CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15475/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la vendita di beni immobili in esecuzione della confisca ordinata con sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari del 14/1/2015, divenuta irrevocabile il 28/2/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e agli artt. 600 e ss. c.p.c. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata incorra in una duplice violazione di legge.A In primo luogo, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente interpretato i principi che regolano il rapporto tra la confisca per i reati tributari e l'adempimento dell'obbligazione fiscale. Si- sostiene che il principio sancito dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 74/2000 - secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito è in corso di estinzione rateale e il contribuente è in regola con i pagamenti - debba informare anche la fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA], invece, avrebbe ignorato tale principio, disponendo la vendita senza accertare se il ricorrente fosse "in regola" con i pagamenti o se si fosse verificato un inadempimento, ma esigendo la prova dell'integrale saldo del debito. Tale operato frustrerebbe la ratio della normativa di settore, che privilegia la soddisfazione del credito erariale tramite l'adempimento spontaneo. In secondo luogo, si deduce la violazione delle norme procedurali sull'esecuzione di beni in comunione. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la vendita della sola quota del 50% dell'immobile di proprietà del ricorrente, senza considerare le tutele per il comproprietario estraneo al reato (l'ex coniuge) e senza motivare sulla scelta di tale modalità esecutiva. Secondo il ricorso, la procedura corretta, ai sensi degli artt. 600 e ss. c.p.c., applicabili anche in sede di esecuzione penale, avrebbe imposto lo scioglimento della comunione e la vendita dell'intero bene per massimizzare il ricavato e tutelare il terzo, ponendosi la decisione in contrasto con i principi di efficienza e tutela del terzo comproprietario. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente assume che l'ordinanza si fonderebbe sulla lapidaria e tautologica affermazione secondo cui non vi sarebbe prova dell'integrale estinzione del debito tributario da parte del ricorrente. Tale motivazione sarebbe, ad avviso della difesa, Manifestamente illogica e carente per più ragioni. Innanzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare e dare seguito alla richiesta del Pubblico Ministero, formulata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di disporre una "verifica presso l'Agenzia delle Entrate tramite la Guardia di Finanza". Tale omissione istruttoria avrebbe reso la decisione arbitraria, in quanto fondata su un quadro conoscitivo volutamente parziale, ponendo l'intero onere probatorio a carico del condannato. In secondo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria rispetto a un precedente provvedimento del 17/11/2020, con cui un diverso [OSCURATO:PERSONA] dell'Esecuzione aveva sospeso l'esecuzione subordinandola non all'integrale estinzione, ma all'assenza di inadempimento". L'ordinanza impugnata non spiegherebbe perché tale condizione sia mutata né considererebbe la condotta del ricorrente, le somme già versate (oltre 300.000 euro) e l'allegazione difensiva tìprospettante la quasi totale estinzione del debito, residuando da pagare non più di C 50.000. Infine, si contesta l'illogicità e la sproporzione della decisione di porre in vendita beni per un valore stimato di oltre 300.000 euro a fronte di un possibile debito residuo di gran lunga inferiore, senza alcuna verifica preliminare. La motivazione, pertanto, si risolverebbe in una formula di stile, inidonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000, nel testo introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, al comma 2, prevedeva che «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta». Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la previsione andava intesa nel senso che la confisca a fronte dell'impegno di pagamento assunto dall'interessato, produceva effetti solo ove si verifichi l'evento del mancato pagamento del debito, non potendo altrimenti operare e dovendosi comunque ridurre l'importo della stessa in considerazione di rate eventualmente versate (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021, Benedetti, Rv. 281480). Era discusso in dottrina se l'impegno al pagamento potesse intervenire anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Evidentemente aderendo all'opzione interpretativa più favorevole, il 17/11/2020 il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione dando atto che il condannato aveva sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate una conciliazione giudiziale che aveva determinato il debito di imposta per l'anno 2008 in C 697.000,00 prevedendo un piano rateale di estinzione in ordine al quale erano stati già versati C 306.052,06. L'ordinanza dà atto che dalla documentazione prodotta dalla difesa nell'anno 2022 risulta che il piano rateale di estinzione del debito tributario prevedeva la dilazione di pagamento in sedici rate. Il giudice dell'esecuzione aveva, quindi, concesso alla difesa vari rinvii per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di "interloquire con l'Agenzia delle Entrate" e per consentirgli di depositare una relazione, redatta dal suo commercialista, comprovante il pagamento del "debito tributario di interesse". Era stata anche disposta una perizia sui due immobili interessati dalla procedura esecutiva. Nonostante i rinvii e la sospensione dell'esecuzione per circa quattro anni, l'ordinanza dà atto che l'unico documento prodotto dalla difesa in ordine alversamento delle rate previste dalla conciliazione giudiziale è una mail inviata dalla figlia dell'imputato al difensore e da questi prodotta nel procedimento. Tale premessa permettere di apprezzare la manifesta infondatezza e la pretestuosità dei motivi del ricorso. 2. Il primo motivo, richiamando il comma 2 dell'art. 12-bis, come modificato dall'art. 1 del d.l.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 87, denuncia la violazione di legge sull'assunto che la norma trova applicazione anche in relazione alla confisca e che era obbligo del giudice dell'esecuzione verificare se il condannato fosse "in regola con i pagamenti" priva di disporre la vendita dei beni. Va detto che, da una parte, appare irragionevole che l'intento legislativo di privilegiare il pagamento del debito tributario rispetto al sequestro e alla confisca, costituente la ratio sottesa alla disposizione, debba operare solo nei confronti del sequestro e non per la misura ablativa, dall'altra è indubbio che una tale estensione non trovi riscontro nel testo della norma. Va segnalato che in dottrina sembra prevalere l'opinione secondo cui troverebbe ancora applicazione il principio, espressione del consolidato orientamento di legittimità formatosi sotto il precedente testo della norma (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014 - 01), secondo cui in presenza di un formale accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate sulla estinzione del debito, la confisca possa ancora essere disposta anche se i suoi effetti resterebbero subordinati al mancato adempimento dell'impegno assunto. Il tema, però, non risulta dirimente nella vicenda in esame, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non soltanto non ha provato di essere in regola con i pagamenti previsti dal piano rateale sottoscritto ma non ha neppure allegato, nonostante i ripetuti rinvii, alcun dato relativo ai pagamenti che, secondo il ricorso, sarebbero stati effettuati. Secondo le regole di riparto dell'onere della prova nei giudizi civili di opposizione all'esecuzione, se l'esecuzione sia stata iniziata contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. 3, 13/05/2022, n. 15376; conf. Cass. n. 1328 del 2011). Né a diversa conclusione di perverrebbe qualora si considerino i principi che regolano il procedimento di esecuzione penale. È vero, come sostiene il ricorrente, che grava sul condannato nel procedimento di esecuzione l'onere di prospettare i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253 - 01; Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413 - 01) 4Tale onere di allegazione, però, non è stato soddisfatto dalla difesa che non ha indicato né la data dei versamenti, né gli importi pagati né le modalità del pagamento, così impedendo al Tribunale di dar corso a una istruttoria diretta a verificare la veridicità della prospettazione difensiva. La denunciata violazione dell'art. 12-bis comma 2 d.lgs. 74/2000 non è, pertanto, sussistente, non risultando configurabile la regolarità nei versamenti contemplata dalla disposizione normativa. 2.1 La presunta violazione dell'art. 600 c.p.c., ulteriore argomento proposto con il primo motivo, non risulta sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, non può essere per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, De, Rv. 287352 - 02). A ciò si aggiunga che il condannato, non essendo il titolare del diritto soggettivo che si assume leso dalle modalità di esecuzione, risultando la quota estranea alla procedura esecutiva intestata alla moglie separata, non avrebbe neppure interesse a far valere la violazione denunciata. 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione. Si è già detto che la difesa non ha soddisfatto l'onere di allegazione da cui era gravata. 3.1 Non manifestamente illogico risulta ancora il giudizio di irrilevanza che il Tribunale ha formulato nei confronti dell'unico documento prodotta dalla difesa, ossia l'e-mail che sarebbe stata inviata dalla figlia del condannato al difensore attestante l'esistenza di un residuo debito di € 50.000,00. La difesa contesta tale conclusione ma non spiega perché un tale documento, di incerta genuinità, proveniente da un soggetto estraneo al procedimento e del tutto generico avrebbe dovuto avere una qualche incidenza nelle valutazioni del Tribunale. Il documento, peraltro, non risulta neppure allegato al ricorso e ciò costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità. E, infatti, il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex nnultis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723).3.2 Non è dato poi comprendere la contraddizione denunciata fra l'ordinanza impugnata e quella che aveva sospeso la procedura esecutiva. Il 17/11/2020 il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione in forza dell'accordo che prevedeva l'estinzione del debito tributario residuo mediante il pagamento di sedici rate che il condannato si era impegnato a versare. L'ordinanza impugnata risulta adottata dopo circa cinque anni dalla sospensione, sulla constatazione che la difesa non aveva allegato alcun dato specifico in grado di accreditare l'ipotesi che l'accordo fosse stato adempiuto e il debito tributario estinto. La conclusione cui il Tribunale perviene appare logica in quanto l'adempimento del debito sarebbe dovuto avvenire con il pagamento di rate da C 24.434,25 il cui versamento avrebbe dovuto necessariamente essere tracciabile e, quindi, facilmente ricostruibile. L'omessa indicazione dei dati relativi a pagamenti quali quelli che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a effettuare, quindi, è stata correttamente utilizzata dal Tribunale come premessa di un processo inferenziale che aveva portato alla conclusione che l'accordo intervenuto con l'Agenzia delle Entrate non fosse stato inadempiuto, residuando un debito largamente superiore al valore degli immobili per i quali è stata disposta la vendita, così da travolgere le censure difensive volte a prospettare una presunta sproporzione tra il valore degli immobili da vendere e l'entità del debito residuo. Si consideri al riguardo che, da quanto risulta dall'ordinanza impugnata, i cui dati, se si escludono le rate versate, non risultano contestati: la confisca disposta dalla sentenza di patteggiamento avrebbe dovuto colpire beni di [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., sino al valore di C 1.277.104,29; l'accordo intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate prevedeva il versamento di C 697.000,00 in relazione al quale sono state pagate rate per complessivi C 306.052,06; la quota dell'immobile di via Romagnino di proprietà del condannato e l'immobile di via Libertà, nelle valutazioni del perito, hanno un valore complessivo di C 308.000,00. Si è, quindi, in presenza di una procedura esecutiva che colpisce beni il cui valore è ampiamente inferiore al debito residuo derivante dall'accordo più volte richiamato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. à L 6pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M