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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35475/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162/RG. 15456 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento psicologico del reato, evincibile dalla ammessa condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, senza che sia consentita né un'alternativa e non dimostrata lettura dei fatti, né rilevando la condizione di ubriachezza (pag. 4 della sentenza) e risultando compiutamente motivata sia la recidiva contestata, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 4 e 5) a fronte di una pena fissata nei minimi di legge; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162/RG. 15456 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'elemento psicologico del reato, evincibile dalla ammessa condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, senza che sia consentita né un'alternativa e non dimostrata lettura dei fatti, né rilevando la condizione di ubriachezza (pag. 4 della sentenza) e risultando compiutamente motivata sia la recidiva contestata, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 4 e 5) a fronte di una pena fissata nei minimi di legge; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/
Sentenza Cassazione n. 35475/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris