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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01904/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAd-ete-avvi.so-erFteinrerr+i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26305/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati ascritti.

2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo due motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte contestate che avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi dell'art. 378 c.p. e non ex art.648 bis c.p.; - violazione di legge in relazione all' art. 597 comma 3 c.p.p. avendo la corte di appello disatteso la richiesta di conferma della modalità di esecuzione della misura irrogata dal G.I.P. in ragione delle gravi condizioni di salute dell'imputato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato de plano inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati.

Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.

Ne discende la inammissibilità delle censure avanzate in questa sede riguardanti, peraltro, un motivo (quello inerente la derubricazione in favoreggiamento) oggetto di espressa rinunzia ovvero questioni di competenza del magistrato di sorveglianza.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAd-ete-avvi.so-erFteinrerr+i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26305/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo due motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte contestate che avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi dell'art. 378 c.p. e non ex art.648 bis c.p.; - violazione di legge in relazione all' art. 597 comma 3 c.p.p. avendo la corte di appello disatteso la richiesta di conferma della modalità di esecuzione della misura irrogata dal G.I.P. in ragione delle gravi condizioni di salute dell'imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato de plano inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati. Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali. Ne discende la inammissibilità delle censure avanzate in questa sede riguardanti, peraltro, un motivo (quello inerente la derubricazione in favoreggiamento) oggetto di espressa rinunzia ovvero questioni di competenza del magistrato di sorveglianza. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore I
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