CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Genova - in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 12, commi 1, 3 let. d) e 3-ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e 497- bis cod. pen., tuttavia riducendo l'ordinaria pena inflitta a quella di un anno, tre mesi di reclusione ed euro 10.500,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza Pinna, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidando il ricorso a sette motivi di doglianza. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di erroneo ascolto dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Trattandosi d'imputati nel medesimo procedimento, la cui posizione processuale era stata separata e non ancora definita (come allegato dalla difesa nei motivi di appello), si sarebbe dovuta applicare la disposizione dì cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., con avviso della facoltà di non rispondere, laddove costoro erano ascoltati ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, dunque, obbligati a rispondere. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen, in punto di rigetto dell'eccezione di tardività del deposito della lista del Pubblico ministero. Ritiene la difesa che «non si rilevano interpretazioni sostanzialistiche della norma in parola che permettano di discostarsi dal dettato normativo», negletto dal Giudice di merito. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in punto di identificazione dell'imputata come colei che era presente nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui erano ascoltate le conversazioni captate in ambientale. La difesa richiama quanto dedotto con i motivi di appello, quando aveva rilevato la scarsa plausibilità del riconoscimento, eseguito mediante comparazione delle foto scattate dagli investigatori in occasione degli appostamenti con quella del cartellino foto segnaletico di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò anche alla luce del tenore della risposta fornita dal teste di Polizia giudiziaria che, a domanda sul punto, aveva affermato che la comparazione era avvenuta "per quanto possibile". A tale doglianza la Corte territoriale avrebbe risposto compiendo un non consentito salto logico. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'omessa motivazione in punto di falsità del documento d'identità. A fronte di specifiche e puntuali critiche nei riguardi della sentenza di primo grado, il Giudice di appello si sarebbe limitato a ribadire la correttezza delle argomentazioni ivi svolte, facendovi un complessivo rinvio e, in tale modo, rendendo una motivazione meramente apparente. 2.5. Con il quinto motivo deduce travisamento della prova laddove si afferma il sequestro della carta d'identità nel corso della perquisizione domiciliare. Il documento è stato spontaneamente consegnato nella fase delle indagini da Pinna che lo deteneva fisicamente, com'è attestato dal verbale del Commissariato di Polizia di Stato di Rapallo. Il travisamento della prova risiederebbe nell'omessa valutazione del comportamento collaborativo dell'imputato, (all'epoca indagata) che si riverbererebbe sull'elemento psicologico: è, infatti, illogico ritenere che l'autore dei gravissimi reati contestati abbia tenuto con sé il documento contraffatto, consegnandolo spontaneamente ai militari per la sua identificazione. 2.6. Il sesto motivo concerne l'assenza di motivazione in punto di identificazione dell'imputata, sotto il profilo delle contraddizioni emerse dall'istruttoria dibattimentale. Come rilevato nell'atto di appello, l'unica fotografia disponibile dell'imputata e quella ripresa di spalle e a notevole distanza, tale da rendere di fatto impossibile riconoscere la persona di sesso femminile ivi ritratta. Su tale elemento critico dedotto, il Giudice di secondo grado non ha fornito alcuna motivazione. 2.7. Con l'ultimo motivo è lamentata la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Il riconoscimento del beneficio ben può essere negato, ma il diniego dev'essere adeguatamente motivato; ciò che non sarebbe avvenuto nel caso che ci occupa, avendo il Giudice di appello trascurato il riferimento alla «incensuratezza, alla giovane età e alle condizioni personali e familiari» dell'imputata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che deduce censure non consentite ovvero manifestamente infondate, dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito poiché riproduttivo di analoga censura prospettata con l'atto di appello e adeguatamente superata con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte territoriale e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, invero, che i testi Occhioni e Montello avrebbero dovuto essere escussi ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., e che invece sono stati sentiti ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. L'affermazione è contraria alle risultanze in atti, posto che - come correttamente evidenziato dal Giudice di appello, che ha richiamato l'ordinanza del Tribunale (p. 3 e 4) - i testi sono stati sentiti proprio ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., per le esatte ragioni evidenziate dai Giudici di merito, ovverosia che costoro sono stati condannati per alcuni reati dell'originario, comune procedimento penale con sentenza passata in giudicato e con sentenza non ancora definitiva per altri reati, ma che tra tali reati vi è connessione; ragione per la quale essi sono stati interrogati e hanno ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. Si tratta di motivazione perfettamente in linea con il principio affermato in sede di legittimità secondo cui «L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 28265 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284867). A tanto il Giudice di appello ha, inoltre, aggiunto la condivisibile e dirimente considerazione che l'affermazione di responsabilità della ricorrente non era fondata su detti contributi dichiarativi, la cui mancanza di decisività rendeva (e rende anche nella presente sede) del tutto ultronea la relativa censura.3. Il secondo motivo di ricorso si pone in evidente contrasto con il principio consolidato espresso da questa Corte secondo cui in tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui si è disposto il rinvio del dibattimento urgEnz-a-TIS--s-à prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto in tale ipotesi - che comporta l'obbligo del rinnovo della citazione al giudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza - le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative. Si è, invero, chiarito che «Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la pronuncia impugnata - che aveva ritenuto l'intempestività del deposito antecedente alla udienza di rinvio - in quanto, detto rinvio era stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, ancorché il giudice avesse verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).» (fra molte, Sezione 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266975; Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, RV. 267558). Di tali principi i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione sol che si consideri che la prima udienza (12 aprile 2018) era rinvita per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, con indicazione dell'udienza del 7 giugno, sicché il deposito - avvenuto il 23 maggio 2018 - era certamente tempestivo. 3. Il terzo e il sesto motivo, che deducono censure logicamente connesse e che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente - sono reiterativi ed a- specifici. La ricorrente torna a lamentare il vizio di motivazione in punto di esistenza della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua presenza nell'autovettura oggetto d'intercettazione ambientale. Si tratta di censura che la Corte di appello ha superato con motivazione non manifestamente illogica, in conformità con quanto già motivato dal Giudice di primo grado, ponendo in risalto come l'identificazione della donna era avvenuta sulla base: i) della comparazione tra le foto scattate in sede di appostamento e quelle apposte sul cartellino segnaletico dell'imputata; ii) della circostanza che la donna interessata nelle conversazioni in auto era chiamata con il nome di battesimo "Gaia" (p. 2 sentenza di appello); iii) dell'ulteriore circostanza che gli interlocutori, nel corso delle proprie conversazioni, facevano riferimento a carte di identità e al relativo prezzo, laddove dalle indagini era emerso che, in epoca coeva ai fatti, a [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata una nuova carta d'identità, rinnovata su sua richiesta; iv) il fatto che, in sede di perquisizione domiciliare, la ricorrente aveva esibito agli investigatori proprio la nuova carta d'identità rilasciata in suo favore, recante la foto originale che risultava essere stata rimossa (evidentemente per applicarne un'altra) e, poi, successivamente malamente ricollocata, ciò che rendeva immediatamente evidente la falsificazione, cui seguiva il sequestro del documento. Nè si è realizzato alcun travisamento della prova che, ad avviso della difesa, sarebbe costituito dall'avere la Corte di appello omesso di confrontarsi con le contraddizioni probatorie emerse dall'istruttoria dibattimentale in punto d'identificazione dell'imputata attraverso un'unica fotografia, ripresa da notevole distanza, ritratta di spalle. Si tratta di deduzioni del tutto a-specifiche, assertive e interamente versate in fatto, che non tengono in adeguata considerazione l'articolata motivazione con cui il giudice di secondo grado è giunto a ribadire che la persona presente in auto era l'odierna ricorrente. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, deve rilevarsi come le censure ivi contenute svolgano un integrale rinvio «alle criticità della decisione di prime cure, sulla sussistenza di elementi disancorata dall'istruttoria dibattimentale, indicate a pagina sette dell'appello». Già per tale tecnica redazionale il motivo è inammissibile. Com'è noto, invero, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto. Sotto altro, dirimente profilo, il motivo è inammissibile perché non consentito, in quanto nell'atto di appello non sono mai state avanzate doglianze in punto di falsità del documento. In ogni caso, l'avvenuta falsificazione del documento è stata correttamente dedotta dai giudici di merito, come spiegato a p. 10 della sentenza di primo grado, dalla circostanza che le conversazioni captate davar'!o contezza della circostanza che, una volta fallito il tentativo di far espatriare la donna di nazionalità albanese, la carta d'identità era stata restituita a Pinna che, difatti, l'aveva esibita in occasione della perquisizione ai militari che osservavano - come già anticipato - che la stessa recava la foto di Pinna evidentemente precedentemente staccata e successivamente apposta sul documento, oltreché l'assenza del timbro dell'anagrafe. Tale motivazione, tutt'altro che illogica, sulla scorta della quale i giudici di merito hanno dedotto l'avvenuta falsificazione del documento d'identità non è stata in alcun modo avversata dalla ricorrente. 5. Il quinto motivo che deduce un inesistente travisamento della prova, e del pari manifestamente infondato. L'informazione, invero, ossia l'avvenuta esibizione della carta d'identità da parte di Pinna in occasione della perquisizione domiciliare e il successivo sequestro presso gli uffici del Commissariato, è stata infatti riportata correttamente (p. 10 sentenza di primo grado). A tal fine è sufficiente rilevare che l'assunto fattuale indicato dalla difesa, al fine evidente di pervenire all'assenza dell'elemento psicologico del reato di cui si tratta, è inesatto, come emerge dalla lettura del verbale di sequestro del documento d'identità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 dicembre 2016, ove si dà atto che la consegna della carta d'identità in questione non avvenne spontaneamente, come sostenuto nel ricorso, bensì solo dopo che la stessa, presentatasi per attestare la sua identità presso gli uffici del commissariato di pubblica sicurezza, aveva dovuto porre in visione un documento con evidenti anomalie. Del resto, neppure la Corte d'appello ha sostenuto che il sequestro era avvenuto durante la perquisizione domiciliare, ma «subito dopo», ovvero nello stesso giorno, poche ore dopo la perquisizione locale. 6. Da ultimo, con riferimento al motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato sull'assenza d'indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione, segnatamente a p. 23 della sentenza di primo grado, (laddove è, invece, riconosciuta alla ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen.) e a p. 3 di quella della Corte di appello. 7. Come anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric