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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32530/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. quanto alla misura della pena inflittagli.

2. Ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo.

3. il ricorso è inammissibile.

3.1. Il proposto motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (ossia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, così come contestata, la quale, oltretutto, avrebbe dovuto essere esclusa, e all'eccessività della pena), consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all' imputato in misura ulteriormente favorevole - con l'esclusione dell'applicata recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - perché il suo curriculum criminale registrava una serie di precedenti anche di polizia decisamente allarmanti quanto alla sua incapacità di sottostare alle prescrizioni im- postegli e perché le modalità di commissione dei fatti costituivano indice di persona- lità incline a delinquere; donde la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (S.U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, Rv. 272040; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. quanto alla misura della pena inflittagli. 2. Ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo. 3. il ricorso è inammissibile. 3.1. Il proposto motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (ossia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, così come contestata, la quale, oltretutto, avrebbe dovuto essere esclusa, e all'eccessività della pena), consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all' imputato in misura ulteriormente favorevole - con l'esclusione dell'applicata recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - perché il suo curriculum criminale registrava una serie di precedenti anche di polizia decisamente allarmanti quanto alla sua incapacità di sottostare alle prescrizioni im- postegli e perché le modalità di commissione dei fatti costituivano indice di persona- lità incline a delinquere; donde la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (S.U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, Rv. 272040; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il
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