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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42771/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata, nonché di detenzione e porto di arma clandestina.

2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella quantificazione della pena congiunta della multa.

3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità.

4. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

Nel caso in esame, la determinazione della pena pecuniaria della multa rispetta il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e rientra nell'ambito della forbice edittale stabilita dalle norme incriminatrici di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione nello stabilire dapprima la pena base per il delitto di rapina e, poi, gli aumenti per i reati in materia di armi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2024 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata, nonché di detenzione e porto di arma clandestina. 2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella quantificazione della pena congiunta della multa. 3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. 4. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame, la determinazione della pena pecuniaria della multa rispetta il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti e rientra nell'ambito della forbice edittale stabilita dalle norme incriminatrici di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione nello stabilire dapprima la pena base per il delitto di rapina e, poi, gli aumenti per i reati in materia di armi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 se
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