui agli artt. 416, 640-ter, cod. pen. per i quali procede l'autorità giudiziaria di Brescia (proc. n. 1907/2022 Mod. 21). 2.11 provvedimento che ha sollevato il conflitto negativo di competenza osserva che la notizia dell'esistenza di altro procedimento, a carico del medesimo indagato, relativamente ai reati di associazione per delinquere e frode informatica, viene tratta dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Mantova, da due seguiti di informativa, redatti, nell'ambito del procedimento ivi pendente a seguito dell'arresto dell'indagato, da personale della [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2022. Si evidenzia, tuttavia, che non risulta l'iscrizione di alcuna notitia criminis per i reati di cui agli artt. 416 e 640-ter cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del proc. n. 1907/2022. Ciò in quanto reato associativo e delitti di frode informatica vengono ipotizzati, in quel procedimento, a carico di altri soggetti, con esclusione di profili di connessione rilevanti, rispetto a quello per I quale è stata applicata la misura dall'Autorità che ha declinato la propria competenza per territorio. Si esclude, quindi, da parte del [OSCURATO:PERSONA] che ha sollevato conflitto, non solo la connessione rilevante di cui all'art. 12 lett. a) e b) cod. proc. pen. ma anche l'esistenza della connessione teleologica, posto che, nella specie, a carico dell'indagato si prospetta il mero possesso di carte falsificate, condotta che si pone a valle rispetto a quella che rappresenta il meccanismo illecito organizzato 2 A/' dall'associazione per la quale si procede a carico di altri soggetti, diversi dall'indagato per ricettazione. Né emerge, a parere del giudice, che le carte reperite nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] siano state utilizzate per frodi informatiche o altre condotte truffaldine. Si evidenzia, infine, che unico nesso teleologico è quello riscontrabile con i reati di cui agli artt. 110, 648, 493-ter cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], ipotizzati, da parte dell'Autorità giudiziaria bresciana, fatti commessi in Mantova il 26 aprile 2022 e il 4 maggio 2022, per prossimità temporale e spaziale delle condotte, con evidente connessione, ai sensi degli artt. 16 cod. proc. pen. e 12 lett. b) cod. proc. pen. Si sottolinea, infine, che si tratta di plurimi delitti, rispetto ai quali, ravvisata la pari gravità delle condotte, vi sarebbe la competenza dell'Autorità giudiziaria nel cui ambito territoriale è stato commesso il primo reato di ricettazione, cioè Mantova (commesso il 26 aprile 2022). Sicché, declinata la competenza a decidere sulla richiesta cautelare del Pubblico ministero, con conseguente declaratoria di inefficacia della misura, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato contestualmente, conflitto negativo con conseguente rimessione degli atti a questa Corte, ex art. 30 cod. proc. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-cluodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. Dunque, si è concluso chiedendo riconoscersi la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Mantova, facendo proprie le considerazioni del provvedimento che ha sollevato il conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Mantova. 1.1.Corretto è il ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale, nei casi in cui non è noto il luogo di ricezione della res di provenienza illecita, in relazione al reato istantaneo di ricettazione. 1.2. Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato di ricettazione come riqualificate le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] per le quali questi è stato tratto in arresto, per non essere noto, né emerso dagli atti del processo, quello in cui le carte sono state ricevute. Invero, in relazione alla consumazione del reato di ricettazione questa Corte ha costantemente ritenuto (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/202.1, Rv. 281911; n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969) che il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato. 1.3. Inoltre, deve rilevarsi che, per il reato di ricettazione, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto quello della consumazione del delitto, va individuato in relazione al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 857 del 26/02/1994, confl. comp. in proc. Collu, Rv. 196982: nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen.). 1.4. Da ultimo, si osserva ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, che questa Corte ha rilevato che, in presenza di fatti di pari gravità, per i quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, lett. c) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dei). 2017, Cassola„ Rv. 269246; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549). 1.5.Da ultimo, va rimarcato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quanto alla determinazione della competenza per territorio nel caso di reati connessi, questa deve essere determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, conflitto comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc. Novarese, Rv, 264539 ; Sez. 1, n. 110,47 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, che non emerge dagli atti il luogo ove l'indagato ha ricevuto le carte carburante, rinvenute nella sua disponibilità, condotta che ha condotto all'arresto dell'inda gato in data 29 luglio 2022. Inoltre, deve assumere rilievo, ai fini che interessano, il luo go ove il primo reato è indicato nella imputazione come commesso (Mantova), trattandosi di reati di pari gravità, collegati da nesso teleologico. Sicché non essendo noto il luogo ove si è verificata la ricezione delle carte per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, ma quello di commissione del reato di ricettazione del 26 aprile 2022 (Mantova) come contestato nell'imputazione, va rilevato che detto luogo rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di Mantova cui vanno trasmessi gli atti. 3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Mantova il giudice competente per territorio in relazione alla condotta di cui all'imputazione. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Gip presso il Tribunale di Mantova, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda a