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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19582/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1335/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Arenula n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1222/02/18, depositata il 21 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1222/02/18 del 21/09/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1446/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno d’imposta 2006, erano stati accertati maggiori ricavi.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a. in ragione di fatture emesse e non contabilizzate.

1.2. La CTR rigettava entrambi gli appelli proposti da AE e da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio non sono concludenti a fronte delle prove offerte dal contribuente, il quale, a sua volta, non aveva dedotto elementi di fatto in grado di ritenere ingiustificate le conclusioni del primo giudice.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR resomotivazione apparente e contraddittoria.

1.1. Il motivo è fondato., assorbiti gli altri.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

1.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata reca una motivazione generica e confusa, del tutto inidonea a far comprendere la ratio decidendi.

1.4. Invero, la CTR afferma, in primo luogo, che l’avviso di accertamento si fonda «su scritture private disconosciute non oggetto di verificazione e su situazioni di fatto relative ad episodi denunciati dall’appellato come reati perpetrati da terzi a suo danno»; tuttavia non chiarisce quali siano queste scritture e quali siano le situazioni di fatto che avrebbero comportato la denuncia dell’appellato, né fornisce una valutazione di utilizzabilità o meno di tali elementi probatori a fini indiziari.

1.4.1. Dopo avere confermato alcune riprese, il giudice di appello fa riferimento generico alla sentenza di primo grado (che non viene riportata nel suo contenuto motivazionale) e afferma che «gli ulteriori elementi presuntivi forniti dall’Ufficio – quali le copie degli assegni emessi in favore della Granducato e conseguente presunti versamenti di contanti a favore della ricorrente –non sono affatto concludenti in ragione delle eccezioni formulate dal ricorrente appellato che ha dimostrato la sostanziale inattendibilità probatoria di essi».

1.4.2. Ancora una volta il giudice di appello non chiarisce perché gli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio non sarebbero concludenti, non essendo state riportate le eccezioni dell’appellato e non essendo state indicate le ragioni per cui tali eccezioni avrebbero dimostrato l’inattendibilità di detti elementi presuntivi.

1.5. La motivazione resa dalla CTR è, dunque, all’evidenza apparente, non rendendo palese il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione assunta, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel considerare oggetto di contestazione le fatture cui si fa riferimento nell’avviso di accertamento e regolarmente prodotte in giudizio.

2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 216 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente addebitato all’Ufficio la mancata proposizione di un’istanza di verificazione.

3. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1335/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Arenula n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1222/02/18, depositata il 21 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1222/02/18 del 21/09/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1446/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno d’imposta 2006, erano stati accertati maggiori ricavi. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a. in ragione di fatture emesse e non contabilizzate. 1.2. La CTR rigettava entrambi gli appelli proposti da AE e da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio non sono concludenti a fronte delle prove offerte dal contribuente, il quale, a sua volta, non aveva dedotto elementi di fatto in grado di ritenere ingiustificate le conclusioni del primo giudice. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR resomotivazione apparente e contraddittoria. 1.1. Il motivo è fondato., assorbiti gli altri. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata reca una motivazione generica e confusa, del tutto inidonea a far comprendere la ratio decidendi. 1.4. Invero, la CTR afferma, in primo luogo, che l’avviso di accertamento si fonda «su scritture private disconosciute non oggetto di verificazione e su situazioni di fatto relative ad episodi denunciati dall’appellato come reati perpetrati da terzi a suo danno»; tuttavia non chiarisce quali siano queste scritture e quali siano le situazioni di fatto che avrebbero comportato la denuncia dell’appellato, né fornisce una valutazione di utilizzabilità o meno di tali elementi probatori a fini indiziari. 1.4.1. Dopo avere confermato alcune riprese, il giudice di appello fa riferimento generico alla sentenza di primo grado (che non viene riportata nel suo contenuto motivazionale) e afferma che «gli ulteriori elementi presuntivi forniti dall’Ufficio – quali le copie degli assegni emessi in favore della Granducato e conseguente presunti versamenti di contanti a favore della ricorrente –non sono affatto concludenti in ragione delle eccezioni formulate dal ricorrente appellato che ha dimostrato la sostanziale inattendibilità probatoria di essi». 1.4.2. Ancora una volta il giudice di appello non chiarisce perché gli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio non sarebbero concludenti, non essendo state riportate le eccezioni dell’appellato e non essendo state indicate le ragioni per cui tali eccezioni avrebbero dimostrato l’inattendibilità di detti elementi presuntivi. 1.5. La motivazione resa dalla CTR è, dunque, all’evidenza apparente, non rendendo palese il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione assunta, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel considerare oggetto di contestazione le fatture cui si fa riferimento nell’avviso di accertamento e regolarmente prodotte in giudizio. 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 216 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente addebitato all’Ufficio la mancata proposizione di un’istanza di verificazione. 3. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d
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