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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 26103/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25566/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 213/2021 depositata il19/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Lecce.

Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 1 di Lecce, volta ad ottenere il corrispettivo del pagamento di lavori eseguiti a titolo di appalto; che la Corte d’appello rilevava come AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, giacché la copia del contratto da essa prodotta in giudizio non sarebbe apparsa “genuina”, specie a fronte di altro contratto, allegato ex adverso, stipulato fra ilcondominio e la società [OSCURATO:SOCIETA]., di identico contenuto del primo, ma completo in tutte le pagine; che la suddetta produzione sarebbe altresì valsa a disconoscere la copia prodotta ex parte actoris; che il [OSCURATO:PERSONA] 1 è rimasto intimato; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c., nonché degli artt. 2702 c.c., 221 c.p.c., 214, 215 e ss. c.p.c., 2697, 2721 e 2724 c. c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c; che, a fronte della produzione della scrittura privata del 19 maggio 2009 (ossia il contratto di appalto prodotto a supporto della citazione), controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso, posto che, nel corso del giudizio, mai il Condominio avrebbe disconosciuto le sottoscrizioni sul contratto esibito ex adverso; che, mediante la seconda doglianza, AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. invoca nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazione apparente, tautologia della motivazione, omessa motivazione in ordine alla ricognizione di debito, ex art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e violazione degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; che i secondi giudici avrebbero omesso l’esame della seconda e terza censura, riproponendo le motivazioni a sostegno del rigetto del primo mezzo di gravame, che erano differenti, e senza esaminare tutta la documentazione versata in atti a comprova dell’esecuzione dei lavori, che controparte neppure aveva contestato; che, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso di decidere in merito alla ricognizione di debito di cui alla dichiarazione in calce alla fattura LV003/09 del 23 luglio 2009, per l’importo di € 32.400,00, oltre IVA, per la quale era stata spiegata una domanda subordinata di condanna al pagamento; che il primo motivo è inammissibile; che la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “Nel caso di specie il condominio, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ha esplicitamente contestato l’esistenza del rapporto negoziale di cui alla scrittura privata posta a base della domanda di adempimento, allegando altro contratto di identico contenuto, con la srl [OSCURATO:PERSONA].

E’ quindi da considerare univoca la manifestazione di volontà finalizzata a negare in modo non equivoco la genuinità della copia di contratto prodotta dall’odierno appellante”; che, pertanto, i giudici di merito hanno ricondotto il disconoscimento alla produzione di un contratto di identico contenuto (però completo delle firme dei contraenti in tutte le pagine), ma sottoscritto dal Condominio con altra società, alla quale – come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado allegata dalla ricorrente –erano stati affidati i lavori dall’assemblea condominiale, nonché all’atto di assunzione dei lavori e quello di ultimazione degli stessi, ai bonifici di pagamento, oltre alla circostanza che l’appellante aveva inserito, fra gli altri documenti, anche una fattura emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., con l’indicazione della differente partita IVA; che, quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno del disconoscimento della scrittura privata, il giudice di legittimità deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento (Sez. 6-3, n. 22590 del 23 ottobre 2014); che, risolvendosi la relativa valutazione, circa la sussistenza del disconoscimento, in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, essa appare incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Sez. 2 n. 33149 del 16 dicembre 2019); che, una volta contestato ex adverso nelle predette forme il contenuto del documento contrattuale, sarebbe semmai spettato all’odierna ricorrente procedere alla verificazione della scrittura, ex art. 216 c.p.c.; che il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c; che, rispondendo i motivi secondo e terzo del gravame alla identica logica probatoria, essi hanno avuto un’unica replica da parte dei giudici di secondo grado, incentrata sul principio, più volte ribadito da questa Corte, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, con riguardo alla fattura n.

LV003/09 del 23 luglio 2009, in particolare, la Corte ha tacitamente confermato il giudizio di irrilevanza formulato dal Tribunale di Lecce, per il fatto che “era stata poi annullata con emissione di relativa nota di credito del 28.07.2009 da parte della stessa attrice”; che la differente lettura proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante il mancato svolgimento di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25566/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 213/2021 depositata il19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Lecce. Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 1 di Lecce, volta ad ottenere il corrispettivo del pagamento di lavori eseguiti a titolo di appalto; che la Corte d’appello rilevava come AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, giacché la copia del contratto da essa prodotta in giudizio non sarebbe apparsa “genuina”, specie a fronte di altro contratto, allegato ex adverso, stipulato fra ilcondominio e la società [OSCURATO:SOCIETA]., di identico contenuto del primo, ma completo in tutte le pagine; che la suddetta produzione sarebbe altresì valsa a disconoscere la copia prodotta ex parte actoris; che il [OSCURATO:PERSONA] 1 è rimasto intimato; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c., nonché degli artt. 2702 c.c., 221 c.p.c., 214, 215 e ss. c.p.c., 2697, 2721 e 2724 c. c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c; che, a fronte della produzione della scrittura privata del 19 maggio 2009 (ossia il contratto di appalto prodotto a supporto della citazione), controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso, posto che, nel corso del giudizio, mai il Condominio avrebbe disconosciuto le sottoscrizioni sul contratto esibito ex adverso; che, mediante la seconda doglianza, AD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. invoca nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazione apparente, tautologia della motivazione, omessa motivazione in ordine alla ricognizione di debito, ex art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e violazione degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; che i secondi giudici avrebbero omesso l’esame della seconda e terza censura, riproponendo le motivazioni a sostegno del rigetto del primo mezzo di gravame, che erano differenti, e senza esaminare tutta la documentazione versata in atti a comprova dell’esecuzione dei lavori, che controparte neppure aveva contestato; che, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso di decidere in merito alla ricognizione di debito di cui alla dichiarazione in calce alla fattura LV003/09 del 23 luglio 2009, per l’importo di € 32.400,00, oltre IVA, per la quale era stata spiegata una domanda subordinata di condanna al pagamento; che il primo motivo è inammissibile; che la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “Nel caso di specie il condominio, sin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, ha esplicitamente contestato l’esistenza del rapporto negoziale di cui alla scrittura privata posta a base della domanda di adempimento, allegando altro contratto di identico contenuto, con la srl [OSCURATO:PERSONA]. E’ quindi da considerare univoca la manifestazione di volontà finalizzata a negare in modo non equivoco la genuinità della copia di contratto prodotta dall’odierno appellante”; che, pertanto, i giudici di merito hanno ricondotto il disconoscimento alla produzione di un contratto di identico contenuto (però completo delle firme dei contraenti in tutte le pagine), ma sottoscritto dal Condominio con altra società, alla quale – come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado allegata dalla ricorrente –erano stati affidati i lavori dall’assemblea condominiale, nonché all’atto di assunzione dei lavori e quello di ultimazione degli stessi, ai bonifici di pagamento, oltre alla circostanza che l’appellante aveva inserito, fra gli altri documenti, anche una fattura emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., con l’indicazione della differente partita IVA; che, quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno del disconoscimento della scrittura privata, il giudice di legittimità deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento (Sez. 6-3, n. 22590 del 23 ottobre 2014); che, risolvendosi la relativa valutazione, circa la sussistenza del disconoscimento, in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, essa appare incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Sez. 2 n. 33149 del 16 dicembre 2019); che, una volta contestato ex adverso nelle predette forme il contenuto del documento contrattuale, sarebbe semmai spettato all’odierna ricorrente procedere alla verificazione della scrittura, ex art. 216 c.p.c.; che il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c; che, rispondendo i motivi secondo e terzo del gravame alla identica logica probatoria, essi hanno avuto un’unica replica da parte dei giudici di secondo grado, incentrata sul principio, più volte ribadito da questa Corte, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che, con riguardo alla fattura n. LV003/09 del 23 luglio 2009, in particolare, la Corte ha tacitamente confermato il giudizio di irrilevanza formulato dal Tribunale di Lecce, per il fatto che “era stata poi annullata con emissione di relativa nota di credito del 28.07.2009 da parte della stessa attrice”; che la differente lettura proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante il mancato svolgimento di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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