CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Napoli, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), inpersona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Maggio in virtù diprocura speciale in calce al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 - n. 2408/2016, depositata l’11marzo 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12172/2016Numero sezionale 7947/2025Numero di raccolta generale 8517/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.notificava, in data 31 gennaio 2013, alla società Intramedias.r.l. cartella di pagamento n. 071-2012-01652527-35,relativa ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007, perl’importo complessivo di € 30.008,42, comprensiva di sanzionied interessi.L’iscrizione a ruolo era stata effettuata in ragione delladecadenza della contribuente dal beneficio della rateazione,non avendo provveduto al versamento tempestivo delle rateautorizzate.2. Avverso la cartella di pagamento in questione laIntramedia s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n.937/2015, depositata il 16 gennaio 2015, lo rigettava,compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Campania – sez. n. 17, consentenza n. 2408/2016, pronunciata il 12 febbraio 2016 edepositata in segreteria l’11 marzo 2016, rigettava l’appello,condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi (ricorso notificatol’11 maggio 2016).Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA].G. N. 12172/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12172/2016Numero sezionale 7947/2025Numero di raccolta generale 8517/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini delgiudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la sentenzaimpugnata era priva di motivazione sul punto B) del ricorso inappello, con riferimento alla eccepita nullità dell’atto perintempestività della notifica, ai sensi del comma 5 dell’art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo vigenteratione temporis, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, lecommissioni tributarie si erano soffermate soltantosull’eccezione riportata sotto la lettera A) del ricorsointroduttivo e d’appello, concernente la nullità perintempestività della notifica e violazione dell’art. 25 d.P.R. 29settembre 1973, n. 602.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita la violazionedell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che i giudici della C.T.R.avevano sic et simpliciter affermato che la notifica in oggetto,avvenuta il 31 gennaio 2013, era stata effettuata nel rispettodell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, senza tenere conto, invece,che, proprio per effetto di tale norma, la cartella di pagamentoavrebbe dovuto essere notificata a pena di decadenza entro il31 dicembre 2011 (e cioè del terzo anno successivo a quellodi presentazione della dichiarazione), trattandosi diliquidazione automatica ex artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativaal periodo d’imposta 2007 (Mod. Unico 2008).R.G. N. 12172/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12172/2016Numero sezionale 7947/2025Numero di raccolta generale 8517/2026Data pubblicazione 06/04/20261.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs.n. 462/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3),c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che, nel caso di specie, larata non pagata per la quale è stata emessa la cartella avevascadenza il 30 settembre 2010, e pertanto, ai sensi dellasuddetta disposizione, la cartella avrebbe dovuto esserenotificata entro il 31 dicembre 2012 (secondo anno successivoa quello di scadenza della rata non pagata o pagata inritardo), nel mentre essa è stata notificata il 31 gennaio 2013.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivorilevante per il giudizio, ma in realtà: a) per una parte delmotivo, deduce un vizio di motivazione in manieraassolutamente generica, senza mai indicare un punto specificodal quale emergerebbe la lamentata inesistenza ocontradditotiretà della motivazione; b) per altra parte delmotivo, lamenta in realtà una omessa pronuncia su un motivodi appello, nel mentre non viene dedotto alcun mancatoesame di un fatto storico-naturalistico.2.2. Il secondo e terzo motivo devono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonoinfondati.In tema di riscossione delle imposte, la notificazione dellecartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolopreviste dall'art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n.462/1997, nella formulazione ratione temporis vigente, deveR.G. N. 12172/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12172/2016Numero sezionale 7947/2025Numero di raccolta generale 8517/2026Data pubblicazione 06/04/2026essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delterzo anno successivo a quello di scadenza della rata nonpagata o pagata in ritardo, come previsto dall'art. 25, comma1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, ratione temporis vigente,dovendosi attribuire al termine fissato dal comma 5 delpredetto art. 3-bis efficacia meramente esortativa (Cass. 22luglio 2025, n. 20615). Questo perché, nel citato art. 3-bis,comma 5, d.lgs. n. 462/1997, non vi è una sanzione in casodi mancato rispetto del termine.Nel caso di specie, la stessa ricorrente allega che la rata nonpagata – per la quale era stata dichiarata decaduta, ed erastata emessa la cartella – era scaduta il 30 settembre 2010,per cui il termine decadenziale sarebbe scaduto il 31 dicembre2013. La notifica della cartella in oggetto, avvenuta il 31gennaio 2013, è quindi tempestiva.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta alpagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 2.300,00 per onorari ed € 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. edI.V.A.R.G. N. 12172/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12172/2016Numero sezionale 7947/2025Numero di raccolta generale 8517/2026Data pubblicazione 06/04/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 12172/2016 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]