CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. :L, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se le condotte poste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234); che, sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266000; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Palermo si è scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché le emergenze scaturite dal controllo dell'i aprile 2021 impongano la revoca della misura alternativa alla detenzione, e ritenendo, conclusivamente, che il possesso di sostanze stupefacenti e la presenza nel domicilio del detenuto di altro soggetto assuntore di tali sostanze costituiscano prova certa del mantenimento, da parte di Caradonna, di relazioni e contatti con soggetti operanti nel settore del commercio illecito di sostanze stupefacenti; che ineccepibili, dal punto di vista razionale così come da quello giuridico, si palesano le considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza con riguardo all'attitudine delle segnalate circostanze ad attestare che Caradonna, rendendosi autore del contegno sopra descritto, ha serbato un comportamento incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento rieducativo, da ritenersi, secondo il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza, incensurabile nella sede di legittimità, ormai definitivamente fallito; che, a fronte di un apparato argomentativo senz'altro rispettoso del descritto quadro normativo, il ricorrente pone l'accento su aspetti, quali quelli legati alla episodicità della trasgressione, al comportamento complessivamente tenuto dal condannato in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione ed all'assenza di prova in ordine alla sua pericolosità sociale, che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata che, si ribadisce, si impernia sulla refluenza della condotta del condannato sull'azione risocializzante in itinere; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D! 9e C73.15o MiLbele Bi DEPtY3iTATOtMCANC?E. _