Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31914/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MACERATAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5-er~ le conclusioni del PG Q111512=CLE3 i rA 01•1 LLt (,) ) u4i4(3.41-ElgaReefe Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1/03/2022 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, premette che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha ad esso trasmesso gli atti relativi all'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (volta ad ottenere in via principale la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di quest'ultimo e la restituzione del medesimo nei termini per impugnare; e, in via subordinata, la nomina di un curatore speciale al fine di proporre richiesta di rescissione del giudicato), di cui era investito a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Macerata, ritenendo la propria incompetenza sull'assunto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riferibile comunque a [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che le conclusioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non sono condivisibili in quanto basate su accertamenti dallo stesso esperiti presso l'Ufficiale dello Stato Civile della Città di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis e su argomentazioni deduttive tratte dalle iscrizioni nel casellario giudiziale comunque non confluite in una formale pronuncia utile ad unificare i relativi certificati, attualmente ancora riferiti a soggetti diversi.

E, pertanto, ritenuta la competenza del Tribunale di Macerata per avere emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Ancona con pronuncia irrevocabile il 24/11/2018 (essendo la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22/04/2019 di assoluzione e priva di effetti esecutivi), rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su istanze proposte in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto, dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Ferrara cui va disposta la trasmissione degli atti.

Invero, vanno ritenute condivisibili le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sull'erroneità del casellario giudiziale intestato a [OSCURATO:PERSONA] relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15/01/2020 e, quindi, divenuta irrevocabile per ultima, in data 3/07/2020, avuto riguardo alla data della richiesta (21 dicembre 2020), sulla base delle informazioni assunte dall'Ufficiale dello Stato Civile di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, che ha attestato che ad essere nato il 12 luglio 1983 in quel comune è solo [OSCURATO:PERSONA], non risultando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in pari data alcun [OSCURATO:PERSONA] (si osserva, altresì, nel provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che la circostanza era già evincibile dal contenuto stesso dell'incidente di esecuzione, la cui premessa era rappresentata dall'essere stato [OSCURATO:PERSONA] interdetto legalmente a far data dal 6 maggio 2009 con la sentenza n. 200/09 del Tribunale di Lucera, annotata sub 2 nel solo casellario giudiziale che reca le generalità errate del condannato e in particolare l'errato cognome Frattolino).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara cui dispone trasmettersi gli atti.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MACERATAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5-er~ le conclusioni del PG Q111512=CLE3 i rA 01•1 LLt (,) ) u4i4(3.41-ElgaReefe Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1/03/2022 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, premette che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha ad esso trasmesso gli atti relativi all'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (volta ad ottenere in via principale la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di quest'ultimo e la restituzione del medesimo nei termini per impugnare; e, in via subordinata, la nomina di un curatore speciale al fine di proporre richiesta di rescissione del giudicato), di cui era investito a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Macerata, ritenendo la propria incompetenza sull'assunto che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riferibile comunque a [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che le conclusioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non sono condivisibili in quanto basate su accertamenti dallo stesso esperiti presso l'Ufficiale dello Stato Civile della Città di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis e su argomentazioni deduttive tratte dalle iscrizioni nel casellario giudiziale comunque non confluite in una formale pronuncia utile ad unificare i relativi certificati, attualmente ancora riferiti a soggetti diversi. E, pertanto, ritenuta la competenza del Tribunale di Macerata per avere emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di appello di Ancona con pronuncia irrevocabile il 24/11/2018 (essendo la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22/04/2019 di assoluzione e priva di effetti esecutivi), rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su istanze proposte in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto, dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Ferrara cui va disposta la trasmissione degli atti. Invero, vanno ritenute condivisibili le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sull'erroneità del casellario giudiziale intestato a [OSCURATO:PERSONA] relativo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara in data 15/01/2020 e, quindi, divenuta irrevocabile per ultima, in data 3/07/2020, avuto riguardo alla data della richiesta (21 dicembre 2020), sulla base delle informazioni assunte dall'Ufficiale dello Stato Civile di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, che ha attestato che ad essere nato il 12 luglio 1983 in quel comune è solo [OSCURATO:PERSONA], non risultando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in pari data alcun [OSCURATO:PERSONA] (si osserva, altresì, nel provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che la circostanza era già evincibile dal contenuto stesso dell'incidente di esecuzione, la cui premessa era rappresentata dall'essere stato [OSCURATO:PERSONA] interdetto legalmente a far data dal 6 maggio 2009 con la sentenza n. 200/09 del Tribunale di Lucera, annotata sub 2 nel solo casellario giudiziale che reca le generalità errate del condannato e in particolare l'errato cognome Frattolino). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara cui dispone trasmettersi gli atti. Così de
Sentenza Cassazione n. 31914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris