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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 01504/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha assolto l'imputato dal reato di furto aggravato, secondo il capo d'imputazione, dall'esposizione della merce alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso i4=T42itgrie4e di Campobasso, con atto pervenuto in data 18 ottobre 2022, ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che l'esclusione della punibilità è avvenuta in violazione dell'art. 131-bis cod. pen. stante il superamento, anche a voler ritenere integrata anche una sola delle circostanze aggravanti contestate, dei limiti edittali della pena contemplata per l'operatività della predetta norma.

Il ricorrente ha inoltre osservato che il Tribunale di primo grado, pur avendo ampiamente motivato sulla insussistenza dell'aggravante costituita dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, nulla avrebbe detto su quella afferente la violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché il Pubblico Ministero non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, lamentando che lo stesso avrebbe argomentato in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., mentre, di contro, la decisione del Tribunale di Campobasso si diffonde proprio sulle ragioni sottese alla ritenuta integrazione di detta circostanza aggravante.

Nel delineato contesto non si riesce dunque a comprendere su quale parte della pronuncia si appuntino le censure del Pubblico Ministero, che appaiono, di conseguenza, contraddittorie e generiche (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso ha assolto l'imputato dal reato di furto aggravato, secondo il capo d'imputazione, dall'esposizione della merce alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso i4=T42itgrie4e di Campobasso, con atto pervenuto in data 18 ottobre 2022, ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che l'esclusione della punibilità è avvenuta in violazione dell'art. 131-bis cod. pen. stante il superamento, anche a voler ritenere integrata anche una sola delle circostanze aggravanti contestate, dei limiti edittali della pena contemplata per l'operatività della predetta norma. Il ricorrente ha inoltre osservato che il Tribunale di primo grado, pur avendo ampiamente motivato sulla insussistenza dell'aggravante costituita dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, nulla avrebbe detto su quella afferente la violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché il Pubblico Ministero non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, lamentando che lo stesso avrebbe argomentato in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., mentre, di contro, la decisione del Tribunale di Campobasso si diffonde proprio sulle ragioni sottese alla ritenuta integrazione di detta circostanza aggravante. Nel delineato contesto non si riesce dunque a comprendere su quale parte della pronuncia si appuntino le censure del Pubblico Ministero, che appaiono, di conseguenza, contraddittorie e generiche (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore
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