CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 25605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.16843 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso domiciliata in Roma, viale Europa n. 190; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al contro ricorso, domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 55 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20600/2019 pubblicata in data 26/10/2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2024 dal Sez. I–RG 16843/2020 camera di consiglio consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Roma lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 2.400,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.a chiedendo il rigetto delle domande. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma con sentenza accoglieva integralmente la domanda ritenendo non rilevante il concorso di colpa dell’attrice per la spedizione del titolo per posta ordinaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva [OSCURATO:SOCIETA]chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma respingeva l’appello accertando la colpa di Poste nell’aver negoziato il titolo in favore del falso prenditore. Inoltre,il giudice di secondo grado riteneva non sussistente il concorso colposo di UnipolSai per aver spedito il titolo per posta ordinaria. La sentenza, non notificata , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. UnipolSai ha, inoltre,depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR 156/73 e del Sez. I–RG 16843/2020 camera di consiglio DM 26/2/2004 in relazione all’art. 1227 comma 1 c.c. e 43 del RD 1736/33, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Orbene, lecensure co l g ono nel segno. Questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 9769/2020) sul punto ha affermato il principio di corresponsabilità ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. tra il mittente e la banca. Infatti, l’uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. Tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all’incasso. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche con riferimento alle spese del giudizio della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma indiversa composizione anche per le spese delgiudizio di cassazione. Così