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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23597/2026

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rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 6702/2023 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA, depositata il 7/8/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOIl Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso, affidato a quattro motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appellodel Consorzio avverso la sentenza n. 685/2021 emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Enna in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiLeonforte avverso avviso di pagamento a titolo di contributi consortili per opereirrigue relativi all’annualità 2018.Il contribuente resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente, circa l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato a mezzoposta elettronica certificata sulla base di procura conferita su supporto analogico,senza che la relata di notifica contenesse l’attestazione di conformità della copiainformatica all’originale cartaceo.1.2.

La censura è infondata, come già affermato da questa Corte infattispecie identica alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass. n.6611/2026).1.3.

In fatto, il Consorzio ha depositato, in data 16 gennaio 2024,l’attestazione di conformità relativa alla procura speciale originariamenteconferita in forma analogica e notificata telematicamente con il ricorso.1.4.

In diritto, l’art. 196-novies disposizioni attuative c.p.c. disciplina lacertificazione di conformità delle copie informatiche di atti formati su supportoanalogico; l’art. 369 c.p.c. prescrive, in particolare, la produzione della procuraspeciale, a pena di improcedibilità; l’art. 372, comma 2, c.p.c. consente ildeposito dei documenti relativi all’ammissibilità fino a quindici giorni primadell’udienza.Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/20261.5.

La giurisprudenza di questa Corte ha unanimemente riconosciuto larilevanza del principio di effettività della tutela e della strumentalità delle forme,privilegiando soluzioni ispirate a ragionevolezza e proporzionalità (Cass., Sez.Un., nn. 25513/2016, 10648/2017, 8950/2022, 28403/2023, 2075/2024; Cass.,Sez.

Un., n. 6477/2024), affermando che la mancanza dell’asseverazione nondetermina improcedibilità ove non sia contestata la conformità dell’atto.1.6.

È stata altresì esclusa l’improcedibilità del ricorso ove la mancataasseverazione o non sia stata dedotta alcuna difformità dalla controparte (cfr.Sez.

Un., n. 22438/2018; Sez.

Un., n. 8312/2019 e successive pronunce disegno coerente).1.7.

Applicando tali principi al caso in esame, deve allora rilevarsi che laconformità della procura alla copia cartacea non è stata contestata dalcontroricorrente, il quale si è limitato a censurare l’assenza dell’asseverazionenella relata; in tale ipotesi l’omissione integra mera irregolarità, che incideunicamente sull’equivalenza legale della copia informatica rispetto all’originale(con la conseguente possibilità per la controparte di disconoscerla), ma nondetermina la sanzione radicale dell’improcedibilità del ricorso.1.8.

La soluzione è, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte EDUche ha ritenuto compatibile una valutazione flessibile quando la parte avversarianon prova la difformità o la situazione venga regolarizzata prima dell’udienza (cfr.sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c.

Italia – ric. 37943/2017 ed altri due).2.1.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 peravere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente annullatol’atto impugnato pur non rientrando nell’elencazione di cui alla suddettadisposizione.2.2.

La censura è infondata.2.3.

Come già osservato da questa Corte in identica fattispecie tra le stesseparti (cfr. Cass. nn. 6610 e 6611 del 2026) l’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n.546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tuteladel contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concreteragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass.n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).2.4.

Non sussiste dunque la limitazione del mezzo di tutela prospettata dalConsorzio, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, non ricompresonell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essainerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.2.5.

Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dal ricorrente dalpassaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte (cfr. tra tutte, Cass.n. 16118/2023), non pone un limite alle ragioni difensive, facoltizzando piuttostoil più ampio esercizio difensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di meritoe/o (perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole, ed invero lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso di pagamentoanche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e lagiurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa che emblematicamente integra unvizio di natura formale.2.6. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’impugnazione aveva riguardato (ed èstata poi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che,quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimitàdell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.3.1.

Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 21 d.lgs n. 546/1992 e2697 c.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso diverificare che il ricorso del contribuente sia stato presentato nei termini di legge,violando così le norme sul termine di impugnazione e sull’onere della prova.3.2.

La doglianza va disattesa.Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/20263.3.

Va parimenti richiamato quanto già evidenziato da questa Corte nellecitate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, secondo cui il Consorzio si limita alamentare una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica dellaregolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività,così veicolando la censura sul puro versante accademico, senza dedurre lasussistenza di alcun vizio, meno che mai quello della tardività dell’impugnazione,trascurando peraltro di considerare che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione, laddovedel tutto inconducente si presenta la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n.546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stataproposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.4.1.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24,111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992» e lamenta che la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente dichiarato«inesistente» il Consorzio di Bonifica 6 Enna a seguito della riforma regionale(L.R. 5/2014), ritenendo quindi inammissibile l'appello proposto dal Consorziostesso.4.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricolasiciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntantiall’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi diBonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando –sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistentiConsorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).4.3.

Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambito delcomplessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica SiciliaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quellodi Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in termini ripresi a pagina n. 30).4.4.

La censura va accolta.4.5.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa – quanto segue: «1.

Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore,sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica,omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia perla gestione delle acque.

L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed atempo determinato;

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientaleaccorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori.

3. Entroil 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione dellaGiunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativapermanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cuiart. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31;

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto aisensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e lapesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».4.6.

L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017, aseguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017), hastabilito – per quanto di interesse - che: - «1.

A decorrere dalla data dicostituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sono accorpati […]»; - «2.Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorziNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al patrimoniomobiliare e immobiliare e al personale, che mantiene il trattamento giuridico edeconomico posseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3.

Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primacomma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni diordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento ealla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»; - «6.

Adavvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativopersonale»; - «7.

Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della1.r. 5/2014 […]»; «13.

I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati.

In particolare: - i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati eogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità di riparto dei contributi acarico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione delnuovo consorzio […]».4.7.

Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.8.

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, inottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodo transitorio",per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorieNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento diOrganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformemente aquanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».4.9.

Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo che «la soluzione di continuità, per latipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibileprevisione di un "periodo transitorio"», «di dovere obbligatoriamente garantire ilcompimento dell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto delRegolamento suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi dicui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agirannonella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino allaformale loro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi» e che «[…] lesuddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente e sostanzialmenteall'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza" normato dall'art. 1705del Codice Civile che garantisce il concreto compimento dell'attività e la pienaoperatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previste dalle normetransitorie del Regolamento di Organizzazione» (così nella citata delibera).4.10.

Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21del 2 luglio 2020; successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, condeliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v.delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - condeliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle more delladefinitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senza soluzione dicontinuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi di bonifica della SiciliaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026Occidentale e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusionedelle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi […]».4.11.

Ciò posto, vanno richiamati sul punto i principi di diritto già affermatida questa Corte nelle citate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, che hannoaffermato quanto segue.4.12.

L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliananon ha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti.4.13.

In particolare, l’art. 13 della legge ha un valore programmatico eprevede l’accorpamento e la riorganizzazione, ma non dispone espressamente lasoppressione dei vecchi consorzi.4.14 È poi previsto un periodo transitorio (più volte prorogato) durante ilquale i Consorzi originari continuano ad operare e durante tale fase restano validipiani, regolamenti e affidamenti già in essere, garantendo continuitàamministrativa.4.15 L’estinzione dei consorzi accorpati avviene solo al completamento delprocesso di riunificazione, non automaticamente con l’entrata in vigore dellalegge, cosicché i Consorzi preesistenti (come il Consorzio di bonifica Enna 6)mantengono la legittimazione ad operare e ad adottare atti, anche tributari, finoalla conclusione dell’accorpamento.4.16.

Non è inoltre qualificabile la loro attività come «mandato senzarappresentanza», poiché nel diritto pubblico si applicano semmai meccanismi didelega previsti dalla legge, e tuttavia, l’erroneo richiamo al mandato non incidesulla validità degli atti adottati, né sulla titolarità del potere, che deriva dallaperdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti.4.17.

Ne consegue che un avviso di pagamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] 6durante il periodo transitorio, come nel caso in esame, è valido, perché l’entenon era ancora estinto sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani ed era ancora titolare della funzione impositiva in quantolegittimato ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività.5.1.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alterzo motivo, assorbito il quarto motivo -concernente, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13 dellaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo loschema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e della deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30ottobre 2017, assumendo, l’istante, che il predetto mandato senzarappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica – e respinti iprimi due motivi.5.2.

Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al terzo motivo erinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini, assorbito il quartomotivo e respinti i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 6702/2023 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA, depositata il 7/8/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOIl Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso, affidato a quattro motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appellodel Consorzio avverso la sentenza n. 685/2021 emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Enna in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiLeonforte avverso avviso di pagamento a titolo di contributi consortili per opereirrigue relativi all’annualità 2018.Il contribuente resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalcontroricorrente, circa l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato a mezzoposta elettronica certificata sulla base di procura conferita su supporto analogico,senza che la relata di notifica contenesse l’attestazione di conformità della copiainformatica all’originale cartaceo.1.2. La censura è infondata, come già affermato da questa Corte infattispecie identica alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass. n.6611/2026).1.3. In fatto, il Consorzio ha depositato, in data 16 gennaio 2024,l’attestazione di conformità relativa alla procura speciale originariamenteconferita in forma analogica e notificata telematicamente con il ricorso.1.4. In diritto, l’art. 196-novies disposizioni attuative c.p.c. disciplina lacertificazione di conformità delle copie informatiche di atti formati su supportoanalogico; l’art. 369 c.p.c. prescrive, in particolare, la produzione della procuraspeciale, a pena di improcedibilità; l’art. 372, comma 2, c.p.c. consente ildeposito dei documenti relativi all’ammissibilità fino a quindici giorni primadell’udienza.Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/20261.5. La giurisprudenza di questa Corte ha unanimemente riconosciuto larilevanza del principio di effettività della tutela e della strumentalità delle forme,privilegiando soluzioni ispirate a ragionevolezza e proporzionalità (Cass., Sez.Un., nn. 25513/2016, 10648/2017, 8950/2022, 28403/2023, 2075/2024; Cass.,Sez. Un., n. 6477/2024), affermando che la mancanza dell’asseverazione nondetermina improcedibilità ove non sia contestata la conformità dell’atto.1.6. È stata altresì esclusa l’improcedibilità del ricorso ove la mancataasseverazione o non sia stata dedotta alcuna difformità dalla controparte (cfr.Sez. Un., n. 22438/2018; Sez. Un., n. 8312/2019 e successive pronunce disegno coerente).1.7. Applicando tali principi al caso in esame, deve allora rilevarsi che laconformità della procura alla copia cartacea non è stata contestata dalcontroricorrente, il quale si è limitato a censurare l’assenza dell’asseverazionenella relata; in tale ipotesi l’omissione integra mera irregolarità, che incideunicamente sull’equivalenza legale della copia informatica rispetto all’originale(con la conseguente possibilità per la controparte di disconoscerla), ma nondetermina la sanzione radicale dell’improcedibilità del ricorso.1.8. La soluzione è, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte EDUche ha ritenuto compatibile una valutazione flessibile quando la parte avversarianon prova la difformità o la situazione venga regolarizzata prima dell’udienza (cfr.sentenza CEDU causa Patricolo ed altri c. Italia – ric. 37943/2017 ed altri due).2.1. Con il primo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 peravere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente annullatol’atto impugnato pur non rientrando nell’elencazione di cui alla suddettadisposizione.2.2. La censura è infondata.2.3. Come già osservato da questa Corte in identica fattispecie tra le stesseparti (cfr. Cass. nn. 6610 e 6611 del 2026) l’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n.546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tuteladel contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenzaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concreteragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senzanecessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass.n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).2.4. Non sussiste dunque la limitazione del mezzo di tutela prospettata dalConsorzio, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, non ricompresonell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in formaanticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essainerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.2.5. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la«legittimità sostanziale della pretesa impositiva», estrapolato dal ricorrente dalpassaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte (cfr. tra tutte, Cass.n. 16118/2023), non pone un limite alle ragioni difensive, facoltizzando piuttostoil più ampio esercizio difensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di meritoe/o (perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimentigiustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole, ed invero lagiurisprudenza della Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso di pagamentoanche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e lagiurisprudenza ivi indicata), ipotesi questa che emblematicamente integra unvizio di natura formale.2.6. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’impugnazione aveva riguardato (ed èstata poi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che,quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale della legittimitàdell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.3.1. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 21 d.lgs n. 546/1992 e2697 c.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso diverificare che il ricorso del contribuente sia stato presentato nei termini di legge,violando così le norme sul termine di impugnazione e sull’onere della prova.3.2. La doglianza va disattesa.Numero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/20263.3. Va parimenti richiamato quanto già evidenziato da questa Corte nellecitate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, secondo cui il Consorzio si limita alamentare una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica dellaregolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività,così veicolando la censura sul puro versante accademico, senza dedurre lasussistenza di alcun vizio, meno che mai quello della tardività dell’impugnazione,trascurando peraltro di considerare che la verifica è stata verosimilmenteoperata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione, laddovedel tutto inconducente si presenta la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n.546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stataproposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.4.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24,111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 d.lgs 546/1992» e lamenta che la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente dichiarato«inesistente» il Consorzio di Bonifica 6 Enna a seguito della riforma regionale(L.R. 5/2014), ritenendo quindi inammissibile l'appello proposto dal Consorziostesso.4.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la predetta disposizione regionale «[…] non hastabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […]precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricolasiciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntantiall’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi diBonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) unificando –sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistentiConsorzi territoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).4.3. Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’appositaprocedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo staticonferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell’ambito delcomplessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica SiciliaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quellodi Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in termini ripresi a pagina n. 30).4.4. La censura va accolta.4.5. L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazioneagricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa – quanto segue: «1. Al fine diadeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore,sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica,omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia perla gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avvienegarantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed atempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e ilConsorzio di bonifica Sicilia orientale. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientaleaccorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entroil 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione dellaGiunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativapermanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei dueistituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cuiart. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto aisensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e lapesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».4.6. L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citatalegge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017, aseguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017), hastabilito – per quanto di interesse - che: - «1. A decorrere dalla data dicostituzione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sono accorpati […]»; - «2.Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorziNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al patrimoniomobiliare e immobiliare e al personale, che mantiene il trattamento giuridico edeconomico posseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di primacomma 1. […]»; - «4. [OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni diordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento ealla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio diBonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»; - «6. Adavvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativopersonale»; - «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissariostraordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sonooggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della1.r. 5/2014 […]»; «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorziaccorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversadeterminazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati eogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità di riparto dei contributi acarico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione delnuovo consorzio […]».4.7. Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinariodell’istituto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.4.8. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, inottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un "periodo transitorio",per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…] ai sensi delle norme transitorieNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento diOrganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senzarappresentanza" del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], conformemente aquanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».4.9. Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia orientale e ritenendo che «la soluzione di continuità, per latipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibileprevisione di un "periodo transitorio"», «di dovere obbligatoriamente garantire ilcompimento dell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto delRegolamento suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi dicui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agirannonella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di BonificaSicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino allaformale loro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamenteunificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi» e che «[…] lesuddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente e sostanzialmenteall'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza" normato dall'art. 1705del Codice Civile che garantisce il concreto compimento dell'attività e la pienaoperatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previste dalle normetransitorie del Regolamento di Organizzazione» (così nella citata delibera).4.10. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato condelibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21del 2 luglio 2020; successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, condeliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, haprorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v.delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - condeliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] nelle more delladefinitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senza soluzione dicontinuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi di bonifica della SiciliaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026Occidentale e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusionedelle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi […]».4.11. Ciò posto, vanno richiamati sul punto i principi di diritto già affermatida questa Corte nelle citate pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026, che hannoaffermato quanto segue.4.12. L’istituzione dei nuovi Consorzi prevista dalla legge regionale siciliananon ha comportato l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti.4.13. In particolare, l’art. 13 della legge ha un valore programmatico eprevede l’accorpamento e la riorganizzazione, ma non dispone espressamente lasoppressione dei vecchi consorzi.4.14 È poi previsto un periodo transitorio (più volte prorogato) durante ilquale i Consorzi originari continuano ad operare e durante tale fase restano validipiani, regolamenti e affidamenti già in essere, garantendo continuitàamministrativa.4.15 L’estinzione dei consorzi accorpati avviene solo al completamento delprocesso di riunificazione, non automaticamente con l’entrata in vigore dellalegge, cosicché i Consorzi preesistenti (come il Consorzio di bonifica Enna 6)mantengono la legittimazione ad operare e ad adottare atti, anche tributari, finoalla conclusione dell’accorpamento.4.16. Non è inoltre qualificabile la loro attività come «mandato senzarappresentanza», poiché nel diritto pubblico si applicano semmai meccanismi didelega previsti dalla legge, e tuttavia, l’erroneo richiamo al mandato non incidesulla validità degli atti adottati, né sulla titolarità del potere, che deriva dallaperdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti.4.17. Ne consegue che un avviso di pagamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] 6durante il periodo transitorio, come nel caso in esame, è valido, perché l’entenon era ancora estinto sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani ed era ancora titolare della funzione impositiva in quantolegittimato ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività.5.1. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alterzo motivo, assorbito il quarto motivo -concernente, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzocomma, Cost., nonché degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 13 dellaNumero registro generale 1219/2024Numero sezionale 5487/2026Numero di raccolta generale 23597/2026Data pubblicazione 20/07/2026legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo loschema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13settembre 2017) e della deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30ottobre 2017, assumendo, l’istante, che il predetto mandato senzarappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica – e respinti iprimi due motivi.5.2. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al terzo motivo erinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini, assorbito il quartomotivo e respinti i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]